A cura di
Domenico Moschella

SPECIALE MANOVRA ESTIVA 2008
Tra le novità introdotte dal D.L. n. 112 del 25.06.2008 si evidenziano quelle di maggior interesse

SOPPRESSIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
A seguito di tale soppressione, le operazioni poste in essere nel corso del 2008 – tanto quelle attive (fatture emesse), quanto quelle passive (fatture ricevute) – non saranno oggetto di alcuna specifica comunicazione.
Il D.L. n. 112/08, oltre a eliminare l’obbligo di presentazione, sopprime altresì la disposizione che prevedeva la sanzione applicabile alle irregolarità commesse (comunicazioni non effettuate ovvero incomplete).

NUOVI LIMITI ANTIRICICLAGGIO

Limite Euro 12.500,00

Il decreto legge n.112/08, con decorrenza 25 giugno 2008, ha riportato a
e 12.500,00, rispetto al precedente limite di e 5.000,00 entrato in vigore lo scorso 30 aprile 2008, il limite per:

- il trasferimento di contanti;
- l’utilizzo di assegni non trasferibili (oltre tale limite l’assegno dovrà essere obbligatoriamente “non trasferibile” e quindi non potrà essere oggetto di girata);
- il saldo dei libretti al portatore.

Assegni
Oltre al ripristino del vecchio limite di e 12.500,00 per l’utilizzo dei moduli liberi (ossia quelli trasferibili), la disciplina sull’utilizzo dell’assegno è stata interessata da un’ulteriore modifica: ciascuna girata potrà essere effettuata semplicemente apponendo la firma, senza indicazione del codice fiscale.
Qualora il contribuente utilizzi un assegno aggiornato alla precedente normativa, basterà apporre la firma per girata, tralasciando la parte in cui si richiede l’indicazione del codice fiscale.
Occorre comunque ricordare che i libretti di assegni emessi dalle banche saranno di norma “non trasferibili”; per ottenere libretti “liberi” sarà necessario fare apposita richiesta scritta e sarà applicabile l’imposta di bollo pari a e 1,50 per ciascun assegno.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro (art.19)

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità; le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne; le pensioni di vecchiaia, liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti di età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60 se donna, potranno essere oggetto di cumulo totale, e senza il rispetto di determinati vincoli o requisiti, come prevedeva la normativa previgente, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. L’instaurazione di un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, non determinerà più la perdita del diritto di percepire il trattamento pensionistico. Il divieto di cumulo permane esclusivamente per le pensioni di reversibilità.

L’abrogazione della procedura telematica per le dimissioni del lavoratore (art.39)

A decorrere dal 25 giugno 2008, i lavoratori, per presentare le proprie dimissioni volontarie, non dovranno più utilizzare la procedura telematica (L. n.188 del 17 ottobre 2007) e potranno utilizzare un qualsiasi documento in forma libera, nel quale risulti formalizzata la volontà di cessare il rapporto di lavoro.

CESSIONI E LOCAZIONI DI FABBRICATI SI AFFRANCANO DALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE IMPIANTI

La manovra estiva porta semplificazioni burocratiche nei trasferimenti di immobili.
Infatti, abrogando una recentissima disposizione del D.Lgs. n.37/08, viene stabilito che non sia più necessario, in occasione del trasferimento di immobili, informare il soggetto che ne entra in possesso, o comunque li utilizza, dello stato degli impianti.


Le risposte alle vostre domande

trattasi di acquisto per investimento
Sono dipendente di un’azienda privata e sto acquistando un piccolo chiosco-edicola per investimento. Avrei alcuni dubbi:

  1. Come posso fare per intestarmi il chiosco ma far lavorare un’altra persona? Qual è la soluzione più conveniente?
  2. Dove posso rivolgermi per avere informazioni sull’utile dichiarato dal venditore dell’edicola?
  3. È possibile vendere nel chiosco oltre alle riviste anche altre cose come per esempio: biglietti metro, souvenir, ecc?
  4. Quali spese di gestione sono da preventivare per un chiosco di 8 mq?

Grazie.

v.mautone@libero.it

Comperando l’edicola lei acquista sia il chiosco che l’attività di vendita di giornali e periodici. L’attività, se non esercitata direttamente, può essere affidata in gestione a terzi mediante un atto di affitto d’azien­da. Per verificare il volume delle vendite basta controllare i valori degli estratti conto settimanali dei distributori.
Oltre ai prodotti da lei citati, possono essere commercializzati moltissimi altri prodotti a sua discrezione (con la sola esclusione di quelli alimentari). I più indicati per un chiosco, soprattutto se di piccole dimensioni, sono tuttavia: CD/DVD, carte topografiche, penne, pile, cartoline, ecc…. Fra le spese di gestione da considerare, ricordiamo:
• suolo pubblico,
• tassa rifiuti,
• energia elettrica,
• telefono,
• tassa camerale,
• spese varie di gestione.

Per calcolare in modo piÙ semplice
Per riuscire ad avere l’importo esatto che corrisponde al vero guadagno è necessario fare dei calcoli non impossibili ma piuttosto impegnativi. Vorrei sapere se esiste un metodo valido ma più veloce che mi consenta di sapere immediatamente a quanto ammonta il mio effettivo (approssimativo) guadagno “pulito” su un incasso giornaliero. So di non essere stato molto chiaro ma spero mi abbiate capito. Grazie per il vostro lavoro.

B&G Pr. – Milano

Difficile calcolare il guadagno giornaliero. Basandosi, però, sulla somma degli E/C mensili e applicandovi la percentuale del 23,11% potrà ricavare l’aggio lordo mensile dell’edicola. Da detto importo togliere il rateo di un mese delle spese generali sostenute nell’anno precedente e troverà la resa mensile lorda soggetta a tassazione.
Esempio:

Totale E/C mese
Aggio 23.11% 20.000
Spese Generali Annue 8.000 (Affitto, tassa rifiuti, luce, telefono, contabilità, quota ass., 4.622
 
ecc.) rateo mensile 8.000:12= 667
Totale Aggio mensile 3.955

Su detto importo vanno calcolati i contributi Inps Commercianti e le imposte.
Dopo di che, divida per 30.


Studi di settore in modo più semplice
Ho una società che svolge 3 attività:
Commercio al dettaglio di giornali e riviste, cod. Ateco 47.62.10
Studio di settore TM13U
Commercio al dettaglio di fiori e piante, cod. Ateco 47.76.10
Studio di settore UM40A
Commercio al dettaglio di art. da cartoleria, cod. Ateco 47.62.20
Studio di settore TM20U
Chiedo quale studio di settore devo applicare da inviare insieme al Mod. Unico.

Ricavi Lordi (a titolo esemplificativo):
Commercio di giornali: € 118.000 (€ 118.000 - € 100.000 = € 18.000 aggio netto)
Commercio di fiori: € 45.000
Commercio di cartoleria € 20.000
Commercio di libri: € 15.000 (€ 15.000 - € 13.000 = € 2.000 aggio netto)

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 18.06.2004, all’art. 10.3, cita testualmente:
“È stato più volte precisato che per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Il predetto criterio consente, nella generalità dei casi, un’agevole individuazione dell’attività prevalentemente svolta dal contribuente, tuttavia, con riferimento ad attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi, è emersa più volte l’incertezza degli operatori sulla corretta valorizzazione dei ricavi provenienti da detti beni al fine di individuare l’attività prevalente. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, per poter individuare correttamente l’attività prevalente ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i ricavi provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi, vanno considerati al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.”
Questa circolare è ancora in vigore? È quindi corretta l’applicazione dello studio di settore TM13U ?
Grazie per la cortese risposta.

M. Sancini – Roncello (MI)

La circolare da lei citata è stata superata dalle disposizioni introdotte dal DM. dell’11/02/2008 pubblicato nella GU n. 56 del 6/032008 esplicitate nella Circolare n. 31/E dell’1 Aprile 2008. Le novità introdotte per le imprese multiattività come la sua sono:
• Annotazione separata dei ricavi e degli aggi se per almeno una delle attività d’impresa svolte risultino approvati gli studi di settore. In precedenza l’obbligo scattava se tutte le attività svolte erano assoggettate agli studi di settore.
• Si rientra fra le imprese multiattività nel caso in cui l’impresa svolga due o più attività contraddistinte da codici attività non rientranti nel medesimo studio di settore.
• Si compila lo studio per l’attività prevalente che si intende quella da cui deriva, nel periodo d’imposta, la maggiore entità dei ricavi.
• In caso di presenza di attività soggetta ad aggi o a ricavi fissi (es. rivendita di giornali) l’importo da indicare è l’aggio ovvero il ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Nell’esempio da lei citato l’attività prevalente è costituita dal commercio di fiori con il relativo studio di settore UM40A.

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