Ricorsi e decisioni

DECISIONE N. 7 del 20 giugno sui Ricorsi nn. 9-10-11-12/2008
Oggetto del ricorso
Quattro Rivenditori hanno presentato un ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia denunciando il Distributore Locale per la violazione degli artt. 10 e 14 dell’Accordo Nazionale per avere distribuito 8 prodotti editoriali con errate contabilizzazioni (pagamento richiesto alla consegna anziché in conto deposito) e/o erronea indicazione della periodicità nelle relative bolle di consegna, disattendendo quanto indicato dagli Editori e/o Distributori Nazionali sul sito www.webinforiv.it.

Esito del ricorso
Con la decisione N. 7/2008 l’Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto il ricorso accertando che il Distributore Locale ha violato, con il suo comportamento, gli artt. 10, 3° comma e 14, 3° comma dell’Accordo Nazionale condannandolo al pagamento di una sanzione pari all’importo complessivo di 5.000 euro.

Commento
È interessante in via preliminare pubblicare quando sostenuto dalla difesa del Distributore Locale che ha dichiarato quanto segue:

  • che è impossibile per il Distributore Locale l’utilizzo, in sede di distribuzione, del sito www.webinforiv.it per ragioni temporali perché i dati sarebbero disponibili soltanto in un momento successivo alla consegna dei prodotti alle Rivendite;
  • che sulla base dei contratti di distribuzione vigenti, l’Impresa di distribuzione deve unicamente attenersi alle comunicazioni ricevute dall’Editore in fase di consegna del prodotto (cosiddette fascette) o trasmesse via Inforete;
  • che le fascette che accompagnano la distribuzione del prodotto dimostrerebbero l’estrema difficoltà, se non impossibilità, incontrata dal Distributore Locale a individuare correttamente il metodo di fatturazione dei singoli prodotti;
  • che il margine di errore è estremamente ridotto e, in ogni caso, inevitabile stante la grande quantità di pubblicazioni da movimentare quotidianamente;
  • che i Rivenditori non sono stati collaborativi con la resistente poiché nessun rilievo relativo a un’errata fatturazione dei prodotti è stato mosso all’Agenzia di distribuzione precedentemente alla presentazione dei ricorsi.

In merito a tale difesa, l’Organo ha ribadito, nella motivazione della sentenza, quanto segue:

  • che “il sito www.webinforiv.it rappresenta la fonte ufficiale e più autorevole in ordine alle indicazioni ivi riportate”;
  • che, dalla documentazione prodotta in atti dallo stesso Distributore Locale, si deduce che l’errata contabilizzazione non è dovuta alle insufficienti indicazioni dell’Editore/Distributore Nazionale bensì dalla “scarsa diligenza prestata nella rilevazione dei dati inoltrati dall’Editore, e dunque la non scusabilità degli errori commessi”;
  • che il Distributore Locale ha affermato, ma non provato, che gli errori nella formulazione delle bolle di consegna sono riconducibili alle insufficienti o meglio poco chiare indicazioni comunicate dall’Editore, limitandosi a produrre le fascette, a suo dire, poco comprensibili;
  • che le cosiddette fascette non risultano nemmeno indicate nell’Accordo Nazionale e, a maggior ragione, non potrebbero in alcun modo rivestire la medesima rilevanza attribuita dalle Parti contraenti al sito www.webinforiv.it;
  • che non vi è alcuna norma dell’Accordo Nazionale che ponga un onere a carico dei Rivenditori di segnalazione di eventuali errori.

L’Organo in conclusione, ha quindi giustamente rilevato che il Distributore Locale ha disatteso le indicazioni correttamente riportate dagli Editori e/o Distributori Nazionali sul sito www.webinforiv.it condannando il Distributore Locale al pagamento della relativa sanzione.

DECISIONE N. 8 dell’11 giugno sul Ricorso n. 15/2008
Oggetto del ricorso
Un rivenditore ha presentato ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia denunciando l’Editore per avere immesso in distribuzione un inserto CD allegato a un quotidiano senza il corrispondente codice a barre (in violazione dell’art. 7 dell’Accordo Nazionale) nonché un periodico mensile, allegato al medesimo quotidiano come inserto, e immesso in distribuzione con modalità tali da comportare ragionevoli e fondati dubbi sia sull’esatta classificazione del prodotto (violazione della definizione di inserto ex art. 2 dell’Accordo Nazionale), sia relativamente alla mancata corrispondenza del codice a barre (violazione dell’art. 7 dell’Accordo Nazionale), sia per quanto concerne i dati riportati sul sito www.webinforiv.it (violazione dell’art. 10 punto 4 dell’Accordo Nazionale), sia per il mancato rispetto del tempo di permanenza (violazione dell’art. 13 dell’Accordo Nazionale).

Esito del ricorso
Mentre con riferimento all’inserto CD le parti hanno raggiunto una conciliazione, per quanto concerne il periodico mensile allegato come inserto al quotidiano, l’Organo non ha accolto i dubbi sollevati dal ricorrente sulla difficoltà di classificazione del prodotto immesso in distribuzione in modo anomalo dichiarando che è stato immesso in distribuzione secondo modalità conformi al disposto dell’Accordo Nazionale tranne che per il profilo della modalità di pagamento del prodotto. In merito si evidenzia quanto segue: nonostante il ricorrente non avesse espressamente dedotto tale violazione (che era da ritenersi comunque implicita e conseguente) l’Organo ha rilevato che, poiché l’Editore per l’inserto ha richiesto un tempo più lungo di permanenza presso la rivendita allora, ai sensi dell’art. 14.3 dell’Accordo Nazionale, il pagamento sarebbe dovuto avvenire al ritiro della resa anziché alla consegna.

Tale precisazione è molto importante e sarà compito dello Snag chiedere che la questione venga discussa alla prossima riunione o del Gruppo Ristretto o della Commissione Nazionale art. 15 e, ove non venisse raggiunta un’intesa con la Parte editoriale interessata e quindi non venisse previsto il conto deposito, sarà oggetto di una nuova denuncia sotto tale profilo.

© 2006 DEA INIZIATIVE EDITORIALI SRL - Milano | Tutti i diritti riservati |