Risponde
Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

È legittima l’autorizzazione rilasciata a un punto vendita non esclusivo per la vendita sia di quotidiani di periodici?
A.M. di Vicenza lamenta che a distanza di 200 metri dal suo chiosco è stato attivato un punto vendita non esclusivo autorizzato dal Comune a vendere quotidiani e periodici e vuole sapere se tutto ciò e lecito.

La questione posta dal lettore presenta due profili di analisi: da un lato, se la distanza di soli 200 metri fra un chiosco e un punto vendita non esclusivo sia una distanza corretta, dall’altro, se un punto vendita non esclusivo, possa essere autorizzato a vendere sia quotidiani che periodici.
In merito al primo punto si è già molto discusso sull’applicabilità, alle rivendite di quotidiani e periodici, dell’art. 3 del decreto Bersani che ha abolito il rispetto delle distanze minime tra attività commerciali.
La conclusione a cui sono giunti i legali, che rispondono su questa rubrica, è di non ritenerla applicabile, in ragione del fatto che le rivendite di giornali non sono attività commerciali individuate nel decreto n. 114 (richiamato dal decreto Bersani) e sono già soggette a un regime di pianificazione (piani di localizzazione).
È, infatti, con l’adozione del piano di localizzazione che il Comune prevede la distanza minima fra i punti vendita e solitamente questa è di 500/800 metri.
Nel caso specifico consiglio, quindi, di verificare se nel piano di localizzazione del suo Comune è stata inserita questa previsione e di chiedere che venga quindi rispettata; diversamente sarà nella discrezionalità dello stesso Comune fare tale valutazione.
Volendo, comunque, dare al lettore una risposta concreta in merito, non ritengo che il mancato rispetto della distanza minima rappresenti un motivo di per sé sufficiente per ottenere una revoca dell’autorizzazione già rilasciata.
Per quanto attiene, invece, il secondo profilo, la normativa regionale (Delibera della Giunta regione Veneto n. 1409 del 16.05.03) prevede espressamente che i punti vendita non esclusivi possano essere autorizzati alla vendita di una sola delle due tipologie e, quindi, o solo quotidiani o solo periodici. Vero è che la giurisprudenza è orientata nel senso di prevedere che anche un punto vendita non esclusivo possa vendere entrambe le tipologie di prodotto, così come è vero che recentemente il Ministero delle Attività Produttive ha emanato più di una circolare interpretativa, che esclude l’obbligatorietà di tale scelta, anche se la normativa regionale sopra citata è tuttora in vigore.
Ritengo pertanto che in merito a quest’ultima questione, il lettore possa fare presente in Comune quanto sopra chiedendo che, in via di autotutela, provveda a correggere l’autorizzazione rilasciata al punto vendita non esclusivo indicando la possibilità di vendere o solo quotidiani o solo periodici.

Responsabilità per debiti pregressi
F.R. di Milano chiede se come nuovo proprietario di un’edicola appena acquistata, debba o meno rispondere dei debiti contratti dal vecchio proprietario nei confronti delle Agenzie di Distribuzione anche quando nell’atto di compravendita vi è la clausola che prevede la non assunzione, da parte dell’acquirente, dei debiti dell’azienda ceduta.

In realtà il lettore, ponendo la questione, ha già dato correttamente la risposta e, quindi, è vero che il nuovo acquirente non risponde dei debiti pregressi dell’attività che rimangono a carico del venditore (tanto più che ciò è stato espressamente previsto nell’atto di compravendita) ma, è altrettanto vero che poi, nella pratica, ciò non si verifica quando si tratta di debiti pregressi relativi alle forniture di quotidiani e periodici.
Infatti nella prassi, il distributore locale non fornisce il subentrante sino a quando non vengono saldati gli estratti conto precedenti e ciò crea un grave disagio al nuovo acquirente che si vedrà quindi costretto, se vuole iniziare l’attività di vendita, ad anticipare il pagamento dei debiti, per poi rivalersi nei confronti del venditore in un secondo momento.
A tale proposito si consiglia, infatti, prima di acquistare l’attività di rivendita, di informarsi presso i distributori locali per conoscere esattamente lo stato dei pagamenti del venditore.



Risponde
Irene Romoli

consulente legale
per le strutture SNAG
di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria,
Emilia, Toscana

Contenzioso con il Distribuore Locale
Un rivenditore di Livorno ritiene di essere in credito, per rese non scontate, nei confronti del proprio distributore che, a sua volta ritiene di essere in credito nei confronti del rivenditore e minaccia la sospensione delle forniture in caso di mancato pagamento. Le discordanze contabili, riferisce il nostro lettore, risalgono addirittura a diversi mesi fa. Come deve agire l’edicolante nel rispetto dell’Accordo Nazionale?

Il rapporto di estratto conto esistente tra il distributore e il rivenditore è un rapporto di ‘dare’ e ‘avere’, che solitamente viene gestito direttamente dal distributore locale, ma che non esonera il rivenditore dalle opportune verifiche e/o controlli.
Nel caso livornese che mi viene sottoposto, il rivenditore ha sicuramente effettuato le verifiche e i controlli del caso, rilevando alcune discordanze che, però, non mi è chiaro a cosa siano effettivamente riconducibili: per esempio: se le stesse fossero dovute a remunerazioni erroneamente calcolate, allora si sarebbe verificata una violazione
dell’art. 8 dell’Accordo Nazionale.
In ogni caso è, comunque, violata la norma di cui all’art. 14 dell’Accordo (pagamento delle forniture).
La prima cosa da fare, dunque, è quella di tentare una composizione bonaria della vicenda, cercando di capire quale sia stato effettivamente l’errore. Meglio se tale tentativo viene svolto unitamente all’organizzazione sindacale cui il rivenditore è iscritto.
Se il distributore non vuole però sentire ragioni, allora il rivenditore potrà rivolgersi direttamente all’Organo di Conciliazione e Garanzia che convocherà le parti e tenterà, in prima istanza, una conciliazione. Se anche in questo caso la conciliazione non riesce, l’Organo emetterà una decisione che però non risarcirà il rivenditore rispetto al danno subito per l’errore del distributore locale.
Al fine di ottenere il giusto risarcimento, laddove anche a seguito della decisione dell’Organo il distributore locale intendesse non pagare le differenze dovute, occorrerà rivolgersi, necessariamente, alla magistratura ordinaria.

Spese di pubblicità
M.C. di Genova ha inviato la copia di un mandato di vendita della propria rivendita a un’agenzia, e chiede se siano o meno dovute alcune somme richieste a titolo di rimborso spese per la pubblicità su un quotidiano locale.

Dal quesito che mi viene sottoposto mi pare di capire che la pubblicità della messa in vendita della rivendita non fosse stata richiesta all’agenzia.
Se così fosse, allora occorrerà dimostrare che tale mandato non prevedesse anche la pubblicità sul quotidiano locale. Laddove si sia in grado di dimostrarlo, allora le somme a titolo di corrispettivo non saranno dovute.
Se invece la pubblicità era prevista dal mandato, la somma richiesta a titolo di spesa dovrà essere rimborsata, salvo naturalmente diverso accordo stabilito tra le parti.


Risponde
Antonio Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Richiesta danni al comune
Un edicolante, A.B. di un paese in provincia di Cagliari, vuole sapere se può richiedere il risarcimento dei danni al suo comune che, in un primo tempo, lo aveva autorizzato al trasferimento del punto vendita e, successivamente, ha revocato il provvedimento?

Tutte le volte in cui una Pubblica Amministrazione emette un provvedimento illegittimo e crea, di conseguenza, dei danni, è possibile chiedere al Giudice il risarcimento degli stessi.
Nel caso di A.B., dunque, al fine rispondere alla domanda, bisogna verificare due aspetti:

  1. in primo luogo, appurare se l’originario provvedimento che autorizzava il trasferimento era legittimo, cioè era stato disposto in attuazione del piano comunale. Anche se, per ipotesi, il Comune di riferimento non si sia dotato del piano di localizzazione, è comunque possibile effettuare tale controllo di legittimità, verificando il rispetto della L.R. n. 49/86, dettata in materia di disciplina dell’attività di vendita di quotidiani e periodici (e, dunque, per esempio, se sono state rispettate le distanze tra punti vendita indicate all’art. 4). È chiaro che, eseguita questa verifica, se l’originario provvedimento di trasferimento risultasse illegittimo, ben avrebbe fatto il Comune a revocarlo! Anche in questo caso, però, si possono ipotizzare dei danni (derivanti, appunto, dall’illegittimità del provvedimento di trasferimento), rappresentati, per esempio, dagli eventuali costi che ha dovuto sopportare l’edicolante per predisporre il trasferimento del proprio punto vendita.
  2. Se invece il provvedimento di trasferimento era legittimo, allora bisogna esaminare il provvedimento di revoca, analizzare le motivazioni (si ricordi che la motivazione è obbligatoria, pena la possibilità di ricorrere al Giudice) al fine di verificare la legittimità o meno del provvedimento di revoca.
  3. Fatte tutte queste verifiche – che ovviamente richiedono l’assistenza di un avvocato – si può chiedere, nel caso in cui si riscontri l’illegittimità dell’operato del Comune, il risarcimento dei danni subiti (danni che, ovviamente, andranno dimostrati), tenendo presente però che, secondo una parte consistente della giurisprudenza, i danni possono essere chiesti soltanto se si impugna il provvedimento illegittimo entro 60 gg. dalla notifica o, comunque, dalla conoscenza dello stesso.

Rischio di perdita cauzione
La signora M.C. di Napoli espone la propria situazione che la vede gerente di una rivendita di giornali con contratto di gestione, regolarmente registrato e autorizzato, avendo la titolare superato l’età pensionabile. In esecuzione a tale contratto M.C. aveva corrisposto alla titolare un rilevante importo cauzionale. Venuta ora a conoscenza delle precarie condizioni economiche della titolare, teme di non poterne più rientrare in possesso al termine del contratto di gestione. Come può cautelarsi?

Ritengo che in questi casi lo strumento più idoneo sia richiedere, ai sensi degli artt. 669-bis e ss. c.p.c., un sequestro conservativo dei beni del debitore della somma (nella specie, il titolare dell’attività di rivendita). Tale forma di sequestro, prevista all’art. 671 c.p.c., ha, infatti, una funzione cautelare, serve cioè a evitare che i beni dovuti (in questo caso, le somme dovute) vengano sottratti o dispersi.
È chiaro, però, che per poter “legittimamente” richiedere un sequestro conservativo, è necessario dimostrare due circostanze:

  1. che il soggetto richiedente vanti, con ragionevole probabilità, un diritto di credito (nel caso di specie, il diritto di ottenere, al termine della cessazione del contratto di gestione, la restituzione dell’importo dato in cauzione). Tale circostanza dovrebbe agevolmente risultare dal contratto di gestione.
  2. Il pericolo o il fondato timore di non riuscire, alla scadenza del contratto, a recuperare la somma versata. Tale prova è certamente più delicata e importa una attenta verifica delle condizioni patrimoniali del debitore della somma (nella specie, il titolare dell’attività di rivendita); in particolare, nel caso in cui si riscontrino delle cattive condizioni economiche del debitore, fondamentale è verificare se le stesse erano o meno presenti anche al momento in cui è stato stipulato il contratto di gestione.
    In altre parole, bisogna chiedersi se, al momento in cui è stato concluso il contratto di gestione, il titolare fosse già in una cattiva situazione economica, o se la stessa è sopravvenuta in un momento successivo, cioè nel corso del rapporto.

L’elemento temporale è di fondamentale importanza, in quanto la giurisprudenza ha più volte affermato che le cattive condizioni economiche del debitore giustificano la concessione del sequestro conservativo solo se sopravvenute al sorgere del credito, per cui non può invocare la tutela cautelare conservativa il creditore consapevole del pericolo di non soddisfacimento, ovvero il creditore che abbia colpevolmente ignorato le condizioni patrimoniali del debitore, poiché costituisce una regola di comune prudenza accertarsi di tali condizioni, trattandosi così di un onere a carico di chi concede credito.

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