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Risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
Un contratto
del Comune senza garanzia
Conservo regolarmente la vs. rivista che leggo con molto interesse.
Sto per sostituire il mio chiosco con uno nuovo del tipo a “negozio”, ma, per questa nuova installazione, la cui autorizzazione è arrivata dopo oltre un anno, sta emergendo un problema in merito all’occupazione del suolo pubblico.
Il vecchio contratto, purtroppo, è andato smarrito e il Comune mi ha proposto di firmarne uno nuovo in cui però non esiste alcuna garanzia riguardante il tempo di occupazione del suolo; in teoria potrebbe impormi un trasferimento anche dopo poco tempo concedendomi solo un preavviso di 6 mesi. A questo punto prima di firmare chiedo:
• Può il Comune (per legge) garantirmi un minimo di tempo (almeno 10 anni)?
• In caso di sgombero, il Comune ha il dovere di assegnarmi una nuova area con pari potenzialità di mercato rispetto all’attuale?
• Le spese da me sostenute per allacciamenti idraulici, fognari e telefonici, in caso di sgombero e successiva reinstallazione, sono a mio carico o interviene un contributo comunale?
• Un eventuale nuovo contratto con le deroghe concordate con il Comune, può sostituire la legge vigente oppure la legge ha comunque, e in ogni caso, potere superiore a qualsiasi documento firmato?
Poiché l’investimento economico per la sostituzione del chiosco è notevole, vi prego gentilmente di darmi un utile suggerimento in proposito. Ringrazio e invio i miei più cordiali saluti.
C.G. – Carate Brianza (MI)
Va innanzitutto fatta una premessa generale: l’occupazione di suolo pubblico trae normalmente origine da un contratto, avente natura concessoria, posto in essere dalla Pubblica Amministrazione (Comune) che prevede, fra le altre cose, le modalità di esecuzione e la sua durata.
La caratteristica di questi contratti-concessioni è la natura precaria dell’occupazione e ciò, sia in quanto i chioschi sono solo appoggiati sul suolo pubblico, e quindi trasferibili, e sia in quanto con provvedimento motivato e in ragione della pubblica utilità, la Pubblica Amministrazione potrebbe richiederne lo spostamento.
Quindi rispondendo alle domande poste dal lettore, non vi è un obbligo a carico del Comune di prevedere una durata decennale del contratto, ma è una sua libera determinazione.
• Il Comune potrebbe richiedere lo spostamento del chiosco (nello stesso contratto vi è certamente una clausola che lo prevede), ma la richiesta dovrà essere motivata (solitamente i motivi sono riconducibili a ragioni di pubblica utilità o di causa di forza maggiore);
• certamente il Comune dovrà offrire in alternativa uno spazio adeguato e potrà essere richiesto dal rivenditore un contributo per le spese conseguenti al trasferimento, ma ritengo che tali profili siano più che altro oggetto di una trattativa privata con il Comune, non essendovi un obbligo di legge in tal senso.
• In merito posso confortare il lettore poiché i nostri responsabili sindacali sono intervenuti, in altre occasioni presso il Comune, affiancando il rivenditore al fine di cercare la nuova sistemazione per il punto vendita e riuscendo anche a ottenere un contributo per le spese di allacciamento.
Infine ricordo che le parti possono, in ambito contrattuale, derogare prevedendo clausole che non si attengono alla legge, purché lecite, e ciò è possibile salvo che per quelle disposizioni che la legge prevede espressamente come inderogabili o siano tali per loro natura, questi sono solitamente i casi di norme poste a garanzia dell’ordine pubblico.
Un trasferimento negato
I.R. di Padova ci scrive in merito alla difficoltà di pagare l’affitto del locale ove è sito il suo punto vendita e della sua conseguente scelta di trasferire l’attività in un chiosco, scelta che è stata ostacolata da una delibera comunale, che non gli ha concesso lo spazio sul suolo pubblico.
In genere, la Pubblica Amministrazione, e quindi il Comune, ha ampia discrezionalità nel deliberare in merito all’utilizzo del suolo pubblico, dovendo dare la precedenza alla pubblica utilità.
Non potendo visionare la delibera citata, che dovrebbe comunque contenere una motivazione che spieghi il diniego della concessione, suggerisco al rivenditore di presentare al Comune un’istanza documentata, nella quale vengano dettagliatamente esposte le ragioni della richiesta.
A tal fine, e a solo titolo esemplificativo, sarebbe utile che venisse indicato che la sua situazione attuale è tale da non essere più in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione del locale ove attualmente si trova, e che quindi è altamente probabile che possa esser sfrattato (in tal modo il Comune, al fine di garantire l’attività del punto vendita, potrebbe convincersi a concedere l’uso del suolo pubblico dovendo in difetto rinunciare a un punto vendita di quotidiani e periodici).
Sarebbe altresì opportuno prendere visione del piano di localizzazione o informarsi presso l’ufficio tecnico del Comune, in merito alle possibili ipotesi di disponibilità, in caso di richiesta di trasferimento.
Nel contempo sarebbe utile informare il proprietario dei locali, della difficoltà di continuare a pagare un canone di affitto così elevato e quindi, ove il proprietario non potesse reperire un altro conduttore (affittuario) potrebbe convincersi, pur di mantenere il contratto attuale, ad acconsentire a una riduzione del canone.
Come recuperare
un credito nei confronti di un cliente
V.A. di Bergamo chiede come ottenere il pagamento di 600 euro da un cliente che ha acquistato, presso la sua edicola, prodotti di varia tipologia (riviste, ricariche telefoniche) e che a oggi non ha ancora pagato.
Rispondere al lettore che sarebbe stato meglio non fidarsi del cliente che accumula un debito così elevato, seppure cliente abituale, non risolve la questione.
Ciò che mi sento di consigliare è di reperire l’indirizzo di residenza del cliente moroso e poi di inviargli una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale lo si avverte che:
“Poiché la consegna della merce che qui si indica in dettaglio: N…. di DVD consegnati in data …. N… ricariche telefoniche come da registrazione avvenuta in data ………… di cui è a conoscenza, in quanto presente in edicola, la sig.ra……….. (cercare un testimone/collaboratore dell’edicola se esistente) non è stata a oggi ancora pagata, con la presente le richiedo l’immediato pagamento preavvertendola che, in difetto, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, mi rivolgerò a un avvocato con ulteriore aggravio di spese legali a suo carico”.
Chiaramente la prova, da parte del rivenditore, dell’effettiva avvenuta consegna dei prodotti non è agevole ma una diffida dal contenuto suddetto servirebbe a convincere il cliente della determinazione del rivenditore di ottenere, anche tramite vie legali, il pagamento di quanto dovuto.
Trasferimento agenzia di distribuzione
F.F. di Vicenza ci scrive preoccupato dei disagi che potrebbero derivare ai punti vendita in seguito allo spostamento e possibile cambio
di gestione dell’agenzia che ha la distribuzione sulla piazza. Chiede, inoltre, se è consentito decurtare da quanto dovuto in estratto conto, gli importi relativi ai danni materiali, mancati incassi e perdita del materiale.
Come lei certamente saprà l’estratto conto è finalizzato unicamente al pagamento della fornitura di quotidiani e periodici e quindi, ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo Nazionale, “lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell’equivalente delle copie vendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura”.
Pertanto, se si viene a creare un contenzioso relativamente al mancato accredito delle rese, allora sappiamo che solitamente il rivenditore comunica al distributore che procederà a un pagamento parziale dell’importo indicato con il rischio però di vedersi sospesa la fornitura, ove non venga riconosciuto dal distributore che ha compiuto un errore nel conteggio delle rese.
Mentre per quanto concerne le altre voci, quali danni materiali e mancati incassi, ritengo che tali questioni dovrebbero essere risolte fra le parti in un contesto diverso dal pagamento dell’estratto conto.
In sostanza non ritengo che la decurtazione, dall’estratto conto, di ciò che il rivenditore ritiene di sua competenza, seppure rappresenti una soluzione immediata, sia quella più corretta con il serio rischio poi, per il rivenditore, di vedersi sospesa la fornitura dei giornali e così irrimediabilmente incrinato il rapporto con il distributore.
Ciò che posso consigliare è quello di comunicare, di volta in volta, all’agenzia di distribuzione i disguidi e disagi che si vengono a creare cercando di trovare una soluzione congiunta ricorrendo quindi allo strumento di pagare solo in parte l’estratto conto come soluzione estrema.
Una rotonda devastante
M. M. di Albiate ci scrive in merito alla sua difficoltà di pagare l’affitto dello spazio ove è sita la sua edicola e, davanti alla quale, è stata realizzata una rotonda che non consente la sosta per gli autoveicoli di passaggio riducendosi così la clientela. Dato che in conseguenza di tale situazione l’edicola ha perso notevolmente valore, il rivenditore chiede se può domandare il risarcimento dei danni al Comune.
Consideriamo innanzitutto che la costruzione della rotonda risponde senz’altro a una necessità di ordine pubblico e quindi risulterà fondata su una delibera comunale legittima.
Ritenendo che una causa di risarcimento danni risulterebbe, oltreché lunga e onerosa, soprattutto difficile, dovendo il rivenditore dimostrare che la costruzione di una rotonda, da parte del Comune, costituisce un fatto illecito, che non è, sarebbe invece più opportuno che scrivesse al Comune rappresentando la difficoltà di sosta per le autovetture di passaggio e quindi la conseguente diminuzione di clientela e chiedendo: - o la pianificazione di uno spazio per la sosta delle auto; oppure, in alternativa, il trasferimento del suo chiosco all’interno della stessa zona e in uno spazio adeguato per lo svolgimento dell’attività.
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Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
Cosa succede in caso
di chiusura definitiva
Penso spesso di chiudere la mia edicola in quanto ho problemi con il distributore (non sono l’unico): con le sue forniture non riesco a risparmiare neanche un euro e sono in difficoltà quando devo pagare i bollettini settimanali. Volevo sapere se, nel caso decidessi di chiudere, i soldi che ho speso per pagare anticipatamente la merce che ho in edicola mi verranno restituiti. Molte grazie.
V. C. – Potenza
Certamente! I soldi devono esserle restituiti! A tal fine ritengo che, qualora lei decida di cessare la sua attività, la prima cosa da fare sia comunicare al distributore l’intenzione di sospendere a tempo indeterminato l’esercizio della vendita di giornali quotidiani e periodici e la data a partire dalla quale non si vuole più la fornitura degli stessi.
A questo punto spetterà al distributore locale sospendere la fornitura di nuovi prodotti ed effettuare un richiamo generale dei prodotti in giacenza.
Al termine di ciò, le pubblicazioni rese verranno “contabilizzate” e accreditate, e si procederà a definire il rapporto con il distributore. Un’ultima considerazione: pur non potendo, né volendo, entrare nel merito della redditività o meno della sua attività le suggerisco di mettersi in contatto con la struttura SNAG di Potenza: Ermanno Cuomo (presidente) - Piazza Don Bosco, 24 - Tel. 328/9723279 - Fax 0971/443971. Troverete, insieme, senz’altro eventuali soluzioni da adottare.
Problemi col distributore
Un edicolante (A.F.) di Sassari, accompagnandoci copia della lettera che intende inviare al suo distributore locale, scrive quanto segue:
• È mia intenzione denunciare il furto contro ignoti ogni qualvolta la cifra non scaricata superi i 100 euro avvertendo preventivamente il distributore locale sperando che questo atteggiamento alla lunga risulti un deterrente.
• Ho un contratto di affitto di azienda: il proprietario ha imposto, penso giustamente, la dicitura col suo cognome. Nel contratto di gestione dell’edicola ha fatto volturare la licenza a mio nome. Posso chiedere il suo coinvolgimento nelle pressioni da esercitare nei confronti del D.L. visto che il danno al fatturato lo vede coinvolto nel valore della licenza stessa?
• Può il D.L. non rifornirmi adeguatamente e avere un atteggiamento punitivo miei confronti? Perché, per esempio facciamo sempre la resa esubero (sparisce sempre qualcosa) oppure perché chiediamo spiegazioni (arrivando a minacciarmi tanto da obbligarmi a delegare mia moglie al pagamento settimanale).
• È normale che la doppia resa al rientro dalle ferie venga scaricata a ottobre mentre venga preteso il pagamento nell’estratto conto settimanale immediatamente al rientro e sia necessario mercanteggiare gli acconti?
• È normale fare distinzioni fra edicolanti in base alla simpatia e alle amicizie?
Tale lettera suscita alcune considerazioni:
a) Il problema delle differenze tra la quantità di fornito o di reso e quella contabilizzata dal distributore locale può essere risolto, lo si è detto più volte da queste pagine, anche mediante ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia e/o al Giudice ordinario.
È necessario però, prima di intraprendere un giudizio, poter dimostrare che, per esempio, il giorno ‘X’ il distributore non ha consegnato tutte le pubblicazioni inserite in bolla; oppure, viceversa, che il giorno ‘Y’ l’edicolante ha effettivamente restituito e consegnato al trasportatore le copie di quella determinata pubblicazione, che invece il distributore nega.
A tal fine è necessario che si effettui un controllo del fornito e del reso alla presenza dell’incaricato del distributore locale o, in alternativa, di una persona di ‘fiducia’ dell’edicolante.
Sul punto, richiamo quanto già esposto precedentemente e in particolare che:
• non esiste una normativa specifica in materia di differenze giornaliere, ma ci si deve riferire ai principi generali in materia contrattuale; si rileva altresì che il rapporto relativo alle modalità di consegna e di ritiro delle rese si fonda sulla reciproca fiducia tra le parti (distributore locale e rivenditore);
• nel caso in cui il rivenditore riscontri delle continue mancanze, è consigliabile inviare al distributore una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale si comunica l’intenzione, a partire dal giorno ‘X’ e in considerazione delle continue differenze di resa/di consegna, di far controllare - da un suo incaricato e in presenza dello stesso rivenditore - il contenuto di quanto consegnato/reso;
• se il distributore rifiuta, il rivenditore può farsi affiancare da una persona di fiducia, che possa confermare l’eventuale rifiuto dell’incaricato dell’Agenzia di distribuzione;
• una volta fatto ciò, il rivenditore potrà in ogni sede far valere il rifiuto del distributore locale (o dei suoi incaricati) di voler procedere alle dovute contestuali verifiche del reso o del fornito e dimostrare l’effettiva sussistenza delle mancanze riscontrate.
b) È naturalmente possibile chiedere al proprietario del chiosco nel quale lei – quale affittuario – esercita la propria attività di ‘affiancarla’ nelle rimostranze da presentare al distributore; è chiaro però che spetterà al suddetto proprietario la decisione finale del ‘se’ e del ‘come’ aiutarla in questo!
c) Tutti i comportamenti da lei denunciati – dalla violazione dei piani di vendita, fino alla pretesa di percepire acconti non dovuti – se effettivamente provati, possono dar luogo ad azioni sia davanti all’Organo, che davanti alla Magistratura. Si tratta, infatti, di comportamenti non corretti, di fronte ai quali è possibile ottenere tutela. In conclusione, sarà bene rivolgersi alla struttura sindacale SNAG di Sassari. Il presidente Tullio Mura - Via Luna e Sole, 78/A - Tel./Fax 079/234733, saprà fornirle tutto l’aiuto e l’assistenza necessaria.
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Risponde Dario
De Vitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise |
ASSOCIAZIONE
IN PARTECIPAZIONE
A.B. rivenditore di Roma vuole avere alcune delucidazioni in merito al contratto di associazione in partecipazione da applicarsi alla propria rivendita di giornali.
Gentile lettore, in termini estremamente generali si possono riassumere i caratteri dell’associazione in partecipazione come segue:
• l’associazione in partecipazione è un contratto con cui l’associante dà all’associato una parte degli utili della sua impresa e l’associato dà all’impresa un “apporto”;
• l’apporto dell’associato può consistere in alcuni beni, in una somma di denaro o in prestazioni lavorative;
• tra apporto e partecipazione agli utili deve esserci una certa proporzionalità;
• se il contratto non prevede la misura della partecipazione agli utili questa è quantificata rispetto al valore dell’apporto.
Quando l’associato svolge attività lavorative non si ha un rapporto di lavoro subordinato con tutte le conseguenze (vincolo di dipendenza, diritto alla retribuzione, garanzia di guadagno, contributi previdenziali, ecc.) proprie del rapporto di lavoro subordinato e soprattutto l’associato partecipa al rischio dell’impresa. L’impresa tuttavia rimane gestita dall’associante.
Salvo patto contrario l’associato partecipa alle perdite eventuali nella misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo “apporto”.
Scadenza contratto
di locazione
T.A. di Perugia deve rilasciare il negozio dove svolge l’attività di rivendita di giornali a causa della scadenza del contratto di locazione e vuole sapere come deve comportarsi in tale situazione e quali siano i suoi diritti e doveri nei confronti del proprietario dell’immobile condotto in locazione.
È importante capire se il contratto si è realmente concluso al termine della sua durata o se non c’è stato il rinnovo per la disdetta di una tra le parti. In questo secondo caso bisogna verificare se la disdetta è stata tempestiva e se c’erano i presupposti previsti dalla legge.
Ricordo che la durata dei contratti di locazione di immobili urbani destinati alle attività commerciali non può essere inferiore ad anni 6 (e se è convenuta una durata inferiore il contratto ha sempre la durata di 6 anni).
Se non c’è disdetta il contratto si rinnova per altri 6 anni. La disdetta deve essere comunicata 12 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza il locatore può negare il rinnovo solo per i casi di cui all’art. 29 L. n. 392/78 (si vuole utilizzare l’immobile in proprio, lo si vuole ricostruire o ristrutturare, ecc.).
In ogni caso l’intenzione deve essere comunicata 12 mesi prima della scadenza. Quando il rapporto cessa per volontà del locatore al conduttore è dovuta una indennità per la perdita di avviamento (art. 34), che dovrebbe essere calcolata in misura pari al valore di 18 mensilità. Nel caso in cui i locali venissero, poi, utilizzati per la stessa tipologia commerciale precedente, l’indennità dovrà essere ulteriormente aumentata.
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Risponde
Irene Romoli
consulente legale
per le strutture SNAG
di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria,
Emilia, Toscana |
IL FATTURATO È SCESO AL 50%
Sono titolare di un’edicola nella zona sud di Montecatini. Il giorno 26/10/2007 il Comune ha modificato la viabilità della via provocandomi un calo nelle vendite superiore al 50%. Posso chiedere i danni al Comune? Grazie.
S.G. – Montecatini (PT)
Purtroppo quella che espone è una delle cause di calo delle vendite di quotidiani e periodici, prodotti che vengono, nella maggior parte dei casi, acquistati, per così dire, “al volo”. D’altra parte l’urbanistica e la viabilità sono ambiti di competenza esclusiva delle Amministrazioni comunali, che nel provvedere a eventuali modifiche hanno piena libertà di scelta determinata da ragioni di pubblica utilità.
Pertanto mi pare assolutamente da escludere la possibilità di richiedere danni al Comune, ipotesi che potrei ritenere attuabile soltanto nel caso in cui si possa individuare e provare un’assoluta infondatezza del provvedimento di modifica posto in essere.
Piuttosto, viste anche le dimensioni della città in cui si trova, sicuramente ridotte rispetto ad altre, mi parrebbe opportuno valutare con gli altri commercianti della zona, che potenzialmente hanno subito il medesimo danno, oltre naturalmente al rappresentante Snag di riferimento, una raccolta di firme (cosiddetta petizione) per sollecitare l’Amministrazione comunale a prendere in considerazione la questione, cercando pertanto di addivenire a una soluzione comune, in ottemperanza al principio di partecipazione popolare all’amministrazione della cosa pubblica. In via ulteriore, e quale ultima istanza, è comunque possibile cercare sempre un accordo con il Comune per ottenere un trasferimento in base al piano comunale di localizzazione in vigore, seguendo le modalità ivi indicate. |
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