I PROVVEDIMENTI
Il 21 ottobre scorso presso la sede milanese della FIEG
si è riunita la Commissione art.15 dell’Accordo Nazionale
sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici
(cui ha fatto seguito il Verbale n. 25).
RICHIESTA GRUPPO RISTRETTO
Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato la ripresa dei lavori del Gruppo Ristretto (avvenuta il 6 ottobre sempre presso la Fieg) di cui la Commissione art. 15 ha accolto la richiesta di comunicare all’Organo di Conciliazione e Garanzia l’opportunità di sospendere l’esame dei ricorsi n. 10bis/08, n. 11bis/08, n. 29/08, n. 30/08, n. 31/08, n. 32/08 e n. 35/08 affinché questi potessero essere esaminati, nella sua prossima riunione, per identificare le eventuali irregolarità del prodotto fornendo agli operatori interessati indicazioni per porvi rimedio. La Commissione art.15 ha invitato, quindi, il Gruppo Ristretto a operare dando precedenza ai ricorsi in questione e ha chiesto di essere informata sulle decisioni raggiunte affinché, a sua volta, possa indicare all’Organo di Conciliazione e Garanzia per quali non si sia raggiunta una soluzione e sia pertanto necessario provvedere al loro esame.
Verifica della corretta applicazione dell’art.11
del Regolamento con riferimento alle decisioni n.6/2007 e n.7/2008
La Commissione ha riaffermato il principio dell’art. 11 del regolamento dell’Organo di Conciliazione e Garanzia in base al quale con la pronuncia che riconosce la responsabilità delle violazioni accertate rispetto agli obblighi gravanti sulle parti viene irrogata una sanzione pecuniaria che non deve essere inferiore o superiore alle misure minime e massime stabilite dal medesimo articolo.
Editoriale Service
di Paderno Dugnano
È stata, poi, esaminata, la questione relativa all’Editoriale Service, impresa di distribuzione con sede a Paderno Dugnano (Milano) relativamente a:
- emissione di estratti conto non conformi a quanto stabilito dall’art 14;
- arbitraria richiesta di pagamento anticipato senza l’emissione di alcun estratto conto;
- svolgimento dell’attività senza garantire la compatibilità territoriale della consegna dei prodotti editoriali.
La Commissione ha ribadito, in occasione delle prossime chiusure estive, l’esigenza dei rivenditori di entrare in possesso di un estratto conto emesso dal Distributore Locale, con il quale quest’ultimo si veda garantito il pagamento delle forniture, secondo quanto previsto dall’art. 14 dell’Accordo Nazionale.
L’Editoriale Service e le Organizzazioni dei rivenditori si impegnano a trovare una soluzione sul territorio locale che possa essere condivisa da entrambe le parti in previsione delle future chiusure estive.
Costi aggiuntivi
di qualunque natura,
minimi garantiti e/o commercialmente accettabili imposti dai Distributori Locali ai titolari
di rivendite stagionali
Sull’argomento, la Commissione ha ribadito il contenuto del verbale n. 8/2006 (nel quale era stato affermato che il vigente Accordo Nazionale non prevede modalità di fornitura e di pagamento diversi per le rivendite stagionali. In quell’occasione era stato anche ricordato come nel numero 3 della sezione dedicata all’attività di distribuzione locale si faccia eccezione solo nel caso di difficoltà oggettive di trasporto delle pubblicazioni per arrivare al punto vendita o per servizi specifici richiesti dal rivenditore e non previsti dall’Accordo Nazionale).
Sovrasconti di Natale 2007 non ancora riconosciuti
alla rete di vendita
e predisposizione
di una procedura di verifica dell’effettivo riconoscimento
di quelli 2008
La Commissione ha invitato gli operatori interessati affinché la procedura di corresponsione degli importi dovuti a titolo di sovrasconti natalizi per il 2008 avvenga con la necessaria regolarità e tempestività. I Distributori Locali e Nazionali e gli Editori hanno dato la propria disponibilità, a fronte di controlli effettuati dalle Organizzazioni dei rivenditori, a riscontrare quanto di propria competenza.
Ruolo del Distributore Nazionale nell’osservanza dell’Accordo Nazionale
da parte dell’editore distribuito non associato
a FIEG o USPI
La Commissione, osservando la necessità che il tema dell’Osservanza dell’Accordo Nazionale debba essere esteso, oltre che ai Distributori Nazionali a tutti i soggetti della filiera non associati o iscritti ad alcuna struttura firmataria, rinvia la discussione dell’argomento a un prossimo incontro.
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