|
 |
|
|

Risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
In merito al principio della “Parità di trattamento”
Letto l’articolo di Lucio Toffetti intitolato la “Parità di trattamento …questo è il busillis!” e trovatolo particolarmente interessante colgo l’invito, non tanto per spiegare il dettato normativo, ma piuttosto per cercare di analizzare e chiarire insieme ai lettori quali sono gli effetti che comporta tale principio e, quindi, quali sono i limiti che ne derivano per l’attività di vendita di quotidiani e periodici.
Occorre innanzitutto delimitare l’ambito a cui si riferisce il principio.
L’art. 4 del D.Lgs. N. 170/01 prevede espressamente che la “parità di trattamento” si riferisce all’attività di vendita di quotidiani e periodici.
I lettori saranno d’accordo con me nell’affermare che, “vendere quotidiani e periodici” rappresenta solo il servizio finale al cliente mentre, l’attività considerata nella sua totalità, comprende in realtà più fasi. Ne indichiamo qui sostanzialmente le tre principali tenendo ben presente che ognuna di queste è poi costituita da una serie di attività ulteriori e complementari:
• ricevere il prodotto editoriale che viene consegnato presso l’edicola;
• esporlo nella propria edicola;
• venderlo al cliente.
L’attività di vendita è quindi comprensiva delle attività di ricezione, esposizione e vendita.
Analizzando queste tre singole fasi, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 170/01, ci accorgiamo che ognuna di esse viene specificamente disciplinata: per quanto riguarda il ricevimento del prodotto e la sua messa in vendita provvede l’art. 4 del D.Lgs. n. 170/01; per l’esposizione vi è l’art. 5 punti c) e d) del D.Lgs. sopra citato e, infine, per la vendita al cliente vi è l’art. 5 punti a) e b) del medesimo D.Lgs. citato.
1) Ricevere il prodotto editoriale e porlo in vendita:
art. 4 del D.Lgs. n. 170/01
È nello svolgimento di quest’attività che la legge richiede espressamente che venga rispettata la parità di trattamento e, quindi, che l’edicolante debba ricevere e porre in vendita tutto il prodotto editoriale quotidiano e/o periodico che viene inviato dalle Amministrazioni editoriali, senza perciò potere fare valutazione né di ordine imprenditoriale (come per esempio rifiutare il prodotto che presume di non vendere) e tantomeno di ordine discrezionale (scegliere quel prodotto che si preferisce vendere).
È vero pertanto che: “…significa forse che non posso scegliere io cosa voglio vendere nella mia edicola e che devo accettare l’invio di tutto quello che altri soggetti (editori, distributori nazionali, distributori locali) decidono di mandarmi? Sembra proprio che sia così… È la Costituzione bellezza.” (citazione dall’articolo di Lucio Toffetti).
Ma se ciò è vero, dobbiamo però porre attenzione al fatto che, come abbiamo sopra evidenziato, il principio si riferisce all’attività di vendita solo per i quotidiani e periodici e non per prodotti diversi e per i quali, il privilegio della parità di trattamento non deve quindi essere garantito.
Il vero busillis, per citare il collega articolista, è quindi la corretta individuazione di ciò che è quotidiano e soprattutto di ciò che è periodico.
In merito non è di nessun aiuto la Legge sulla Stampa n. 47 che risale al 1948, dato che, al tempo, il prodotto editoriale era diverso e certamente più limitato, così come lo erano le Amministrazione editoriali produttrici. Non ci può essere nemmeno di aiuto in tal senso quanto disposto dall’Accordo Nazionale, dato che non è fonte normativa, ma contrattuale, e che quindi vincola solo le parti firmatarie e non ha valore di legge erga omnes (cioè per tutti).
Quello che sappiamo per certo dalla vecchia Legge sulla Stampa è che: la pubblicazione deve riportare le indicazioni obbligatorie previste dall’art. 2 Legge n. 47/48, deve avere un direttore responsabile (art. 3), deve essere registrata presso la cancelleria del Tribunale (art. 5), ma nulla si dice su quali debbano essere i requisiti propri del prodotto editoriale, affinché possa essere classificato come quotidiano o periodico.
Certo io potrei aggiungere che, fra gli altri requisiti, perché si qualifichi come periodico, debba avere una periodicità indicata e riferita alla data di pubblicazione e che sia rispettata, ma questo la legge non lo dice espressamente.
Faccio quindi mia l’aspettativa di tutti e cioè che la nuova legge sull’Editoria ci dia, con esattezza, una definizione di “prodotto periodico” escludendo ciò che non lo è.
2) Esporre il prodotto editoriale:
art. 5 punti c) e d)
del D.Lgs. n. 170/01
Il principio di “parità di trattamento” non si riferisce all’attività espositiva, tanto è vero che la legge la disciplina espressamente, determinando i criteri che il rivenditore deve seguire nel compimento di tale attività e stabilendo: da un lato, che deve essere previsto un adeguato spazio espositivo alle pubblicazioni e dall’altro, il divieto di esporre al pubblico giornali, riviste e materiale aventi contenuto pornografico.
L’edicola, chiaramente, ha dei limiti dimensionali oggettivi e pertanto è nella libera determinazione del rivenditore cercare di gestire il proprio spazio come meglio riesce, cercando di esporre il prodotto editoriale in modo da poterlo poi meglio consegnare al cliente, che ne fa richiesta. Ritengo quindi che, per l’attività di esposizione, il vero limite sia da rinvenire unicamente nel divieto di esporre il materiale pornografico.
3) Vendere quotidiani e periodici:
art. 5 punti a) e b)
del D.Lgs. n. 170/01.
Il principio di “parità di trattamento” non si riferisce nemmeno all’attività specifica di vendita al cliente perché, anche in questo caso, la legge determina espressamente quali sono le modalità di vendita che devono essere rispettate e quindi: da un lato, che il prezzo di vendita stabilito dall’Editore non può essere variato e dall’altro che, le condizioni economiche e modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, devono essere identiche per tutti gli esercizi che effettuano la vendita.
A questo punto dopo aver delineato quanto sopra, mi sembra di potere correttamente affermare che il principio della “parità di trattamento”, di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 170/01, deve riferirsi non all’attività espositiva o a quella propria di vendita, bensì a quella di ricevimento (e quindi messa in vendita) del prodotto editoriale.
Pertanto, se è vero che, in virtù del predetto principio, il limite per il rivenditore è quello di non poter scegliere cosa ricevere e quindi cosa porre in vendita, è altresì vero che il prodotto che deve godere di tale trattamento privilegiato è solo quello quotidiano e periodico.
Nell’attesa di una, a questo punto dovuta, nuova Legge sulla Stampa che definisca il prodotto quotidiano e periodico o quantomeno chiarisca ciò che non lo è, giro a mia volta l’invito al legislatore che vi provveda in tempi, per quanto possibile brevi e ciò, soprattutto in ragione dell’insostenibile situazione delle nostre edicole e degli edicolanti che a null’altro aspirano se non a fare il proprio lavoro e quindi a vendere quotidiani e periodici. |

Risponde Dario
De Vitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise |
IL NUOVO DISTRIBUTORE PRETENDE IL RID
Ho un’edicola/tabacchi e il nuovo distributore di giornali ha obbligato tutte le edicole al pagamento con rid bancario o assegno circolare da consegnare il mercoledi dalle ore 8 alle 12. Non mi sembra che l’accordo nazionale lo preveda. Cordiali saluti.
F.C. – Macerata
Ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo Nazionale, il prodotto deve essere pagato con le modalità ed entro i termini pattuiti tra il soggetto che esercita l’attività di distribuzione locale e la rivendita.
Quindi è necessario che il pagamento a mezzo RID sia oggetto di uno specifico accordo e non ritengo che possa essere unilateralmente imposto dal distributore locale a tutte le rivendite cui si applica l’Accordo.
Si tenga presente, infatti, che il pagamento a mezzo RID risulta particolarmente gravoso per la rivendita soprattutto nella gestione delle rese allorquando vi sia una discrepanza tra quanto dichiarato dalla rivendita e quanto dichiarato dal distributore.
L’assegno circolare, sotto questo profilo, costituisce un sistema di pagamento meno oneroso: tuttavia anche in questo caso è necessario un accordo.
È anche importante valutare quella che era la prassi in passato perché proprio le modalità di pagamento adottate in precedenza, in difetto di una nuova intesa, potrebbero essere percepite come pattuizione tacita in merito alle modalità e ai termini di pagamento.
TASSA TOSAP AUMENTATA DEL 100%
Ho un problema riguardante la tassa Tosap che pago a gennaio per tutto l’anno.
A fine ottobre ho ricevuto una lettera dal comune con la quale mi comunicava che nella riunione di maggio è stato deliberato l’aumento del 100% della suddetta tassa. Mi trovo quindi a pagare la somma già pagata come integrazione. Tutto questo è legale?
M.L.R – Casacalenda (CB)
È impossibile formulare una risposta posto senza analizzare il provvedimento con il quale il Comune avrebbe disposto l’aumento della TOSAP e le modalità e i tempi di applicazione e riscossione. Peraltro accade che i comuni incrementino la TOSAP con aumenti stratosferici (apprendo da Internet che un comune della Campania l’avrebbe in passato aumentata del 500%).
È vero, altresì, che in alcuni casi l’intervento delle organizzazioni sindacali presenti in loco hanno consentito, dialogando con le amministrazioni comunali di abbattere sensibilmente questi aumenti. |

Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
PAGAMENTO FIDEIUSSIONI
Vorrei sapere se è obbligatorio pagare delle fideiussioni ai distributori locali (circa Euro 400 all’anno) o se esiste un’altra possibilità. Ho sempre pagato puntualmente gli E.C. e ho verificato che altri miei colleghi non pagano questo balzello. Grazie.
F.M. – Assemini (CA)
In materia di fideiussioni o altre simili garanzie, la disciplina dettata dall’Accordo Nazionale prevede che tali forme di cauzione debbano tener conto delle “caratteristiche di solvibilità del punto vendita” e siano “rapportate alla valenza temporale di verifica dell’avvenuto pagamento dei prodotti editoriali e alle modalità dello stesso”.
Tutto ciò, in parole semplici, significa che la fideiussione può essere legittimamente richiesta solo nel caso di cambio di gestione della rivendita (e, peraltro, per un periodo circoscritto di tempo) o nel caso in cui il rivenditore sia inadempiente, cioè non paghi gli estratti conto.
Da ciò deriva che, tutte le volte in cui il singolo rivenditore abbia sempre e puntualmente pagato l’E/C, può chiedere al distributore locale che la fideiussione venga estinta.
COSA FARE PER NON
RICEVERE MATERIALE PORNOGRAFICO
Sono il proprietario dell’edicola ‘L’Incontro’ in un paese in provincia di Salerno e vorrei sapere gentilmente a quale articolo di legge mi devo attenere per non ricevere più materiale pornografico dal mio distributore locale. In attesa di una vostra delucidazione in merito, porgo i miei più cordiali saluti.
M. P. – Cesano (SA)
Non esiste un articolo di legge che consenta al rivenditore di decidere di non ricevere più del materiale pornografico. Anzi, la legge prevede l’obbligo, a carico del rivenditore, di ricevere tutti i quotidiani e periodici inviati (senza eccezioni), osservando altresì la parità di trattamento tra le diverse testate. L’unica particolarità riguarda il fatto che il materiale pornografico non può essere esposto dal rivenditore.
Detto questo, però, ritengo assolutamente possibile giungere, anche con l’aiuto della sede locale del sindacato, a una soluzione concordata con il distributore locale, spiegando le ragioni del rifiuto di ricevere pubblicazioni per adulti (es: l’edicola è posta nelle vicinanze di una scuola o di una parrocchia; tra la clientela del rivenditore non vi sono, o vi sono in minima parte, “fruitori” di questo genere di pubblicazioni).
Tutto questo al fine di fare in modo che tali pubblicazioni vengano “veicolate” verso zone in cui la richiesta delle stesse è maggiore.
RICHIESTA DI AIUTO
PER NON CHIUDERE DOPO 76 ANNI
Dall’agosto del 2007 l’agenzia di distribuzione della zona tiene sospese le forniture alla rivendita intestata adesso a mia madre per aver trattenuto dall’E.C. una somma relativa a mancanze non accreditate, differenza rese, rese non ritirate, ecc. Anch’io gestivo un’altra edicola ma fui costretto a chiudere per questi e altri disservizi che ho denunciato, in passato, anche su Azienda Edicola.
Forse anche questa rivendita, sorta 76 anni fa, è destinata a chiudere. Spero in un vostro interessamento affinché ciò non accada. Cordiali saluti.
A.T. – Caserta
Per dare una risposta al problema in esame bisognerebbe capire bene cosa sia effettivamente accaduto alla rivendita di sua madre. In linea generale, la sospensione delle forniture è uno strumento previsto sia dall’Accordo Nazionale che dal codice civile, che però subordinano l’esercizio di questo potere di sospensione a rigorosi presupposti e requisiti, primo tra tutti l’obbligo di avvertire in anticipo e in tempo utile il rivenditore; l’obbligo di motivare le ragioni di tale sospensione; la necessità che la “reazione” del distributore (cioè, appunto, la sospensione) sia proporzionata all’“offesa” ricevuta (cioè alla gravità del comportamento del rivenditore).
Viceversa, se il distributore sospende il rivenditore senza giusto motivo, o anche senza congruo preavviso e appropriata motivazione, è possibile pensare a un ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia (chiedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria) e/o al Tribunale Civile (chiedendo che il Giudice vieti la sospensione, obbligando il distributore locale a “riattivare” la rivendita e lo condanni al risarcimento del danno subito dal rivenditore).
QUANTO TEMPO PER FARE UNA DENUNCIA
Volevo sapere quanto tempo ho a disposizione per denunciare il distributore all’Organo di Conciliazione da quando è avvenuto il fatto. C’è un termine? Grazie.
P.P. – Napoli
L’istanza all’Organo di Conciliazione e Garanzia deve essere fatta, tassativamente, nel termine di 60 giorni dalla violazione, come previsto dall’art. 3 del Regolamento per l’Organo di Conciliazione e Garanzia.
DISASTRO CONSEGNE
Sono un edicolante di Grottaglie e, da un mese, nel nostro circondario è cambiata l’agenzia di distribuzione. Questo passaggio ci è stato comunicato con una circolare il sabato per il lunedì successivo. Da un mese, nelle nostre edicole non c’è più regolarità nelle consegne, i quotidiani vengono consegnati tra le 7,30 e 8,30 con il rischio che, per questo ritardo, una fetta di lettori perda il suo diritto all’informazione. Il resto delle consegne, con copie insufficienti per soddisfare le richieste, ci viene fornito tra le 12,00 e le 13,00 con la parte restante di quotidiani che finiscono completamente invenduti!!!
Oltre al ritardo delle consegne c’è da denunciare pure, fatto ancor più grave, la mancanza assoluta del rifornimento delle opere che i nostri clienti avevano in corso. In conclusione, siamo aperti 14 ore al giorno solo per dire “no signore/a mi dispiace non è arrivato”.
Vogliamo sapere se ci sono leggi che ci tutelino di fronte a questo grave disagio, se possiamo chiedere un rimborso economico per mancato incasso indipendente dalla nostra volontà e se gli editori sono a conoscenza di questa situazione. E i sindacati?
M.D.M. – Grottaglie (TA)
(Questa lettera è accompagnata da una lunga lista con le firme di rivenditori (16 edicole) e di molti clienti tutti allarmati per il fortissimo ritardo delle consegne provocato dal cambio dell’agenzia di distribuzione – ndr).
Il cambio di distribuzione è sempre un evento traumatico per la rete di vendita!
Il caso di Taranto è da molto tempo all’attenzione delle OO.SS, che hanno da poco raggiunto un’intesa con il nuovo distributore, tenendo nel contempo al corrente le Amministrazioni editoriali dei disservizi che si verificano. Tale intesa, concretizzata nel “Verbale di riunione. Commissione Provinciale istituita ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo Nazionale”, prevede, per esempio, l’obbligo dell’Agenzia di distribuzione di rispettare determinati orari di consegna.
Per cui il consiglio può essere quello di contattare la propria struttura struttura di zona e acquisire copia del suddetto verbale, verificando nel contempo che gli obblighi assunti vengano onorati.
Soprattutto in questa fase di transizione è importante ricercare soluzioni concordate con il distributore locale, venendosi reciprocamente incontro, e segnalando nel contempo, alla proprioa struttura sindacale di zona, gli eventuali “disservizi”.
Se poi si sceglie la linea “dura”, si potrebbe pensare di far valere le proprie ragioni sia davanti all’Organo di Conciliazione e Garanzia (denunciando il mancato rispetto delle “esigenze diffusionali dei singoli punti vendita”, di cui all’art. 10 dell’Accordo Nazionale anche se sul punto non si rinvengono precedenti, per cui non è dato sapere come l’Organo si pronuncerà!) che davanti al Tribunale civile (es: il fatto che i giornali vengano consegnati tra le 12,00 e le 13,00 potrebbe essere ritenuto dal giudice come “inadempimento del contratto di fornitura” e dar luogo, di conseguenza, sia a un obbligo di risarcire l’eventuale danno prodotto, sia a una condanna nei confronti del distributore locale a fornire il rivenditore “in tempo utile”). |
 |
 |
|
|
|