| |
SCADENZARIO 2009
Staccatelo e tenetelo a portata di mano. Qui il promemoria dei pagamenti da effettuare.
A partire dal 16/1, il giorno 16 di ogni mese, scadenza spostata al primo giorno successivo qualora il giorno 16 cadesse di sabato o giorni festivi, bisogna eseguire >> il versamento IVA,>>il versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo, su compensi ad associati d’opera, collaboratori, pagati nel mese precedente unitamente al versamento dei contributi INPS - Gestione separata associati in partecipazione - sugli utili corrisposti nel mese precedente agli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata Inps di cui all'articolo 43 L. 326/2003
GENNAIO
31 >> Versamento imposta comunale sulla pubblicità, sulle affissioni, Tosap (occupazione spazi) in unica soluzione o come prima rata trimestrale dell’anno.
FEBBRAIO
16 >>Versamento 4a rata trimestrale relativa all’anno 2008 della quota fissa sul minimale dei contributi Inps commercianti.
Versamento saldo 2008 e primo acconto 2009 INAIL collaboratori.
MARZO
2 >> Presentazione della comunicazione dati IVA anno 2008.
Rilascio delle certificazioni a professionisti, associati d’opera, dipendenti (Mod. CUD).
APRILE
30 >> Versamento 2a rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.
MAGGIO
18 >> Versamento 1a rata trimestrale relativa all’anno 2009 della quota fissa sul minimale dei contributi Inps commercianti.
GIUGNO
16 >> Versamento, in unica soluzione o in caso di rateizzazione ordinaria come 1a rata, delle imposte IRPEF e IRAP a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 senza maggiorazione risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2009, unitamente al saldo e 1° acconto dei contributi Inps commercianti.
>> Versamento dell’acconto ICI per l’anno 2008. >> Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione.
30 >> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria della 2a rata. IRPEF e IRAP (saldo e 1° acconto) risultante dalla dichiarazione modello Unico 2009 per i soggetti non titolari di partita IVA.
LUGLIO
16 >> Versamento, in unica soluzione o in caso di rateizzazione posticipata come 1a rata posticipata, delle imposte IRPEF e IRAP a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 con la maggiorazione dello 0,4% risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2009, unitamente al saldo e 1° acconto dei contributi Inps commercianti.
>> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria come 2a rata, delle imposte IRPEF e IRAP e dei contributi Inps commercianti, a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2009 dei titolari di partita IVA.
>> Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza con la maggiorazione dello 0,4%.
31 >> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria della 3a rata IRPEF, IRAP (saldo e 1° acconto) e INPS Commercianti, risultante dalla dichiarazione modello Unico 2008 per i soggetti non titolari di partita IVA.
>> Versamento in caso di rateizzazione posticipata della 2a rata IRPEF, IRAP (saldo e 1° acconto) e INPS Commercianti, risultante dalla dichiarazione modello Unico 2009 con la maggiorazione dello 0,4%.
>> Versamento 3a rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.
AGOSTO
17 >> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria come 3a rata, delle imposte IRPEF e IRAP e dei contributi Inps commercianti, a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2008 dei titolari di partita IVA.
>> Versamento 2a rata trimestrale relativa all’anno 2009 della quota fissa sul minimale dei contributi Inps commercianti.
Versamento in caso di rateizzazione posticipata come 2a rata delle imposte IRPEF e IRAP e dei contributi Inps commercianti, a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 con la maggiorazione dello 0,4% risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2009 dei titolari di partita IVA.
31 >> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria della 4a rata IRPEF, IRAP (saldo e 1° acconto) e INPS Commercianti, risultante dalla dichiarazione mo dello Unico 2008 per i soggetti non titolari di partita IVA.
>> Versamento in caso di rateizzazione posticipata della 3a rata IRPEF, IRAP (saldo e 1° acconto) e INPS Commercianti, risultante dalla dichiarazione modello Unico 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per i soggetti non titolari di partita IVA.
SETTEMBRE
16 >> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria come 4a rata, delle imposte IRPEF e IRAP e dei contributi Inps commercianti, a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2009 dei titolari di partita IVA.
>> Versamento in caso di rateizzazione posticipata come 3a rata delle imposte IRPEF e IRAP e dei contributi Inps commercianti, a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 con la maggiorazione dello 0,4% risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2009 dei titolari di partita IVA.
30 >> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria della 5a rata IRPEF, IRAP (saldo e 1° acconto) e INPS Commercianti, risultante dalla dichiarazione modello Unico 2008 per i soggetti non titolari di partita IVA.
>> Versamento in caso di rateizzazione posticipata della 4a rata IRPEF, IRAP (saldo e 1° acconto) e INPS Commercianti, risultante dalla dichiarazione modello Unico 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per i soggetti non titolari di partita IVA.
OTTOBRE
16 >> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria come 5a rata, delle imposte IRPEF e IRAP e dei contributi Inps commercianti, a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2009 dei titolari di partita IVA.
>> Versamento in caso di rateizzazione posticipata come 4a delle imposte IRPEF e IRAP e dei contributi Inps commercianti, a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 con la maggiorazione dello 0,4% risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2009 dei titolari di partita IVA.
31 >> Versamento 4a rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.
NOVEMBRE
2 >> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria della 6a rata IRPEF, IRAP (saldo e 1° acconto) e INPS Commercianti, risultante dalla dichiarazione modello Unico 2009 per i soggetti non titolari di partita IVA.
>> Versamento in caso di rateizzazione posticipata della 5a rata IRPEF, IRAP (saldo e 1° acconto) e INPS Commercianti, risultante dalla dichiarazione modello Unico 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per i soggetti non titolari di partita IVA.
16 >> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria come 6a rata, delle imposte IRPEF e IRAP e dei contributi Inps commercianti, a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2009 dei titolari di partita IVA.
>> Versamento in caso di rateizzazione posticipata come 5a rata delle imposte IRPEF e IRAP e dei contributi Inps commercianti, a titolo di saldo per l’anno 2008 e di primo acconto per il 2009 con la maggiorazione dello 0,4% risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2009 dei titolari di partita IVA.
>> Versamento 3a rata trimestrale relativa all’anno 2008 della quota fissa sul minimale dei contributi Inps commercianti.
30 >> Versamento in caso di rateizzazione ordinaria della 7a rata IRPEF, IRAP (saldo e 1° acconto) e INPS Commercianti, risultante dalla dichiarazione modello Unico 2008 per i soggetti non titolari di partita IVA.
>> Versamento in caso di rateizzazione posticipata della 6a rata IRPEF, IRAP (saldo e 1° acconto) e INPS Commercianti, risultante dalla dichiarazione modello Unico 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per i soggetti non titolari di partita IVA.
>> Versamento 2° acconto per anno 2009 della quota dovuta sul reddito eccedente il minimale,dei contributi Inps commercianti.
>> Versamento della 2a rata, in unica soluzione, dell’acconto IRPEF e IRAP relativa ai redditi dell’anno 2009.
DICEMBRE
16 >> Versamento del saldo ICI dovuto per l’anno 2009.
29 >> Versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2009.
|

A
cura di
Domenico Moschella
|
FINANZIARIA 2009
A differenza degli anni scorsi, la Finanziaria 2009 presenta
poche disposizioni di interesse fiscale per imprese e persone fisiche.
Non va, tuttavia, dimenticato che non mancano altri provvedimenti collaterali alla Manovra di bilancio
(antecedenti, successivi, di completamento,
collegati o di attuazione) che, complessivamente considerati,
evidenziano interventi corposi che non si discostano
dalle Finanziarie precedenti.
Oltre al D.L. n.112/08 della scorsa estate, riepiloghiamo gli ultimi provvedimenti di maggiore interesse:
>> Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale (decreto c.d. anti crisi), in vigore e in attesa di conversione
in legge.
>> Legge n. 203 del 22 dicembre 2008: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009 vera e propria), pubblicata sul Supplemento Ordinario n.285/L alla G.U. n.303 del 30 dicembre 2008 e in vigore.
>> Decreto Legge n. 207 del 30 dicembre 2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (decreto c.d. mille proroghe), in vigore e in attesa di conversione in legge, con probabili modifiche o integrazioni.
Evidenziamo le principali novità di interesse generale:
Deducibilità Irap e altre novità sul tributo regionale
Dal periodo di imposta in corso al 31.12.08, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell’IRAP di competenza, forfetariamente riferita all’imposta dovuta:
• sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
• ovvero, sulle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti dell’aliquota dell’1,9% per il settore dell’agricoltura e della pesca.
Bonus famiglie a basso reddito
Il D.L. n.185/08 ha previsto l’introduzione di un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito (da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 1.000,00), scaglionato in relazione alla numerosità del nucleo familiare, alla tipologia e all’ammontare (da un minimo di € 15.000 a un massimo di € 35.000) del reddito prodotto. Tale beneficio è escluso per i titolari di reddito d’impresa o di attività professionale svolta in modo abituale.
La spettanza del bonus può essere verificata con riguardo al periodo 2007 o 2008 ed è subordinata alla presentazione di una apposita domanda al sostituto di imposta oppure all’Agenzia delle Entrate (mediante apposita istanza, oppure direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi).
Detrazioni IRPEF per risparmio energetico
Le misure previste dal D.L. n. 185/08 che, anche in tema di detrazione per interventi di risparmio energetico, prevede la necessità di inviare apposita istanza all’Agenzia, al fine di ricevere il via libera subordinato alla esistenza residua di fondi.
Al riguardo, secondo la situazione esistente al momento (il Governo ha promesso un dietro front in relazione al periodo 2008, spalmando però il beneficio su 10 anni, ma è necessario attenderne la ufficializzazione), bisogna procedere come segue:
>> in relazione agli interventi del 2008, dovrebbe essere necessario l’invio di una istanza telematica nel periodo dal 15.01 al 27.02.09; nel caso di incapienza dei fondi è prevista, per le sole persone fisiche, una possibilità di recupero che tramuta il 55% in un 36%;
>> in relazione agli interventi per il 2009 e 2010, sarà necessario inviare l’istanza di richiesta di accesso al bonus nel periodo dal 01.06 al 31.12 di ciascun anno, e attendere la conferma.
Restano fermi gli altri adempimenti che, pertanto, debbono comunque essere osservati.
Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva
Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, nel limite di € 48.000 per singola unità immobiliare, è stato prorogato anche per il 2011, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la stessa proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell’agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.12) una unità facente parte di un fabbricato ristrutturato a opera di imprese edili o cooperative edilizie.
Prorogata al 2011 anche la riduzione dell’aliquota Iva al 10% per gli interventi di natura minore (manutenzione ordinaria e straordinaria) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e con la limitazione dei beni significativi.
Proroga bonus asili nido
Entra a regime la detrazione IRPEF per le spese di frequenza degli asili nido; come nel passato, anche per l’anno 2008 e successivi, sarà possibile ottenere un beneficio fiscale pari al 19% di una spesa massima di € 632,00 per ciascun figlio (sconto fiscale pari a un massimo di € 120,00 per figlio.
Come di consueto, è necessario conservare la documentazione da produrre per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Proroga bonus abbonamenti mezzi pubblici
Un anno in più per godere della detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute, nel massimo di € 250,00 ed entro il 31 dicembre 2009, per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione massima è pari a € 47,50.
La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone considerate familiari a carico (comma 2, art.12, TUIR).
Interessi passivi su mutui prima casa
Viene previsto un tetto massimo del 4% all’ammontare degli interessi passivi, a tasso variabile, maturati su mutui per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa (di categoria non di lusso), sottoscritti sino al 31.10.08, oppure rinegoziati entro la stessa data in applicazione della legge n. 126/08.
Lo Stato interviene e si fa carico della parte eccedente la predetta misura, tranne nel caso in cui le condizioni contrattuali determinino una rata di importo inferiore.
Detassazione degli straordinari
Riproposto, anche per il 2009, il meccanismo di tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di € 6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a € 35.000 annui.
Studi di settore
Il decreto legge n.185/08 ha previsto la possibilità di revisione degli studi per tenere conto della diffusa situazione di crisi.
La revisione, che potrà giungere anche oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, sarà fondata su dati desumibili dalla contabilità nazionale, acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.
Si tratta, in sostanza, di attendersi l’introduzione di un correttivo congiunturale che dovrebbe rappresentare una sintesi delle difficoltà economiche patite dal mercato durante il 2008.
A oggi, possiamo aggiungere che nessuna traccia dell’intervento si rinviene nei 69 studi di settore validati nel mese di dicembre e pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31.12.08.
Sarà pertanto necessario attendere il funzionamento del nuovo software Gerico. che, presumibilmente, sarà disponibile solo dopo il mese di marzo 2009.
Ravvedimento operoso
Il D.L. n.185/08 ha ridotto il costo del ravvedimento operoso, riducendo la percentuale sia delle sanzioni che degli interessi calcolati sulle imposte versate in ritardo, modificando come segue l’art.13 del D.Lgs. n. 472/97:
>> la sanzione è ridotta al 2,5% in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua scadenza naturale;
>> la sanzione è ridotta dal 6% al 3% nel caso in cui la regolarizzazione del pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (nel caso del tardivo pagamento,
>> la sanzione di € 258 per dichiarazione si riduce a € 21,50 per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Le nuove misure si applicano ai ravvedimenti perfezionati dal 29 novembre 2008, indipendentemente dal momento in cui è stata compiuta la violazione cui si pone rimedio.
Porno Tax
L’addizionale etica si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29/11/2008, sulla base delle indicazioni che verranno fornite da un apposito DPCM, da emanare entro 60 giorni dalla predetta data.
|