Ricorsi e decisioni
DECISIONE N. 9 del 4 novembre ‘08
sul Ricorso n. 13/2008
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore, associato ad altra sigla sindacale, ha presentato ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia denunciando l’Impresa di distribuzione locale per la violazione dell’art. 10 dell’Accordo Nazionale avendo immotivatamente e senza alcun preavviso sospeso la fornitura delle testate per sei giorni al suo punto vendita.
Esito del ricorso
L’Organo di Conciliazione ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente solo in quanto la lamentata violazione dell’Accordo Nazionale non risultava provata.
Commento
Nella motivazione della decisione si legge infatti che: “…non vi è dubbio che se la ricorrente avesse provato la circostanza di essere stata sospesa dalla resistente, immotivatamente e senza alcun preavviso, dalla fornitura delle testate per sei giorni, saremmo in presenza di una violazione palese delle norme pattizie. L’art. 10 dell’Accordo Nazionale prevede infatti che il distributore locale debba informare in tempo utile i rivenditori soggetti a eventuale sospensione delle forniture delle pubblicazioni, motivandone le ragioni.”
Pertanto l’unico motivo per cui il ricorso non è stato accolto è la mancata prova nel processo dell’avvenuta violazione da parte del Distributore Locale della comunicazione con preavviso e motivata della sospensione delle forniture, mentre l’Organo ha colto l’occasione, per la prima volta, di richiamare e ribadire che, ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo Nazionale sussiste tale obbligo a carico delle Imprese di distribuzione locale.
DECISIONE N. 10 del 28 novembre ‘08
sul Ricorso n. 28/2008
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore associato SNAG, ha presentato ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia denunciando l’Impresa di distribuzione locale per la violazione dell’art. 14 dell’Accordo Nazionale avendo richiesto, per una pluralità di diverse pubblicazioni aventi tutte una periodicità superiore al mensile, il pagamento alla consegna anziché alla resa.
Esito del ricorso
L’Organo di Conciliazione ha accolto il ricorso dichiarando che il Distributore Locale ha violato l’art. 14 dell’Accordo Nazionale condannandolo al pagamento della sanzione di 2.000 euro.
Commento
Nella motivazione della decisione si legge l’orientamento, ormai consolidato, dell’Organo nel ritenere che la fonte ufficiale delle indicazioni relative alla modalità di pagamento del prodotto è il sito www.webinforiv.it mentre le cosiddette “fascette” non vengono nemmeno citate nella normativa dell’Accordo Nazionale e, pertanto, non valgono a escludere la responsabilità del distributore locale per non avere dato corretta applicazione di quanto indicato dal Distributore Nazionale/Editore sul predetto sito. Inoltre l’Organo precisa che non vi è alcuna previsione di un obbligo a carico del rivenditore di una previa segnalazione dell’errore al distributore locale.
Inoltre è importante evidenziare che l’Organo chiarisce il suo orientamento in merito alla questione dell’entità delle sanzioni e che si rivela perfettamente coincidente con quello da noi espresso in sede di Commissione Nazionale: “…tenuto conto della molteplicità delle infrazioni accertate… della negligenza dimostrata nella rilevazione dei dati inoltrati dall’Editore e/o Distributore Nazionale… della totale assenza dei materiali difensivi offerti dalla resistente; del disposto di cui all’art. 11 del Regolamento dell’Accordo Nazionale… della circostanza che questo Organo con molteplici decisioni in passato ha reiteramente dichiarato l’illegittimità dei comportamenti equivalenti a quelli di cui al ricorso …si ritiene equo comminare una sanzione pecuniaria nella sua massima misura di 2.000 euro… Con riferimento all’importo… doverosamente si precisa che la sensazione sarebbe potuta essere di misura estremamente superiore, in quanto le pubblicazioni di cui al presente ricorso sono ben dieci. Il ricorrente però… ha richiesto la condanna… al pagamento della sanzione… nella misura massima di euro 2.000.”
DECISIONE N. 11 del 28 novembre ‘08
sul Ricorso n. 29/2008
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore associato SNAG, ha presentato ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia denunciando il Distributore Nazionale per avere immesso in distribuzione una pubblicazione con errata percentuale di sconto e richiedendone il pagamento alla consegna anziché alla resa.
Esito del ricorso
L’Organo di Conciliazione ha accolto il ricorso per avere il Distributore Nazionale violato gli artt. 8.3 e 14.3 dell’Accordo Nazionale condannandolo al pagamento della sanzione complessiva di 2.000 euro.
Commento
Non vi sono note da evidenziare essendo stata la questione già più volte oggetto di decisione da parte dell’Organo.
DECISIONE N. 12 del 28 novembre ‘08
sul Ricorso n. 30/2008
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore associato SNAG, ha presentato ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia denunciando il Distributore Nazionale per avere distribuito un prodotto assegnando una percentuale di sconto errata avendolo classificato come ricopertinato trattandosi, invece, di ridistribuito.
Esito del ricorso
L’Organo di Conciliazione ha accolto il ricorso per avere il Distributore Nazionale violato l’art. 8.3 dell’Accordo Nazionale condannandolo al pagamento della sanzione di 3.000 euro - misura intermedia fra il minimo e il massimo edittale in ragione della compensazione di circostanze aggravanti - per essere il Distributore Nazionale incorso in una violazione sulla quale l’Organo si è ormai già più volte pronunciato, e attenuante per l’assenza di volontarietà del Distributore Nazionale nel suo comportamento.
Commento
Nella motivazione della decisione l’Organo ha correttamente qualificato il prodotto come ridistribuito precisando (in riposta alla difesa del resistente secondo la quale il requisito del ricopertinato di “fusione in unità” sarebbe raggiungibile, oltre che con la legatura, con qualunque altro mezzo) che se può essere ipotizzata una legatura con ogni mezzo, pur tuttavia è fondamentale che si pervenga a una legatura fisica dei diversi prodotti fra loro, cosa che, nel caso di specie (prodotto cellofanato), non ricorre.
DECISIONE N. 13 del 28 novembre ‘08
sul Ricorso n. 33/2008
Oggetto del ricorso
Un rivenditore associato SNAG, ha presentato ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia denunciando l’Impresa di distribuzione locale per avere richiesto il pagamento dei costi di trasporto nell’estratto conto.
Esito del ricorso
L’Organo di Conciliazione ha accolto il ricorso per avere il Distributore Locale violato l’art. 10.5 n. 3 dell’Accordo Nazionale condannandolo al pagamento della sanzione di 2.000 euro.
Commento
Nella motivazione della decisione l’Organo ha precisato che la richiesta di pagamento di costi di trasporto da parte del Distributore non risulta supportata da elementi comprovanti la disagiata localizzazione della rivendita.
DECISIONE N. 14 del 28 novembre ‘08
sul Ricorso n. 34/2008
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore associato SNAG, ha presentato ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia denunciando l’Impresa di distribuzione locale per non avere indicato il sottotitolo della pubblicazione distribuita in bolla di consegna.
Esito del ricorso
L’Organo di Conciliazione ha accolto il ricorso per avere il Distributore Locale violato l’art. 10.5 n. 2 sezione consegna dell’Accordo Nazionale condannandolo al pagamento della sanzione di 2.000 euro.
Commento
L’Organo si é limitato a pronunciare il dispositivo dato che la questione era già stata oggetto di precedenti decisioni. |