Risponde Antonio Di Biase consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

LA CHIESA, PROPRIETARIA DEL SUOLO, NON PERMETTE LA RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO
Svolgo il mio esercizio di vendita esclusiva di giornali in un chiosco in muratura a forma circolare, con un diametro di mt 1,50, ubicato su un marciapiede retrostante la cattedrale di Ragusa che ne è anche la proprietaria. Il locale è troppo piccolo per svolgere l’attività e contenere la merce, e così devo sistemare tutti gli espositori all’esterno alla mattina quando apro e riportarli all’interno quando chiudo. Se piove o c’è vento devo coprire il tutto. Penso vi rendiate conto del disagio per la mancata esposizione e la conseguente mancanza di vendita. Senza parlare dei problemi legati alla resa: non trovo niente!! Abbiamo più volte pregato il parroco di effettuare degli adeguamenti al chiosco (coperture o un chiosco nuovo) anche a nostre spese, ma il rifiuto è stato totale. Da parte del Comune non ci sarebbero problemi, ma ci vuole il permesso del proprietario, ovvero della chiesa. Non possiamo spostarci, non riusciamo a risolvere questa situazione né a vendere l’esercizio per ovvii motivi. In inverno, poi, le vendite calano considerevolmente (80/90 euro di incasso). Cosa ci suggerite? Stiamo valutando la chiusura totale e la perdita di tutto quello che in essa abbiamo investito. Grazie per l’attenzione.

R.T. – Ragusa

Purtroppo se, come lei riferisce, il proprietario del suolo su cui si trova il suo chiosco è la Curia, per fare dei lavori di ampliamento è necessario acquisire il consenso della stessa. In alternativa, se ritiene la situazione attuale non conveniente per la sua attività, non le resta che valutare la possibilità di trasferirla in altro chiosco, e di verificare il perché, come lei riferisce, ciò non sarebbe possibile. A tal proposito, deve prendere visione del piano di localizzazione che il suo Comune dovrebbe aver approvato e verificare cosa prevede per il trasferimento di un chiosco. Successivamente, magari con l’assisten - za del rappresentante sindacale del luogo, potrebbe presentare al Comune un’istanza di trasferimento, motivandone puntualmente le ragioni.

ORGANO DI CONCILIAZIONE E GARANZIA
Vi chiedo gentilmente alcune precisazioni: - È più potente un tribunale ordinario o l’Organo di conciliazione e garanzia? - Cosa succede se un distributore o un edicolante non paga la sanzione stabilita dall’Organo? Grazie.

A.N. - Napoli

Non vi è un rapporto di gerarchia tra il Tribunale Ordinario e l’Organo di Conciliazione e Garanzia, in quanto questi due soggetti operano su piani diversi. Quanto alla sua seconda domanda, rilevo che lo strumento dell’Organo di Conciliazione e Garanzia è essenzialmente volto a garantire la regolare applicazione dell’Accordo nazionale, “stigmatizzando” i comportamenti che ne costituiscono violazione e fornendo, altresì, la corretta interpretazione delle norme pattizie. Altro compito fondamentale dell’Organo è quello di favorire una conciliazione, una soluzione delle controversie concordata tra le parti. Ecco perché il mancato pagamento della sanzione ha una forte connotazione negativa per il soggetto insolvente, perché dimostra la sua inadempienza e la sua mancata volontà di rispettare le regole pattizie.


Risponde Irene Romoli consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta, Piemonte Liguria, Emilia, Toscana

UN AIUTO ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Lo scorso mese di maggio, poco prima della stagione balneare, ho rilevato un’edicola-libreria-bazar che si trova nei pressi di un lido turistico. I gestori precedenti durante le fasi della contrattazione mi avevano promesso che mi avrebbero aiutato nelle prime fasi della gestione dell’attività, ma, dopo il pagamento, non si sono più fatti vivi. E questo è stato un vero problema per me in quanto ho trovato tutto molto complicato nel gestire arrivi, rese e persino contatti con i fornitori. Vorrei sapere se nell’avviamento di un’edicola non è contemplato un supporto adeguato. Grazie.

R.P. - Ferrara

Quando si acquisisce un’attività già avviata, come saprà, si corrisponde all’alienante un importo che viene qualificato come “avviamento” e che corrisponde al valore dell’attività medesima e al vantaggio di cui gode l’acquirente nel subentrare in un’attività lavorativa già in funzione, senza in alcun modo dover iniziare “da zero”. Il pagamento dell’avviamento non consiste però nell’imposizione all’alienante di mantenere la sua presenza all’interno dell’attività imprenditoriale al fine di aiutare l’acquirente a prendere confidenza con il nuovo lavoro. Piuttosto, questo dipende da un mero gesto di cortesia. D’altra parte, potrebbe anche essere stato stabilito per iscritto – nell’atto di compravendita – l’obbligo dell’alienante alla presenza in edicola anche successiva alla conclusione della vendita: in tal caso, l’ex edicolante avrebbe assunto un vero e proprio obbligo di fare, e sarebbe tenuto alla presenza in edicola per un determinato periodo di tempo, durante il quale sarebbe obbligato a insegnare al subentrante i cosiddetti trucchi del mestiere. Non mi pare, però, che sia questo il caso. Tutto ciò che si può suggerire, pertanto, oltre che a una buona dose di spirito imprenditoriale, è di rivolgersi nuovamente a chi le ha ceduto l’esercizio per ottenere da loro un minimo di assistenza per un periodo stabilito a priori. Può anche rivolgersi all’ASCOM locale per conoscere la struttura sindacale di riferimento e, per suo tramite, conoscere l’eventuale disponibilità di soggetti capaci di prestare un simile servizio di insegnamento allo svolgimento di attività di edicolante. Vedrà che in breve tempo avrà preso piena dimestichezza con le bolle, gli estratti conto e le consegne del distributore locale. Lo SNAG non è, purtroppo, presente nella sua città ma, lei potrebbe – attraverso l’aggregazione di alcuni suoi colleghi – promuovere la nascita di una nostra nuova struttura. Se la cosa la interessa, contatti Andrea Innocenti (vicepresidente nazionale preposto alla sua zona) telefonando al 335.7160036. Forza e coraggio!

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