|
 |
|
|
Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
LA CHIESA,
PROPRIETARIA
DEL SUOLO,
NON PERMETTE
LA RISTRUTTURAZIONE
DEL CHIOSCO
Svolgo il mio esercizio di vendita
esclusiva di giornali in un chiosco
in muratura a forma circolare, con un
diametro di mt 1,50, ubicato su un
marciapiede retrostante la cattedrale
di Ragusa che ne è anche la proprietaria.
Il locale è troppo piccolo per svolgere
l’attività e contenere la merce, e
così devo sistemare tutti gli espositori
all’esterno alla mattina quando apro e
riportarli all’interno quando chiudo.
Se piove o c’è vento devo coprire il
tutto. Penso vi rendiate conto del disagio
per la mancata esposizione e la
conseguente mancanza di vendita.
Senza parlare dei problemi legati alla
resa: non trovo niente!! Abbiamo più
volte pregato il parroco di effettuare
degli adeguamenti al chiosco (coperture
o un chiosco nuovo) anche a nostre
spese, ma il rifiuto è stato totale.
Da parte del Comune non ci sarebbero problemi, ma ci vuole il permesso
del proprietario, ovvero della chiesa.
Non possiamo spostarci, non riusciamo
a risolvere questa situazione né a
vendere l’esercizio per ovvii motivi.
In inverno, poi, le vendite calano considerevolmente
(80/90 euro di incasso).
Cosa ci suggerite? Stiamo valutando
la chiusura totale e la perdita di
tutto quello che in essa abbiamo investito.
Grazie per l’attenzione.
R.T. – Ragusa
Purtroppo se, come lei riferisce, il proprietario
del suolo su cui si trova il suo
chiosco è la Curia, per fare dei lavori di
ampliamento è necessario acquisire il
consenso della stessa.
In alternativa, se ritiene la situazione
attuale non conveniente per la sua attività,
non le resta che valutare la possibilità
di trasferirla in altro chiosco, e di
verificare il perché, come lei riferisce,
ciò non sarebbe possibile.
A tal proposito, deve prendere visione
del piano di localizzazione che il suo
Comune dovrebbe aver approvato e
verificare cosa prevede per il trasferimento
di un chiosco.
Successivamente, magari con l’assisten -
za del rappresentante sindacale del luogo,
potrebbe presentare al Comune
un’istanza di trasferimento, motivandone
puntualmente le ragioni.
ORGANO
DI CONCILIAZIONE
E GARANZIA
Vi chiedo gentilmente alcune precisazioni:
- È più potente un tribunale ordinario
o l’Organo di conciliazione e garanzia?
- Cosa succede se un distributore o un
edicolante non paga la sanzione stabilita
dall’Organo?
Grazie.
A.N. - Napoli
Non vi è un rapporto di gerarchia tra il
Tribunale Ordinario e l’Organo di Conciliazione
e Garanzia, in quanto questi
due soggetti operano su piani diversi.
Quanto alla sua seconda domanda, rilevo
che lo strumento dell’Organo di
Conciliazione e Garanzia è essenzialmente
volto a garantire la regolare applicazione
dell’Accordo nazionale,
“stigmatizzando” i comportamenti che
ne costituiscono violazione e fornendo,
altresì, la corretta interpretazione delle
norme pattizie.
Altro compito fondamentale dell’Organo
è quello di favorire una conciliazione,
una soluzione delle controversie
concordata tra le parti. Ecco perché il
mancato pagamento della sanzione ha
una forte connotazione negativa per il
soggetto insolvente, perché dimostra la
sua inadempienza e la sua mancata volontà
di rispettare le regole pattizie.
|
Risponde
Irene Romoli
consulente legale
per le strutture SNAG
di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria,
Emilia, Toscana |
UN AIUTO ALL’INIZIO
DELL’ATTIVITÀ
Lo scorso mese di maggio, poco prima
della stagione balneare, ho rilevato
un’edicola-libreria-bazar che si
trova nei pressi di un lido turistico. I
gestori precedenti durante le fasi della
contrattazione mi avevano promesso che mi avrebbero aiutato nelle prime
fasi della gestione dell’attività,
ma, dopo il pagamento, non si sono
più fatti vivi. E questo è stato un vero
problema per me in quanto ho trovato
tutto molto complicato nel gestire
arrivi, rese e persino contatti con i
fornitori.
Vorrei sapere se nell’avviamento di
un’edicola non è contemplato un supporto
adeguato. Grazie.
R.P. - Ferrara
Quando si acquisisce un’attività già avviata,
come saprà, si corrisponde all’alienante
un importo che viene qualificato
come “avviamento” e che corrisponde
al valore dell’attività medesima
e al vantaggio di cui gode
l’acquirente nel subentrare in un’attività
lavorativa già in funzione, senza in
alcun modo dover iniziare “da zero”.
Il pagamento dell’avviamento non
consiste però nell’imposizione all’alienante
di mantenere la sua presenza all’interno
dell’attività imprenditoriale
al fine di aiutare l’acquirente a prendere
confidenza con il nuovo lavoro.
Piuttosto, questo dipende da un mero
gesto di cortesia.
D’altra parte, potrebbe anche essere
stato stabilito per iscritto – nell’atto di
compravendita – l’obbligo dell’alienante
alla presenza in edicola anche
successiva alla conclusione della vendita:
in tal caso, l’ex edicolante avrebbe
assunto un vero e proprio obbligo di
fare, e sarebbe tenuto alla presenza in
edicola per un determinato periodo di
tempo, durante il quale sarebbe obbligato
a insegnare al subentrante i cosiddetti
trucchi del mestiere.
Non mi pare, però, che sia questo il caso.
Tutto ciò che si può suggerire, pertanto,
oltre che a una buona dose di
spirito imprenditoriale, è di rivolgersi
nuovamente a chi le ha ceduto
l’esercizio per ottenere da loro un minimo
di assistenza per un periodo stabilito
a priori. Può anche rivolgersi all’ASCOM
locale per conoscere la struttura
sindacale di riferimento e, per suo
tramite, conoscere l’eventuale disponibilità
di soggetti capaci di prestare un
simile servizio di insegnamento allo
svolgimento di attività di edicolante.
Vedrà che in breve tempo avrà preso
piena dimestichezza con le bolle, gli
estratti conto e le consegne del distributore
locale. Lo SNAG non è, purtroppo,
presente nella sua città ma, lei
potrebbe – attraverso l’aggregazione di
alcuni suoi colleghi – promuovere la
nascita di una nostra nuova struttura.
Se la cosa la interessa, contatti Andrea
Innocenti (vicepresidente nazionale
preposto alla sua zona) telefonando al
335.7160036.
Forza e coraggio! |
 |
 |
|
|
|