A cura di Domenico Moschella

ACCATASTAMENTO CHIOSCHI

Con l’emanazione del D.L. 3/10/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286 del 24 novembre 2006, l’Agenzia del territorio ha rivisto i criteri di accatastamento dei chioschi imponendo, alle Agenzie locali, di classificare nella categoria C/1 i chioschi accatastati precedentemente nella categoria E/3. Dalle circolari emanate risaltano le contraddizioni che lo SNAG, non ricevendo alcun riscontro, aveva evidenziato in sede Ministeriale. Con l’arrivo dei primi accertamenti, che notificavano ai titolari di chioschi il cambio di classificazione catastale da E/3 in C/1, al fine di contrastare questa linea comportamentale dell’Agenzia del Territorio, lo SNAG Nazionale ha dato il proprio sostegno nella presentazione di alcuni ricorsi “pilota” presso le Commissioni Provinciali competenti per evidenziare i motivi che, a nostro parere, confermano la possibilità di accatastare i chioschi in categoria E/3 e creare della giurisprudenza. Sono, quindi, stati inoltrati ricorsi presso diverse Commissioni Provinciali e sono stati discussi quelli presentati presso la Commissione di Lecco, Milano, Forlì, Pavia. Le sentenze emesse dalle Commissioni di Lecco e di Milano hanno accolto i ricorsi, mentre quelle emesse dalle Commissioni di Forlì e Pavia li hanno respinti confermando l’accer ta - mento dell’Agenzia. Le motivazioni sono differenti e si possono così riepilogare:

  1. Nei ricorsi accolti, le Commissioni hanno accettato, evidenziandola, la classificazione in E/3 del chiosco in base alla fattispecie tipologica del manufatto “chiosco”, unitamente alla sua particolarità strutturale (leggera, trasferibile, dimensioni ridotte, ecc.). ?
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    Commissione Tributaria Provinciale di Lecco - Sezione 01 Udienza del 06/10/2008 ore 15:00 Sentenza n. 116/1/08 - Pronunciata il 06/10/08 Depositata in segreteria il 24/10/08 ?
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    Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sezione 20 Udienza del 19/02/2009 ore 15:00 Sentenza n. 73/20/09 - Pronunciata il 19/02/09 Depositata in segreteria il 09/03/09
  2. Le Commissioni che hanno respinto i ricorsi, confermando l’acca - ta sta mento in C/1, non hanno, invece, preso in considerazione la motivazione suddetta, ma hanno applicato la norma in senso restrittivo considerando il chiosco come entità immobiliare destinata alla produzione di reddito mediante lo svolgimento di un’attività commerciale. Le sentenze valgono per il singolo caso impugnato; comunque, chi si trovasse nelle condizioni di voler contestare un accertamento emesso dall’Agenzia del Territorio per i motivi sopra indicati, potrà esibire, a supporto della propria tesi quale giurisprudenza esistente, le sentenze citate pubblicate integralmente sul sito: www.snagnazionale.org. Risulta evidente che chi vorrà impugnare un eventuale accertamento ricevuto, dovrà affidare il tutto a un professionista di fiducia sostenendo i relativi costi.
 

DOMANDE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Sono una commercialista e da poco seguo un cliente che sottoforma di Snc gestisce un chiosco vendendo esclusivamente prodotti editoriali: giornali, riviste, ecc. Fino a oggi ho contabilizzato gli aggi sugli acquisti e ho registrato le fatture (utenze, cancelleria, manutenzioni edicola, ecc.) con IVA al 100% detraibile. È giusto? Inoltre, vorrei sapere se devo contabilizzare le rimanenze di fine anno, cioè se devo considerare come reddito l’aggio dei prodotti che io ho in giacenza in edicola al 31/12/2008, considerando che essendo in conto deposito, se non vengono venduti, li restituirò al distributore. Nella dichiarazione relativa all’anno 2007 (rigo RG7 e RG12) e studi di settore (F09 e F10), ho indicato rimanenze iniziali e finali per lo stesso importo, poiché la società aveva rilevato l’attività a metà dicembre 2007, ma se non sussistesse l’obbligo di indicazione di fine anno e per l’anno 2008 non intendessi indicarle, come devo comportarmi? Cosa devo scrivere in dichiarazione se ho rimanenze iniziali? Grazie.

M.N. – Lido di Camaiore (LU)

Rilevando gli aggi sugli E/C di acquisto non ha nessun obbligo di indicare le rimanenze, proprio per il motivo da lei citato, trattandosi di merce con diritto di resa o in conto deposito. Concordo sul recupero dell’IVA sulle spese generali indicate. Non risulta chiaro se lei registri o meno gli E/C dei distributori che, comunque, vanno registrati.


IL PREZZO PER L’ACQUISTO DI UN NEGOZIO EDICOLA Sono in trattative per l’acquisto di un negozio edicola e volevo sapere quale può essere il prezzo considerando che nell’anno 2006 ha fatturato € 38.000, nel 2007 € 45.000 e nel 2008 € 45.000. Mancano da togliere solo le spese varie, Inps, ecc. Volevo, inoltre, sapere se il proprietario, oltre al prezzo della licenza, può chiedere anche quello del negozio considerando che il terreno è del comune a cui lui paga un affitto annuo. Grazie per la collaborazione.

F.S. – Comacchio (FE)

Nella prassi commerciale la valutazione dell’edicola comprende tutto, anche il chiosco, a eccezione delle merci in giacenza. Il parametro diffuso è dato dal reddito medio dell’ultimo triennio (nel suo caso euro 42.500, al lordo delle spese, se le cifre esposte sono relative agli aggi netti prodotti) per tre.


IL SUOLO PUBBLICO È AUMENTATO DEL 500%! Lo scorso marzo 2008 scadeva il mio contratto della durata di 6 anni con l’agenzia del demanio per l’affitto del suolo sul quale è appoggiato il mio chiosco. A ottobre del 2007 ho chiesto il rinnovo per la locazione come da contratto e, visto che dall’agenzia del demanio non arrivavano né riscontri né convocazioni, a marzo 2008 ho pagato un’altra annualità. Il 4 dicembre 2008 l’agenzia del demanio mi convoca con urgenza e il 16 dicembre ritira la documentazione necessaria per la firma del nuovo contratto. Mi veniva chiesto un aumento del 500% della locazione annuale con conseguente deposito cauzionale dello stesso importo presso la Banca d’Italia e il pagamento del periodo scoperto (secondo loro) da marzo a dicembre 2008 con il nuovo prezzo aumentato del 500%. Quando ho chiesto spiegazioni in merito mi hanno risposto che l’affitto del suolo è stato adeguato alle altre attività commerciali. Ho precisato, con una raccomandata, che non ho i soldi per pagare le loro esose locazioni, che tali richieste non mi sembrano a norma di legge in quanto la mia non è un’attività commerciale perché il prezzo è imposto con un aggio prestabilito e ho concluso dicendo che sarò costretto a vendere l’edicola. Vi chiedo se questo aumento è legale e soprattutto se deve essere applicato anche al periodo scoperto quello cioè da marzo a dicembre. Grazie.

D.T. – Matera

Purtroppo l’aumento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche non è contrattabile e dipende dalle tariffe adottate dai singoli Comuni nell’ambito di un regolamento dagli stessi approvato. Comunque, gli aumenti deliberati devono rispettare i parametri stabiliti dall’art. 44 e seguenti del Dlgs 507/1993, pertanto sarebbe opportuno che lei verificasse se gli importi deliberati rientrano fra i valori minimi e massimi stabiliti dalla norma suddetta, unitamente ai criteri indicati nella delibera Comunale per quanto riguarda la classe di appartenenza del suo chiosco. Gli aumenti decorrono dalla scadenza del contratto preesistente.


ALTRO AUMENTO IN VISTA
Sono titolare di un’edicola posta all’interno di una stazione delle Ferrovie dello Stato. Alla fine di quest’anno ci scade il contratto e la responsabile ci ha parlato di un aumento minimo del 30% più conguaglio previsto da questo strano contratto. Vorrei sapere se è giusto questo adeguamento e, visto che intendiamo ampliare il locale utilizzando spazi interni alla stazione, se ci sono incentivi per le ristrutturazioni delle edicole. Vi ringrazio caldamente per la l’attenzione.

A.M. – Cogoleto (GE)

Trattandosi di un canone di locazione dei locali occupati per l’esercizio dell’attività, esiste un margine di trattativa nella determinazione del nuovo canone in virtù della superficie utilizzata e della scadenza del contratto in essere, non certo per imposizione legislativa. La richiesta di ulteriori spazi, unitamente alla volontà di ristrutturare il punto vendita, può essere un elemento di contrattazione. Non ci sono agevolazioni specifiche per l’ammodernamento delle edicole, ma può rivolgersi alla Confcommercio della sua città per sapere se ci sono delle convenzioni agevolative con l’intervento di Confidi. Tenga poi presente che le ditte che forniscono arredamenti e quant’altro necessario, spesso, consentono pagamenti agevolati e, a volte, anche speciali formule di leasing.


CONTRATTO PLURIENNALE PER EDICOLA
Sono presidente di una cooperativa di consumo. Da anni abbiamo affittato lo spazio sulla strada, di nostra proprietà, a un chiosco-edicola gestito da un privato (la struttura è sua). In occasione del cambio dell’edicolante, vorremmo cogliere l’occasione per stipulare un contratto pluriennale. Vorrei sapere se esiste un testo standard per questo genere di affitto e se volete gentilmente inoltrarmelo. Grazie fin d’ora.

P. M. – Cesano Boscone (MI)

Per l’affitto del suolo, non esiste un contratto standard, anche perché la maggior parte dei chioschi è situata su suolo pubblico. Comunque può formalizzare un contratto specifico di locazione dello spazio di vostra proprietà pattuendo sia la durata che il canone sulla base degli accordi fra voi concordati.


PARLIAMO DI CIFRE
Sto valutando l’acquisto di un’edicola da un privato. Vorrei cortesemente capire, a fronte di: levata settimanale € 2.550, extra (cartoleria) € 500, affitto € 400, riscaldamento € 100, spese varie, imposte e INPS, quanto potrebbe essere orientativamente il netto. In alternativa chiedo quale dovrebbe essere l’incasso lordo mensile tale da poter garantire un minimo netto di € 1.800-2.000. Ringrazio.

E.T. – Torino

Se per levata settimanale intende il pagamento settimanale dell’estratto conto dei distributori, al netto dei resi, il netto da lei indicato si raggiunge considerando la media settimanale per 50 settimane. Se il periodo risulta inferiore, per stare tranquilli con un margine di scarto, bisogna incrementare le vendite settimanali dell’editoria a € 3.000 oppure, non raggiungendo questo importo, incrementare la vendita degli altri prodotti.


DUE DOMANDE PER L’ACQUISTO DI UN’EDICOLA
Devo acquistare un’edicola-cartoleria (attività principale è quella di edicola). Volevo sapere se: - Devo tenere la contabilità separata o posso tenere un’unica contabilità? - Posso detrarre l’IVA solo sugli acquisti di cartoleria o su tutti gli acquisti (per esempio: utenze, consulenze, ecc.)? Grazie.

I.G. – Mola Di Bari (BA)

Può tenere un’unica contabilità indicando il codice dell’edicola 47.62.10, quale attività prevalente. Risulta evidente che per la cartoleria gli incassi vanno rilevati dal registratore di cassa mentre per i prodotti editoriali dagli estratti conto dei distributori. L’IVA si detrae su tutti gli acquisti, comprese le spese generali per il comparto edicola.


PROBLEMI DI GESTIONE
Sono in procinto di gestire un’edicola esclusiva in un chiosco di circa 36 mq. Oltre a giornali, riviste e periodici, vorrei vendere altri prodotti come pastigliaggi, cartoleria, giocattoli, DVD, Cd, ricariche telefoniche, ecc. Mi sono rivolto alla Camera di Commercio che mi ha precisato che, sul modello d’iscrizione, devo scrivere la seguente dicitura: “Edicola con vendita di pastigliaggio”. Dal momento che la cosa non mi è molto chiara vorrei chiedervi un parere. All’Ufficio IVA mi hanno, poi, detto che devo classificare i vari prodotti con un codice: io ho individuato solo quello relativo alla rivendita di giornali (cod. 476210). Se è così vi chiedo gentilmente se me li potete indicare voi soprattutto quello riguardante i pastigliaggi. Vi ringrazio e spero di ricevere al più presto una vostra risposta.

A.R. – Potenza

L’iscrizione al REA, tenuto presso la Camera di Commercio, impone l’obbligo di indicare l’attività principale esercitata cioè “Edicola”. Inoltre la sua Regione - con delibera del 24/02/2004 n. 797 - ha dato la possibilità alle rivendite esclusive di dedicare una parte della superficie di vendita autorizzata, non superiore al 30% della stessa, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali quali pastigliaggi e prodotti del settore non alimentare. Ai fini IVA, nell’inizio di attività, va indicato il codice dell’Edicola 476210 corrispondente all’attività principale, e uno dei codici dell’attività secondaria, quale quello degli articoli di cancelleria: cod. 476220, oppure giochi e giocattoli: cod.476500. Le ricordo che, ai fini degli studi di settore, va compilato lo studio relativo all’attività con un maggior volume di ricavi, comprendendo le altre attività secondarie a condizione che i ricavi di quest’ultime non siano superiori al 20% del totale.

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