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cura di
Domenico Moschella
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ACCATASTAMENTO
CHIOSCHI
Con l’emanazione del D.L.
3/10/2006, convertito con modificazioni
nella legge n. 286 del
24 novembre 2006, l’Agenzia del territorio
ha rivisto i criteri di accatastamento
dei chioschi imponendo, alle
Agenzie locali, di classificare nella categoria
C/1 i chioschi accatastati precedentemente
nella categoria E/3.
Dalle circolari emanate risaltano le contraddizioni
che lo SNAG, non ricevendo
alcun riscontro, aveva evidenziato
in sede Ministeriale.
Con l’arrivo dei primi accertamenti,
che notificavano ai titolari di chioschi il
cambio di classificazione catastale da
E/3 in C/1, al fine di contrastare questa
linea comportamentale dell’Agenzia
del Territorio, lo SNAG Nazionale
ha dato il proprio sostegno nella presentazione
di alcuni ricorsi “pilota”
presso le Commissioni Provinciali
competenti per evidenziare i motivi
che, a nostro parere, confermano la
possibilità di accatastare i chioschi in
categoria E/3 e creare della giurisprudenza.
Sono, quindi, stati inoltrati ricorsi
presso diverse Commissioni Provinciali
e sono stati discussi quelli
presentati presso la Commissione
di Lecco, Milano, Forlì, Pavia.
Le sentenze emesse dalle Commissioni
di Lecco e di Milano hanno accolto
i ricorsi, mentre quelle emesse
dalle Commissioni di Forlì e Pavia li
hanno respinti confermando l’accer ta -
mento dell’Agenzia.
Le motivazioni sono differenti e si possono
così riepilogare:
- Nei ricorsi accolti, le Commissioni
hanno accettato, evidenziandola,
la classificazione in E/3 del chiosco
in base alla fattispecie tipologica
del manufatto “chiosco”, unitamente
alla sua particolarità strutturale
(leggera, trasferibile, dimensioni ridotte,
ecc.).
?
>> Commissione Tributaria Provinciale
di Lecco - Sezione 01
Udienza del 06/10/2008 ore 15:00
Sentenza n. 116/1/08 - Pronunciata il
06/10/08
Depositata in segreteria il 24/10/08
?
>> Commissione Tributaria Provinciale
di Milano - Sezione 20
Udienza del 19/02/2009 ore 15:00
Sentenza n. 73/20/09 - Pronunciata il
19/02/09
Depositata in segreteria il 09/03/09
- Le Commissioni che hanno respinto
i ricorsi, confermando l’acca -
ta sta mento in C/1, non hanno, invece,
preso in considerazione la motivazione suddetta, ma hanno applicato
la norma in senso restrittivo
considerando il chiosco come entità
immobiliare destinata alla produzione
di reddito mediante lo svolgimento
di un’attività commerciale.
Le sentenze valgono per il singolo caso
impugnato; comunque, chi si trovasse
nelle condizioni di voler contestare un
accertamento emesso dall’Agenzia del
Territorio per i motivi sopra indicati,
potrà esibire, a supporto della propria
tesi quale giurisprudenza esistente, le
sentenze citate pubblicate integralmente
sul sito: www.snagnazionale.org.
Risulta evidente che chi vorrà impugnare
un eventuale accertamento ricevuto,
dovrà affidare il tutto a un professionista
di fiducia sostenendo i relativi costi.
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DOMANDE IN MERITO
ALLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
Sono una commercialista e da poco seguo
un cliente che sottoforma di Snc gestisce
un chiosco vendendo esclusivamente
prodotti editoriali: giornali, riviste,
ecc. Fino a oggi ho contabilizzato gli aggi sugli acquisti e ho registrato le
fatture (utenze, cancelleria, manutenzioni
edicola, ecc.) con IVA al 100% detraibile.
È giusto? Inoltre, vorrei sapere
se devo contabilizzare le rimanenze di
fine anno, cioè se devo considerare come
reddito l’aggio dei prodotti che io
ho in giacenza in edicola al 31/12/2008,
considerando che essendo in conto deposito,
se non vengono venduti, li restituirò
al distributore.
Nella dichiarazione relativa all’anno
2007 (rigo RG7 e RG12) e studi di settore
(F09 e F10), ho indicato rimanenze
iniziali e finali per lo stesso importo,
poiché la società aveva rilevato l’attività
a metà dicembre 2007, ma se non sussistesse
l’obbligo di indicazione di fine
anno e per l’anno 2008 non intendessi
indicarle, come devo comportarmi? Cosa
devo scrivere in dichiarazione se ho
rimanenze iniziali? Grazie.
M.N. – Lido di Camaiore (LU)
Rilevando gli aggi sugli E/C di acquisto non
ha nessun obbligo di indicare le rimanenze,
proprio per il motivo da lei citato, trattandosi
di merce con diritto di resa o in conto deposito.
Concordo sul recupero dell’IVA sulle
spese generali indicate. Non risulta chiaro
se lei registri o meno gli E/C dei distributori
che, comunque, vanno registrati.
IL PREZZO
PER L’ACQUISTO
DI UN NEGOZIO
EDICOLA Sono in trattative per l’acquisto di un
negozio edicola e volevo sapere quale
può essere il prezzo considerando che
nell’anno 2006 ha fatturato € 38.000,
nel 2007 € 45.000 e nel 2008 € 45.000.
Mancano da togliere solo le spese varie,
Inps, ecc. Volevo, inoltre, sapere se
il proprietario, oltre al prezzo della licenza,
può chiedere anche quello del
negozio considerando che il terreno è
del comune a cui lui paga un affitto
annuo. Grazie per la collaborazione.
F.S. – Comacchio (FE)
Nella prassi commerciale la valutazione
dell’edicola comprende tutto, anche il chiosco,
a eccezione delle merci in giacenza. Il
parametro diffuso è dato dal reddito medio
dell’ultimo triennio (nel suo caso euro
42.500, al lordo delle spese, se le cifre esposte
sono relative agli aggi netti prodotti)
per tre.
IL SUOLO PUBBLICO
È AUMENTATO
DEL 500%! Lo scorso marzo 2008 scadeva il mio
contratto della durata di 6 anni con
l’agenzia del demanio per l’affitto del
suolo sul quale è appoggiato il mio
chiosco. A ottobre del 2007 ho chiesto il
rinnovo per la locazione come da contratto
e, visto che dall’agenzia del demanio
non arrivavano né riscontri né
convocazioni, a marzo 2008 ho pagato
un’altra annualità. Il 4 dicembre 2008
l’agenzia del demanio mi convoca con
urgenza e il 16 dicembre ritira la documentazione
necessaria per la firma del
nuovo contratto. Mi veniva chiesto un
aumento del 500% della locazione annuale
con conseguente deposito cauzionale
dello stesso importo presso la
Banca d’Italia e il pagamento del periodo
scoperto (secondo loro) da marzo a
dicembre 2008 con il nuovo prezzo aumentato
del 500%. Quando ho chiesto
spiegazioni in merito mi hanno risposto
che l’affitto del suolo è stato adeguato
alle altre attività commerciali. Ho
precisato, con una raccomandata, che
non ho i soldi per pagare le loro esose
locazioni, che tali richieste non mi sembrano
a norma di legge in quanto la
mia non è un’attività commerciale perché
il prezzo è imposto con un aggio
prestabilito e ho concluso dicendo che
sarò costretto a vendere l’edicola. Vi
chiedo se questo aumento è legale e soprattutto
se deve essere applicato anche
al periodo scoperto quello cioè da
marzo a dicembre. Grazie.
D.T. – Matera
Purtroppo l’aumento della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche non
è contrattabile e dipende dalle tariffe adottate
dai singoli Comuni nell’ambito di un
regolamento dagli stessi approvato. Comunque,
gli aumenti deliberati devono rispettare
i parametri stabiliti dall’art. 44 e
seguenti del Dlgs 507/1993, pertanto sarebbe
opportuno che lei verificasse se gli
importi deliberati rientrano fra i valori minimi
e massimi stabiliti dalla norma suddetta,
unitamente ai criteri indicati nella
delibera Comunale per quanto riguarda la
classe di appartenenza del suo chiosco. Gli
aumenti decorrono dalla scadenza del contratto
preesistente.
ALTRO AUMENTO
IN VISTA
Sono titolare di un’edicola posta all’interno
di una stazione delle Ferrovie
dello Stato. Alla fine di quest’anno ci
scade il contratto e la responsabile ci
ha parlato di un aumento minimo del
30% più conguaglio previsto da questo
strano contratto. Vorrei sapere se è giusto
questo adeguamento e, visto che
intendiamo ampliare il locale utilizzando
spazi interni alla stazione, se ci
sono incentivi per le ristrutturazioni
delle edicole. Vi ringrazio caldamente
per la l’attenzione.
A.M. – Cogoleto (GE)
Trattandosi di un canone di locazione dei
locali occupati per l’esercizio dell’attività,
esiste un margine di trattativa nella determinazione
del nuovo canone in virtù della
superficie utilizzata e della scadenza del
contratto in essere, non certo per imposizione
legislativa. La richiesta di ulteriori
spazi, unitamente alla volontà di ristrutturare
il punto vendita, può essere un elemento
di contrattazione. Non ci sono agevolazioni
specifiche per l’ammodernamento
delle edicole, ma può rivolgersi alla Confcommercio
della sua città per sapere se ci
sono delle convenzioni agevolative con
l’intervento di Confidi. Tenga poi presente
che le ditte che forniscono arredamenti e
quant’altro necessario, spesso, consentono
pagamenti agevolati e, a volte, anche speciali
formule di leasing.
CONTRATTO
PLURIENNALE
PER EDICOLA
Sono presidente di una cooperativa di
consumo. Da anni abbiamo affittato lo
spazio sulla strada, di nostra proprietà,
a un chiosco-edicola gestito da un privato
(la struttura è sua).
In occasione del cambio dell’edicolante,
vorremmo cogliere l’occasione per
stipulare un contratto pluriennale. Vorrei
sapere se esiste un testo standard
per questo genere di affitto e se volete
gentilmente inoltrarmelo. Grazie fin
d’ora.
P. M. – Cesano Boscone (MI)
Per l’affitto del suolo, non esiste un contratto
standard, anche perché la maggior
parte dei chioschi è situata su suolo pubblico.
Comunque può formalizzare un contratto
specifico di locazione dello spazio di
vostra proprietà pattuendo sia la durata
che il canone sulla base degli accordi fra
voi concordati.
PARLIAMO DI CIFRE
Sto valutando l’acquisto di un’edicola
da un privato. Vorrei cortesemente
capire, a fronte di: levata settimanale
€ 2.550, extra (cartoleria) € 500, affitto
€ 400, riscaldamento € 100, spese
varie, imposte e INPS, quanto potrebbe
essere orientativamente il netto.
In alternativa chiedo quale dovrebbe
essere l’incasso lordo mensile tale da
poter garantire un minimo netto di €
1.800-2.000. Ringrazio.
E.T. – Torino
Se per levata settimanale intende il pagamento
settimanale dell’estratto conto dei
distributori, al netto dei resi, il netto da lei
indicato si raggiunge considerando la media
settimanale per 50 settimane. Se il periodo
risulta inferiore, per stare tranquilli
con un margine di scarto, bisogna incrementare
le vendite settimanali dell’editoria
a € 3.000 oppure, non raggiungendo questo importo, incrementare la vendita degli
altri prodotti.
DUE DOMANDE
PER L’ACQUISTO
DI UN’EDICOLA
Devo acquistare un’edicola-cartoleria
(attività principale è quella di edicola).
Volevo sapere se:
- Devo tenere la contabilità separata o
posso tenere un’unica contabilità?
- Posso detrarre l’IVA solo sugli acquisti
di cartoleria o su tutti gli acquisti
(per esempio: utenze, consulenze,
ecc.)? Grazie.
I.G. – Mola Di Bari (BA)
Può tenere un’unica contabilità indicando
il codice dell’edicola 47.62.10, quale attività
prevalente. Risulta evidente che per la
cartoleria gli incassi vanno rilevati dal registratore
di cassa mentre per i prodotti
editoriali dagli estratti conto dei distributori.
L’IVA si detrae su tutti gli acquisti,
comprese le spese generali per il comparto
edicola.
PROBLEMI DI GESTIONE
Sono in procinto di gestire un’edicola
esclusiva in un chiosco di circa 36
mq. Oltre a giornali, riviste e periodici,
vorrei vendere altri prodotti come
pastigliaggi, cartoleria, giocattoli,
DVD, Cd, ricariche telefoniche, ecc.
Mi sono rivolto alla Camera di Commercio
che mi ha precisato che, sul
modello d’iscrizione, devo scrivere la
seguente dicitura: “Edicola con vendita
di pastigliaggio”. Dal momento
che la cosa non mi è molto chiara vorrei
chiedervi un parere.
All’Ufficio IVA mi hanno, poi, detto
che devo classificare i vari prodotti
con un codice: io ho individuato solo
quello relativo alla rivendita di giornali
(cod. 476210). Se è così vi chiedo
gentilmente se me li potete indicare
voi soprattutto quello riguardante i pastigliaggi. Vi ringrazio e spero di
ricevere al più presto una vostra risposta.
A.R. – Potenza
L’iscrizione al REA, tenuto presso la Camera
di Commercio, impone l’obbligo di
indicare l’attività principale esercitata cioè
“Edicola”. Inoltre la sua Regione - con delibera
del 24/02/2004 n. 797 - ha dato la
possibilità alle rivendite esclusive di dedicare
una parte della superficie di vendita
autorizzata, non superiore al 30% della
stessa, alla commercializzazione di prodotti
diversi da quelli editoriali quali pastigliaggi
e prodotti del settore non alimentare.
Ai fini IVA, nell’inizio di attività, va indicato
il codice dell’Edicola 476210 corrispondente
all’attività principale, e uno dei
codici dell’attività secondaria, quale quello
degli articoli di cancelleria: cod. 476220,
oppure giochi e giocattoli: cod.476500.
Le ricordo che, ai fini degli studi di settore,
va compilato lo studio relativo all’attività
con un maggior volume di ricavi, comprendendo
le altre attività secondarie a
condizione che i ricavi di quest’ultime non
siano superiori al 20% del totale. |