A cura dell'Avv. Dario
De Vitofranceschi

Nessuna liberalizzazione per i punti vendita di quotidiani e periodici
A seguito della circolare SNAG n. 131, pubblicata sull’ultimo numero della nostra rivista, e di quanto invece, nelle scorse settimane, abbiamo avuto modo di leggere su alcuni siti Internet - e cioè che il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato per la liberalizzazione delle edicole -, riteniamo di fare alcuni importanti chiarimenti.

Il riferimento è alla sentenza del Consiglio di Stato n.6060 del 2008. Non nascondo che io stesso mi sono affrettato a leggere i contenuti della stessa ma, con un certo stupore e con notevole sollievo, ho riscontrato che in detta sentenza non vi era nessun riferimento a una presunta liberalizzazione delle edicole. La citata sentenza ha infatti a oggetto esclusivo la “cosiddetta free press”.

Come si legge nelle motivazioni, §4.3., pag.4 della sentenza infatti la controversia “concerne unicamente la sussistenza o meno del potere regolamentare del comune di Roma di porre limiti di distanza tra punti di distribuzione della stampa gratuita e quelli di vendita della stampa quotidiana e periodica”.

E, infatti, oggetto del giudizio di legittimità erano gli articoli del Piano Edicole di Roma che disponevano una distanza tra punti di distribuzione free press ed edicole.

Giova riportare alcuni passaggi importanti delle motivazioni formulate dai giudici di Palazzo Spada:

1) “la controversia concerne unicamente la sussistenza o meno del potere regolamentare del comune di Roma di porre limiti di distanza tra i punti di distribuzione della stampa gratuita e quelli di vendita della stampa quotidiana e periodica.”

Al fine di evitare forzature e strumentalizzazioni bisogna ribadire con fermezza che la decisione riguarda esclusivamente il potere regolamentare di porre limiti di distanza tra punti free press ed edicole che sono attività essenzialmente diverse (il Consiglio di Stato non si è pronunciato infatti sul potere di prevedere distanze tra edicole).

2) “le disposizioni di cui all'art. 3, lett. b), del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito in L. 4.8.2006 n. 248, in quanto rivolte all’eliminazione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, sono espressione del principio di libertà di concorrenza, che è applicabile non solo alle attività commerciali individuate nel D. L.vo n. 114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande ma anche a tutte quelle attività economiche che una specifica norma legislativa statale o regionale non sottopone a specifica regolamentazione.”

Tradotto in parole semplici il Consiglio di Stato sembra affermare che la norma sull’eliminazione delle distanze (art. 3 D.L. n.223/06) si applica a “tutte quelle attività economiche che una specifica norma legislativa statale o regionale non sottopone a specifica regolamentazione”; l’affermazione conferma quanto chiarito dal Ministero Attività Produttive nella circolare 3603c sull’applicazione del predetto decreto in cui si legge “le disposizioni in discorso, quindi, non hanno effetti sulle attività espressamente escluse dall’applicazione della disciplina del citato d. lgs. n. 114 (cfr. art. 4, comma 2) e sulle attività commerciali disciplinate da leggi di settore (ad es. d. lgs. 24 aprile 2001, n. 170).”

In breve la norma sull’eliminazione delle distanze si applica alla free press perché questa attività non è disciplinata da alcuna legge di settore e, infatti, non è disciplinata né dal decreto n.170, né dalla Legge Regionale Lazio n.4 del 2005.

Quindi riassumendo:
1) la sentenza non riguarda la liberalizzazione della vendita di quotidiani e periodici;
2) la sentenza riguarda esclusivamente la free press che è una attività non disciplinata dalle norme in tema di vendita di quotidiani e periodici;
3) la sentenza, in breve, stabilisce che un Comune non può (all’interno del piano di localizzazione) stabilire distanze minime tra punti distribuzione free press e punti vendita quotidiani e periodici.
4) la sentenza non afferma alcunché in merito alla presunta liberalizzazione delle edicole né in merito alla presunta illegittimità delle distanze tra punti vendita esclusivi o non esclusivi.

Sempre dalle stesse fonti abbiamo appreso che esisterebbero delle “Edicole di quotidiani gratuiti”: questa è una vera notizia! Per quanto di nostra conoscenza le edicole erano (e sono ancora) punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi appositamente autorizzati dal Comune secondo la disciplina di settore vigente (decreto legislativo n. 170 ed eventuali leggi regionali). La vendita di regola prevede il versamento di un corrispettivo e quindi il pagamento di un prezzo, con la conseguenza che la distribuzione avviene a titolo oneroso, ergo: i punti di distribuzione gratuita della free press non sono edicole. Crediamo che le precisazioni sopra riportate fossero un tributo dovuto alle esigenze di trasparenza e chiarezza verso i lettori e anche verso la categoria degli edicolanti.

 

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