Nessuna liberalizzazione
per i punti vendita di quotidiani e periodici
A seguito della circolare SNAG n. 131,
pubblicata sull’ultimo numero della nostra rivista,
e di quanto invece, nelle scorse settimane,
abbiamo avuto modo di leggere su alcuni siti Internet
- e cioè che il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato
per la liberalizzazione delle edicole -,
riteniamo di fare alcuni importanti chiarimenti.
Il riferimento è alla sentenza del
Consiglio di Stato n.6060 del
2008. Non nascondo che io stesso
mi sono affrettato a leggere i
contenuti della stessa ma, con
un certo stupore e con notevole
sollievo, ho riscontrato che in detta
sentenza non vi era nessun riferimento
a una presunta liberalizzazione delle
edicole.
La citata sentenza ha infatti a oggetto
esclusivo la “cosiddetta free press”.
Come si legge nelle motivazioni, §4.3.,
pag.4 della sentenza infatti la controversia
“concerne unicamente la sussistenza
o meno del potere regolamentare del comune
di Roma di porre limiti di distanza
tra punti di distribuzione della stampa
gratuita e quelli di vendita della stampa
quotidiana e periodica”.
E, infatti, oggetto del giudizio di legittimità
erano gli articoli del Piano Edicole
di Roma che disponevano una distanza
tra punti di distribuzione free
press ed edicole.
Giova riportare alcuni passaggi importanti
delle motivazioni formulate dai giudici di Palazzo Spada:
1) “la controversia concerne unicamente
la sussistenza o meno del potere
regolamentare del comune di Roma di
porre limiti di distanza tra i punti di
distribuzione della stampa gratuita e
quelli di vendita della stampa quotidiana
e periodica.”
Al fine di evitare forzature e strumentalizzazioni
bisogna ribadire con fermezza
che la decisione riguarda
esclusivamente il potere regolamentare
di porre limiti di distanza tra punti
free press ed edicole che sono attività
essenzialmente diverse (il Consiglio
di Stato non si è pronunciato infatti
sul potere di prevedere distanze tra
edicole).
2) “le disposizioni di cui all'art. 3, lett.
b), del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito
in L. 4.8.2006 n. 248, in quanto rivolte
all’eliminazione del rispetto di distanze
minime obbligatorie tra attività commerciali
appartenenti alla medesima tipologia
di esercizio, sono espressione
del principio di libertà di concorrenza,
che è applicabile non solo alle attività
commerciali individuate nel D. L.vo n.
114/1998 e di somministrazione di alimenti
e bevande ma anche a tutte
quelle attività economiche che una
specifica norma legislativa statale o regionale
non sottopone a specifica regolamentazione.”
Tradotto in parole semplici il Consiglio
di Stato sembra affermare che la norma
sull’eliminazione delle distanze
(art. 3 D.L. n.223/06) si applica a “tutte
quelle attività economiche che una specifica
norma legislativa statale o regionale
non sottopone a specifica regolamentazione”;
l’affermazione conferma quanto
chiarito dal Ministero Attività Produttive
nella circolare 3603c sull’applicazione
del predetto decreto in cui si legge
“le disposizioni in discorso, quindi, non
hanno effetti sulle attività espressamente
escluse dall’applicazione della disciplina
del citato d. lgs. n. 114 (cfr. art. 4, comma
2) e sulle attività commerciali disciplinate da leggi di settore (ad es. d. lgs. 24 aprile
2001, n. 170).”
In breve la norma sull’eliminazione delle
distanze si applica alla free press perché
questa attività non è disciplinata da
alcuna legge di settore e, infatti, non è
disciplinata né dal decreto n.170, né dalla
Legge Regionale Lazio n.4 del 2005.
Quindi riassumendo:
1) la sentenza non riguarda la liberalizzazione
della vendita di quotidiani
e periodici;
2) la sentenza riguarda esclusivamente
la free press che è una attività
non disciplinata dalle norme in tema
di vendita di quotidiani e periodici;
3) la sentenza, in breve, stabilisce
che un Comune non può (all’interno
del piano di localizzazione) stabilire
distanze minime tra punti distribuzione
free press e punti vendita
quotidiani e periodici.
4) la sentenza non afferma alcunché
in merito alla presunta liberalizzazione
delle edicole né in merito alla presunta illegittimità delle distanze
tra punti vendita esclusivi o non
esclusivi.
Sempre dalle stesse fonti abbiamo appreso
che esisterebbero delle “Edicole
di quotidiani gratuiti”: questa è una
vera notizia!
Per quanto di nostra conoscenza le edicole
erano (e sono ancora) punti vendita
di quotidiani e periodici esclusivi
appositamente autorizzati dal Comune
secondo la disciplina di settore vigente
(decreto legislativo n. 170 ed eventuali
leggi regionali). La vendita di regola
prevede il versamento di un corrispettivo
e quindi il pagamento di un prezzo,
con la conseguenza che la distribuzione
avviene a titolo oneroso, ergo: i
punti di distribuzione gratuita della
free press non sono edicole.
Crediamo che le precisazioni sopra riportate
fossero un tributo dovuto alle
esigenze di trasparenza e chiarezza
verso i lettori e anche verso la categoria
degli edicolanti. |