|
 |
|
|
Risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
IL PROBLEMA
DELLE CAMPANE
A.B. di Povegliano Veronese ci scrive
lamentando l’inquinamento acustico
che gli deriva a causa del suono delle
campane della chiesa; tutte le mattine
le campane iniziano a suonare alle
7.30 del mattino, il giorno del martedì
dalle 20,30 alle 21,00 si tiene la scuola
dei campanari e la domenica vengono
suonate a ogni messa. Avendo l’edicolante
accertato che i decibel di suono
sono superiori a quelli consentiti e
avendo presentato tale problema sia
al sindaco che al parroco, pur tuttavia
non è riuscito a trovare una soluzione.
Gentile lettore, è condivisibile il fatto
che, mentre il suono delle campane in
lontananza risulti piacevole, a breve
distanza possa invece trasformarsi in
un suono assordante. Gli orari e i tempi
in cui possono essere suonate le
campane vengono solitamente regolamentati
dal Comune previo accordo e
secondo le richieste del parroco.
Quindi il primo consiglio è quello di
richiedere al sindaco del suo Comune
come sia stata regolamentata tale attività
e verificare se quanto previsto
venga rispettato.
In generale, la legge in materia di immissioni,
prevede che possano essere
impedite onde sonore con provvedimento
del Giudice, qualora superino la
normale tollerabilità avendo riguardo
alla condizione dei luoghi.
Nel caso esposto dal lettore, ritengo
che, seppure il suono delle campane risulti
essere superiore al limite di tollerabilità
come da lui stesso accertato,
pur tuttavia è per breve tempo (quotidianamente
per vari minuti mentre solo
il martedì è per trenta minuti) e ciò
non è sufficiente a giustificare un provvedimento
giudiziale che impedisca il
suono delle campane o ne riduca l’alto
volume del suono tenendo conto che
ciò non è sempre possibile dipendendo
dalle caratteristiche tecniche di costruzione
delle campane.
In considerazione di ciò consiglio il lettore
di cercare nuovamente un incontro
se non con il parroco, data la sua
indisponibilità, almeno con il sindaco
proponendo eventualmente un ragionevole
compromesso e, ove possibile,
un intervento tecnico per la riduzione
del sonoro. Per tale richiesta sarebbe
utile che anche altre persone ritengano
il suono intollerabile e lo dichiarino al
sindaco, in tal modo la sua richiesta, in
quanto condivisa, avrà più possibilità
di essere accolta.
UN PO’ DI CONFUSIONE
M.M. di Marostica (VI) chiede se può
rivalersi sul distributore locale quando
non indica correttamente nella
bolla di resa l’esatto “sottotitolo” riportato
sulla pubblicazione.
Innanzitutto non è pacifico che l’errore
di indicazione del “sottotitolo” sia da
attribuire al distributore locale: potrebbe
risultare che, per errore del distributore
nazionale o dell’editore, non sia
stata correttamente compilata tale voce
sul sito www.webinforiv.it.
Presa visione della pubblicazione e verificato
il sottotitolo indicato sul sito
www.webinforiv.it si potrà valutare se
l’errore è del distributore locale che
non si è attenuto a riportare in bolla di consegna le corrette indicazioni dell’editore/
distributore nazionale o se a
sbagliare – compilando in modo errato
il sito – è stato il distributore nazionale/
editore (mentre il distributore locale
si è limitato a riportare la stessa dicitura
sulla bolla). Poiché l’errata indicazione
del “sottotitolo” rappresenta una
violazione dell’Accordo Nazionale,
che l’Organo di Conciliazione e Garanzia
ha già avuto modo di sanzionare,
l’edicolante può, nel caso in cui l’errore
venisse continuamente ripetuto, denunciare
il soggetto responsabile affinché
venga sanzionato.
|
Risponde
Irene Romoli consulente legale
per le strutture SNAG
di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria,
Emilia, Toscana |
LE PROTESTE
DEGLI EDICOLANTI
DI GROSSETO
La consegna dei quotidiani da parte
dell’agenzia di distribuzione durante
l’inverno avviene regolarmente
alle 5,45/6 mentre nel periodo estivo si
sposta alle 6,30/6,40 in quanto vengono
privilegiate le edicole stagionali vicine
al mare. Così i clienti abituati a ritirare
i quotidiani alle 6 di mattina non vengono
più e questo provoca una perdita
estiva che va dai 300 ai 400 euro.
CHIEDO: è giusto subire una simile prepotenza? In definitiva noi siamo
clienti e non dipendenti. Le nostre
proteste non sono mai state ascoltate.
M.M. – Grosseto
Purtroppo non appare eccessivo, dal
mio punto di vista, parlare di “prepotenza”
come ha fatto nella domanda
che mi rivolge.
Se controlliamo infatti l’Accordo Nazionale,
vedremo che all’art. 3 si stabiliscono
principi relativi all’agibilità della
rete di vendita che, però, pongono
esclusivamente obblighi in capo alle rivendite
esclusive (regole per l’orario di
apertura al pubblico, regole per la messa
in vendita immediata delle pubblicazioni
subito dopo la consegna da parte
del distributore e regole per la chiusura
al pubblico ed i riposi), e ciò al fine di
garantire la compatibilità dei criteri di
agibilità della rete di vendita con le esigenze
del pubblico dei lettori, e in modo
che sia altresì garantita la circolazione
della libera espressione del pensiero
e il pluralismo dei mezzi di informazione.
D’altra parte, l’art. 10 dell’Accordo
Nazionale, dedicato al processo di distribuzione
della stampa, stabilisce l’obbligo
per il distributore locale di assicurare
la migliore diffusione dei prodotti,
in modo da massimizzare le vendite e
contenere il numero di copie invenduto,
anche attraverso autonomi interventi e
comunque tenendo conto dei dati storici
e statistici del singolo punto vendita.
Attività di distribuzione, questa, che
dovrà essere svolta in modo da garantire
la compatibilità territoriale della consegna
e tempi ottimali per la vendita,
garantendo comunque la consegna anche
in situazioni di emergenza e straordinarietà.
Pertanto, tenuto in considerazione
il fatto che la suddetta norma prevede
la possibilità per le istanze locali
delle organizzazioni sindacali firmatarie
dell’Accordo Nazionale di rappresentare
al distributore locale le esigenze della
rete di vendita in merito agli orari di
consegna dei prodotti, al fine di ottimizzare
il servizio, il suggerimento è ovviamente
quello di rivolgersi immediatamente
alla sua struttura sindacale, onde
valutare la possibilità di una composizione
bonaria della vicenda.
In caso contrario, mi parrebbe opportuno
rivolgersi all’Organo di Conciliazione
e Garanzia per far valere il mancato
rispetto degli obblighi di cui all’art. 10
dell’Accordo Nazionale da parte del Distributore
locale, dimostrando le perdite
economiche subite dalla rivendita a causa
della ritardata consegna. Anche in
questo caso, ovviamente, il consiglio è
quello di rivolgersi preventivamente alla
struttura sindacale di riferimento. |
 |
 |
|
|
|