Risponde Astrid Dalla Rovere consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

IL PROBLEMA DELLE CAMPANE
A.B. di Povegliano Veronese ci scrive lamentando l’inquinamento acustico che gli deriva a causa del suono delle campane della chiesa; tutte le mattine le campane iniziano a suonare alle 7.30 del mattino, il giorno del martedì dalle 20,30 alle 21,00 si tiene la scuola dei campanari e la domenica vengono suonate a ogni messa. Avendo l’edicolante accertato che i decibel di suono sono superiori a quelli consentiti e avendo presentato tale problema sia al sindaco che al parroco, pur tuttavia non è riuscito a trovare una soluzione.

Gentile lettore, è condivisibile il fatto che, mentre il suono delle campane in lontananza risulti piacevole, a breve distanza possa invece trasformarsi in un suono assordante. Gli orari e i tempi in cui possono essere suonate le campane vengono solitamente regolamentati dal Comune previo accordo e secondo le richieste del parroco. Quindi il primo consiglio è quello di richiedere al sindaco del suo Comune come sia stata regolamentata tale attività e verificare se quanto previsto venga rispettato.

In generale, la legge in materia di immissioni, prevede che possano essere impedite onde sonore con provvedimento del Giudice, qualora superino la normale tollerabilità avendo riguardo alla condizione dei luoghi. Nel caso esposto dal lettore, ritengo che, seppure il suono delle campane risulti essere superiore al limite di tollerabilità come da lui stesso accertato, pur tuttavia è per breve tempo (quotidianamente per vari minuti mentre solo il martedì è per trenta minuti) e ciò non è sufficiente a giustificare un provvedimento giudiziale che impedisca il suono delle campane o ne riduca l’alto volume del suono tenendo conto che ciò non è sempre possibile dipendendo dalle caratteristiche tecniche di costruzione delle campane. In considerazione di ciò consiglio il lettore di cercare nuovamente un incontro se non con il parroco, data la sua indisponibilità, almeno con il sindaco proponendo eventualmente un ragionevole compromesso e, ove possibile, un intervento tecnico per la riduzione del sonoro. Per tale richiesta sarebbe utile che anche altre persone ritengano il suono intollerabile e lo dichiarino al sindaco, in tal modo la sua richiesta, in quanto condivisa, avrà più possibilità di essere accolta.

UN PO’ DI CONFUSIONE
M.M. di Marostica (VI) chiede se può rivalersi sul distributore locale quando non indica correttamente nella bolla di resa l’esatto “sottotitolo” riportato sulla pubblicazione.

Innanzitutto non è pacifico che l’errore di indicazione del “sottotitolo” sia da attribuire al distributore locale: potrebbe risultare che, per errore del distributore nazionale o dell’editore, non sia stata correttamente compilata tale voce sul sito www.webinforiv.it. Presa visione della pubblicazione e verificato il sottotitolo indicato sul sito www.webinforiv.it si potrà valutare se l’errore è del distributore locale che non si è attenuto a riportare in bolla di consegna le corrette indicazioni dell’editore/ distributore nazionale o se a sbagliare – compilando in modo errato il sito – è stato il distributore nazionale/ editore (mentre il distributore locale si è limitato a riportare la stessa dicitura sulla bolla). Poiché l’errata indicazione del “sottotitolo” rappresenta una violazione dell’Accordo Nazionale, che l’Organo di Conciliazione e Garanzia ha già avuto modo di sanzionare, l’edicolante può, nel caso in cui l’errore venisse continuamente ripetuto, denunciare il soggetto responsabile affinché venga sanzionato.


Risponde Irene Romoli consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta, Piemonte Liguria, Emilia, Toscana

LE PROTESTE DEGLI EDICOLANTI DI GROSSETO
La consegna dei quotidiani da parte dell’agenzia di distribuzione durante l’inverno avviene regolarmente alle 5,45/6 mentre nel periodo estivo si sposta alle 6,30/6,40 in quanto vengono privilegiate le edicole stagionali vicine al mare. Così i clienti abituati a ritirare i quotidiani alle 6 di mattina non vengono più e questo provoca una perdita estiva che va dai 300 ai 400 euro. CHIEDO: è giusto subire una simile prepotenza? In definitiva noi siamo clienti e non dipendenti. Le nostre proteste non sono mai state ascoltate.

M.M. – Grosseto

Purtroppo non appare eccessivo, dal mio punto di vista, parlare di “prepotenza” come ha fatto nella domanda che mi rivolge. Se controlliamo infatti l’Accordo Nazionale, vedremo che all’art. 3 si stabiliscono principi relativi all’agibilità della rete di vendita che, però, pongono esclusivamente obblighi in capo alle rivendite esclusive (regole per l’orario di apertura al pubblico, regole per la messa in vendita immediata delle pubblicazioni subito dopo la consegna da parte del distributore e regole per la chiusura al pubblico ed i riposi), e ciò al fine di garantire la compatibilità dei criteri di agibilità della rete di vendita con le esigenze del pubblico dei lettori, e in modo che sia altresì garantita la circolazione della libera espressione del pensiero e il pluralismo dei mezzi di informazione. D’altra parte, l’art. 10 dell’Accordo Nazionale, dedicato al processo di distribuzione della stampa, stabilisce l’obbligo per il distributore locale di assicurare la migliore diffusione dei prodotti, in modo da massimizzare le vendite e contenere il numero di copie invenduto, anche attraverso autonomi interventi e comunque tenendo conto dei dati storici e statistici del singolo punto vendita. Attività di distribuzione, questa, che dovrà essere svolta in modo da garantire la compatibilità territoriale della consegna e tempi ottimali per la vendita, garantendo comunque la consegna anche in situazioni di emergenza e straordinarietà. Pertanto, tenuto in considerazione il fatto che la suddetta norma prevede la possibilità per le istanze locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Nazionale di rappresentare al distributore locale le esigenze della rete di vendita in merito agli orari di consegna dei prodotti, al fine di ottimizzare il servizio, il suggerimento è ovviamente quello di rivolgersi immediatamente alla sua struttura sindacale, onde valutare la possibilità di una composizione bonaria della vicenda. In caso contrario, mi parrebbe opportuno rivolgersi all’Organo di Conciliazione e Garanzia per far valere il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 dell’Accordo Nazionale da parte del Distributore locale, dimostrando le perdite economiche subite dalla rivendita a causa della ritardata consegna. Anche in questo caso, ovviamente, il consiglio è quello di rivolgersi preventivamente alla struttura sindacale di riferimento.

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