A
cura di Domenico Moschella |
Pornotax o tassa etica
Con recenti provvedimenti – DL
185/2008, DPCM 13/03/2009
e Risoluzione 107/E del
22/04/2009 – è stata resa operativa,
a decorrere dal periodo d’imposta
2008, l’applicazione dell’addizionale del
25% sulla quota di reddito complessivo
netto, proporzionalmente attribuibile alle
attività di produzione, distribuzione,
vendita e rappresentazione di materiale
pornografico e di incitamento alla violenza
nonché alle trasmissioni volte a
sollecitare la credulità popolare.
Il DPCM 13/03/2009 ha fornito i primi
elementi per l’individuazione:
- del “materiale pornografico” intendendo
per tale i giornali quotidiani o
periodici, con i relativi supporti integrativi,
e ogni opera teatrale, letteraria,
cinematografica, audiovisiva o
multimediale, anche realizzata o riprodotta
su supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini
o scene contenenti atti sessuali
espliciti e non simulati tra adulti
consenzienti
- delle “trasmissioni volte a sollecitare
la credulità popolare”, intendendo
per tali quelle, accessibili attraverso
servizi telefonici a pagamento o nelle
quali sia prevista, a carico dell’utente,
ogni altra dazione economica, in qualunque
forma corrisposta in relazione
alla prestazione, nell’ambito della trasmissione
stessa, resa da cartomanti,
indovini, taumaturghi e medium e
comunque da soggetti che fanno riferimento
a credenze magiche, astrologiche,
divinatorie e analoghe.
La risoluzione 107/E del 22/04/2009,
oltre a istituire i codici tributo per il
versamento della prevista addizionale
a saldo e in acconto, conferma che l’applicazione
della stessa, come stabilito
dall’art. 31 del DL 185/2008, decorre
dal periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore del richiamato
DL e, cioè, dal periodo d’imposta 2008.
Lo SNAG, a proposito delle norme e
degli obblighi sopra richiamati, ha fatto
pervenire alla Confcommercio, che
unitamente alle altre confederazioni ha
richiesto un incontro al Dipartimento
delle Finanze, le seguenti osservazioni:
- L’applicazione dell’addizionale del
25% alle imposte sul reddito per i
soggetti che commercializzano prodotti
pornografici, mette in serie difficoltà
i nostri associati “Edicolanti”
in quanto non sono in possesso dei
dati di vendita per l’esercizio 2008
dei prodotti menzionati, necessari
per quantificare la base imponibile
sulla quale quantificare l’imposta.
Poiché la contabilizzazione degli acquisti
nel nostro settore avviene sulla
base dell’Estratto conto settimanale
emesso dai Distributori locali che riepilogano
complessivamente in detto
documento i prodotti consegnati al
netto delle rese, se sull’Estratto conto
non vengono indicati separatamente
le quantità di prodotto rientranti nella
categoria di cui sopra, non si potrà
mai avere una base imponibile certa.
Pertanto, dovendo applicare una norma
RETROATTIVA, anche per l’esercizio
2009 fino a quanto i Distributori
non adegueranno l’indicazione del
prodotto specificatamente in E/C,
non si potranno avere i dati corretti
per l’adempimento in oggetto;
- Il pagamento dell’addizionale come
sopra prevista rappresenta un aumento
del 25% dell’imposta sul reddito
pagata dall’edicolante sulla quota di
aggio percepita per la vendita di detti
prodotti. Aumento che resterà a carico
dell’Edicolante e porterà una ulteriore
diminuzione del reddito d’impresa
già intaccato dal continuo calo
delle vendite dei prodotti editoriali. È
noto, infatti, che l’Edicolante cede il
prodotto ricevuto in base al prezzo di
copertina e su questo importo matura
un aggio sul prezzo di vendita defiscalizzato.
Pertanto il prezzo di vendita
non può essere dallo stesso modificato
cosa invece che può fare l’editore
della rivista. In virtù del particolare
regime che regola la consegna dei
prodotti nella filiera editoriale, vedi
contratto estimatorio, tutti gli adempimenti
fiscali in materia IVA sono
stati attribuiti all’editore del prodotto
ai sensi dell’Art. 74 del DPR 633/72 e
successive modifiche, pertanto non si
capisce perché in questo caso non sia
stato imposto direttamente all’editore
la liquidazione di detta imposta, tenendo
presente che lo stesso potrebbe
rivalersi sul prezzo di copertina e, di
conseguenza, sull’utilizzatore del prodotto
pornografico.
- In un momento di crisi del mercato
editoriale e di difficoltà per la categoria,
causato dal calo delle vendite,
da un aggio sulle vendite fermo al
1994, unitamente all’aumento dei costi
di gestione, essere obbligati a un
aumento dell’imposizione fiscale di
questa entità va contro qualsiasi politica
di intervento a sostegno dei
settori in crisi, drenando ulteriore risorse
che dovrebbero essere investite
per lo sviluppo dell’attività.
Studi di Settore
Il nostro settore, come sapete, è obbligato
alla redazione dello studio
di settore modello “TM13U”.
Ai fini del calcolo di congruità il
software GE.RI.CO, che elabora i dati
dichiarati nello studio, esclude l’ammontare
dei ricavi derivanti dalla vendita
di prodotti soggetti ad aggio fisso,
prendendo in considerazione solo i ricavi
derivanti dalla vendita di altri beni.
Per ottenere questo risultato occorre
prestare attenzione, nella compilazione
del modello, in particolare al quadro
“D” e “F”.
Nel primo quadro, dal rigo D01 al rigo
D23, viene richiesta la suddivisione
delle percentuali dei ricavi conseguiti
in base alla tipologia di prodotti venduti,
mentre nel secondo devono trovare
riscontro i valori dei ricavi soggetti
ad aggio fisso e quelli ottenuti
dalla vendita di altri prodotti.
Nel rigo D01 e D02 vanno indicate le
percentuali dei ricavi soggetti ad aggio,
mentre nelle righe successive i ricavi
in percentuale sul totale, conseguiti
con la vendita di altri prodotti.
Il valore dei ricavi soggetti ad aggi
vanno indicati al rigo F08, mentre il
valore dei ricavi ottenuti dalla vendita
di altri prodotti, percentualmente indicate
nelle righe da D03 a D23, va indicato
nel rigo F01. Stessa attenzione bisogna
averla per l’indicazione dei costi
delle merci acquistate e possiamo riepilogare:
- Ricavi da altre vendite, vanno indicati
al rigo F01;
- Costi per l’acquisto di altri prodotti
vanno indicati al rigo F14 e le relative
rimanenze iniziali e finali rispettivamente
al rigo F12 ed F13.
- Ricavi da generi soggetti ad aggi
vanno indicati al rigo F08
- Costi per l’acquisto di prodotti soggetti
ad aggio vanno indicati al rigo
F11.
Si precisa che i ricavi soggetti ad aggio
possono essere indicati al rigo F08 sia
al lordo (ricavo di vendita) oppure al
solo aggio netto (ricavo – costo prodotto).
Risulta evidente che indicando i ricavi
al netto (solo aggio), non va indicato
nessun costo al rigo F11.
Risposte alle vostre domande
RECUPERO IVA SU
FATTURA
Sono un edicolante senza partita IVA
in quanto vendo esclusivamente riviste
e quotidiani. Avrei intenzione di sostituire
l’attuale chiosco con una nuova
edicola per il cui acquisto il fornitore
mi rilascerebbe una regolare fattura.
Chiedo se posso recuperare l’IVA su
detta fattura procedendo così alla contestuale
o preventiva richiesta di attribuzione
del numero di partita IVA.
L.B. - Pescara
L’apertura della partita IVA le dà la possibilità
di recuperare l’IVA pagata sulle fatture
fornitori sia per l’acquisto del chiosco
che per le spese correnti di gestione (luce,
telefono, consulenze ecc..). Dopo l’apertura,
deve attivare il libro IVA acquisti, sul
quale registrare le fatture acquisti, e il libro
IVA corrispettivi sul quale annotare eventuali
vendite di prodotti soggetti a IVA e relativo scontrino fiscale. In assenza di dette
operazioni basta tenere il libro IVA vendite
sul quale effettuare le chiusure periodiche
ai fini IVA. Il credito IVA risultante
dalla dichiarazione di fine anno potrà essere
richiesto a rimborso oppure compensato
con le altre imposte da pagare ( Irpef, Irap,
Contributi, ecc…).
PRETESE DISCUTIBILI
Ho affidato l’incarico di accatastamento
del chiosco a un professionista durante
un incontro con un funzionario
del comune il quale ha preteso che l’accatastamento
comprendesse anche la
proiezione sul suolo della tenda solare,
nonché i 70 cm per lato delle pensiline
in vetro antipioggia intorno al chiosco.
Lo scopo, mi sembra, sia quello di gravare
con ulteriori balzelli un’attività già
asfittica e in procinto di chiusura.
L.B. - Cagliari
Purtroppo il professionista incaricato deve
attenersi alle norme sulla rilevazione della
superficie dei beni da accatastare, anche se
certi dettagli possono essere discutibili.
UN DUBBIO SULLO
SCONTRINO FISCALE
In riferimento alla vs. circolare n.
137/09 il distributore mi fornisce i
DVD (non allegati a riviste) come per
esempio “Last minute Cartoons”
(977197139594590601) con la seguente
scritta: IVA assolta dall’editore art. 74
DPR 633/72 . Devo emettere lo scontrino
fiscale? Se sì, allora il distributore
mi deve fare una fattura diversa da
quella dell’estratto conto?
L.C. - S. Mauro Pascoli (FC)
Non conosco il prodotto citato, comunque
l’art. 74 del DPR 633/72 è applicabile soltanto
ai prodotti editoriali. Il bene che ha
ricevuto dal distributore è, comunque, presente
sul sito www.webinforiv.it, e il suo
distributore nazionale è Parrini e, pertanto,
rientra nella categoria anzidetta e va
bene la dicitura indicata sulla pubblicazione
(togliere in bolla) e quindi può essere
trasmessa dal Distributore Locale con bolla
di Consegna. Diversamente il prodotto dovrebbe
essere fatturato a parte e conseguentemente
ceduto con scontrino fiscale. |