A cura di Domenico Moschella

Pornotax o tassa etica

Con recenti provvedimenti – DL 185/2008, DPCM 13/03/2009 e Risoluzione 107/E del 22/04/2009 – è stata resa operativa, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, l’applicazione dell’addizionale del 25% sulla quota di reddito complessivo netto, proporzionalmente attribuibile alle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza nonché alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.

Il DPCM 13/03/2009 ha fornito i primi elementi per l’individuazione:

  • del “materiale pornografico” intendendo per tale i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti
  • delle “trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare”, intendendo per tali quelle, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico dell’utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma corrisposta in relazione alla prestazione, nell’ambito della trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e medium e comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.

La risoluzione 107/E del 22/04/2009, oltre a istituire i codici tributo per il versamento della prevista addizionale a saldo e in acconto, conferma che l’applicazione della stessa, come stabilito dall’art. 31 del DL 185/2008, decorre dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del richiamato DL e, cioè, dal periodo d’imposta 2008. Lo SNAG, a proposito delle norme e degli obblighi sopra richiamati, ha fatto pervenire alla Confcommercio, che unitamente alle altre confederazioni ha richiesto un incontro al Dipartimento delle Finanze, le seguenti osservazioni:

  • L’applicazione dell’addizionale del 25% alle imposte sul reddito per i soggetti che commercializzano prodotti pornografici, mette in serie difficoltà i nostri associati “Edicolanti” in quanto non sono in possesso dei dati di vendita per l’esercizio 2008 dei prodotti menzionati, necessari per quantificare la base imponibile sulla quale quantificare l’imposta. Poiché la contabilizzazione degli acquisti nel nostro settore avviene sulla base dell’Estratto conto settimanale emesso dai Distributori locali che riepilogano complessivamente in detto documento i prodotti consegnati al netto delle rese, se sull’Estratto conto non vengono indicati separatamente le quantità di prodotto rientranti nella categoria di cui sopra, non si potrà mai avere una base imponibile certa. Pertanto, dovendo applicare una norma RETROATTIVA, anche per l’esercizio 2009 fino a quanto i Distributori non adegueranno l’indicazione del prodotto specificatamente in E/C, non si potranno avere i dati corretti per l’adempimento in oggetto;
  • Il pagamento dell’addizionale come sopra prevista rappresenta un aumento del 25% dell’imposta sul reddito pagata dall’edicolante sulla quota di aggio percepita per la vendita di detti prodotti. Aumento che resterà a carico dell’Edicolante e porterà una ulteriore diminuzione del reddito d’impresa già intaccato dal continuo calo delle vendite dei prodotti editoriali. È noto, infatti, che l’Edicolante cede il prodotto ricevuto in base al prezzo di copertina e su questo importo matura un aggio sul prezzo di vendita defiscalizzato. Pertanto il prezzo di vendita non può essere dallo stesso modificato cosa invece che può fare l’editore della rivista. In virtù del particolare regime che regola la consegna dei prodotti nella filiera editoriale, vedi contratto estimatorio, tutti gli adempimenti fiscali in materia IVA sono stati attribuiti all’editore del prodotto ai sensi dell’Art. 74 del DPR 633/72 e successive modifiche, pertanto non si capisce perché in questo caso non sia stato imposto direttamente all’editore la liquidazione di detta imposta, tenendo presente che lo stesso potrebbe rivalersi sul prezzo di copertina e, di conseguenza, sull’utilizzatore del prodotto pornografico.
  • In un momento di crisi del mercato editoriale e di difficoltà per la categoria, causato dal calo delle vendite, da un aggio sulle vendite fermo al 1994, unitamente all’aumento dei costi di gestione, essere obbligati a un aumento dell’imposizione fiscale di questa entità va contro qualsiasi politica di intervento a sostegno dei settori in crisi, drenando ulteriore risorse che dovrebbero essere investite per lo sviluppo dell’attività.

Studi di Settore

Il nostro settore, come sapete, è obbligato alla redazione dello studio di settore modello “TM13U”. Ai fini del calcolo di congruità il software GE.RI.CO, che elabora i dati dichiarati nello studio, esclude l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti soggetti ad aggio fisso, prendendo in considerazione solo i ricavi derivanti dalla vendita di altri beni. Per ottenere questo risultato occorre prestare attenzione, nella compilazione del modello, in particolare al quadro “D” e “F”. Nel primo quadro, dal rigo D01 al rigo D23, viene richiesta la suddivisione delle percentuali dei ricavi conseguiti in base alla tipologia di prodotti venduti, mentre nel secondo devono trovare riscontro i valori dei ricavi soggetti ad aggio fisso e quelli ottenuti dalla vendita di altri prodotti. Nel rigo D01 e D02 vanno indicate le percentuali dei ricavi soggetti ad aggio, mentre nelle righe successive i ricavi in percentuale sul totale, conseguiti con la vendita di altri prodotti. Il valore dei ricavi soggetti ad aggi vanno indicati al rigo F08, mentre il valore dei ricavi ottenuti dalla vendita di altri prodotti, percentualmente indicate nelle righe da D03 a D23, va indicato nel rigo F01. Stessa attenzione bisogna averla per l’indicazione dei costi delle merci acquistate e possiamo riepilogare:

  • Ricavi da altre vendite, vanno indicati al rigo F01;
  • Costi per l’acquisto di altri prodotti vanno indicati al rigo F14 e le relative rimanenze iniziali e finali rispettivamente al rigo F12 ed F13.
  • Ricavi da generi soggetti ad aggi vanno indicati al rigo F08
  • Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio vanno indicati al rigo F11. Si precisa che i ricavi soggetti ad aggio possono essere indicati al rigo F08 sia al lordo (ricavo di vendita) oppure al solo aggio netto (ricavo – costo prodotto). Risulta evidente che indicando i ricavi al netto (solo aggio), non va indicato nessun costo al rigo F11.

Risposte alle vostre domande

RECUPERO IVA SU FATTURA
Sono un edicolante senza partita IVA in quanto vendo esclusivamente riviste e quotidiani. Avrei intenzione di sostituire l’attuale chiosco con una nuova edicola per il cui acquisto il fornitore mi rilascerebbe una regolare fattura. Chiedo se posso recuperare l’IVA su detta fattura procedendo così alla contestuale o preventiva richiesta di attribuzione del numero di partita IVA.

L.B. - Pescara

L’apertura della partita IVA le dà la possibilità di recuperare l’IVA pagata sulle fatture fornitori sia per l’acquisto del chiosco che per le spese correnti di gestione (luce, telefono, consulenze ecc..). Dopo l’apertura, deve attivare il libro IVA acquisti, sul quale registrare le fatture acquisti, e il libro IVA corrispettivi sul quale annotare eventuali vendite di prodotti soggetti a IVA e relativo scontrino fiscale. In assenza di dette operazioni basta tenere il libro IVA vendite sul quale effettuare le chiusure periodiche ai fini IVA. Il credito IVA risultante dalla dichiarazione di fine anno potrà essere richiesto a rimborso oppure compensato con le altre imposte da pagare ( Irpef, Irap, Contributi, ecc…).

PRETESE DISCUTIBILI
Ho affidato l’incarico di accatastamento del chiosco a un professionista durante un incontro con un funzionario del comune il quale ha preteso che l’accatastamento comprendesse anche la proiezione sul suolo della tenda solare, nonché i 70 cm per lato delle pensiline in vetro antipioggia intorno al chiosco. Lo scopo, mi sembra, sia quello di gravare con ulteriori balzelli un’attività già asfittica e in procinto di chiusura.

L.B. - Cagliari

Purtroppo il professionista incaricato deve attenersi alle norme sulla rilevazione della superficie dei beni da accatastare, anche se certi dettagli possono essere discutibili.

UN DUBBIO SULLO SCONTRINO FISCALE
In riferimento alla vs. circolare n. 137/09 il distributore mi fornisce i DVD (non allegati a riviste) come per esempio “Last minute Cartoons” (977197139594590601) con la seguente scritta: IVA assolta dall’editore art. 74 DPR 633/72 . Devo emettere lo scontrino fiscale? Se sì, allora il distributore mi deve fare una fattura diversa da quella dell’estratto conto?

L.C. - S. Mauro Pascoli (FC)

Non conosco il prodotto citato, comunque l’art. 74 del DPR 633/72 è applicabile soltanto ai prodotti editoriali. Il bene che ha ricevuto dal distributore è, comunque, presente sul sito www.webinforiv.it, e il suo distributore nazionale è Parrini e, pertanto, rientra nella categoria anzidetta e va bene la dicitura indicata sulla pubblicazione (togliere in bolla) e quindi può essere trasmessa dal Distributore Locale con bolla di Consegna. Diversamente il prodotto dovrebbe essere fatturato a parte e conseguentemente ceduto con scontrino fiscale.

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