Risponde
Astrid Dalla Rovere consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
UN PROGETTO
INTERESSANTE
Un edicolante di Milano si trova nella
situazione di dover spostare il suo
chiosco, in ragione dei prossimi lavori
stradali che verranno compiuti nella zona
ove attualmente si trova la sua edicola.
Desidera quindi investire nel rifacimento
dell’attuale chiosco, allargandolo
e cogliendo l’occasione anche di ampliare
la propria attività. A tal fine ci chiede
alcune informazioni in merito alla possibilità
di ottenere una licenza bar.
Lettera firmata
Gentile lettore, come lei stesso ha intuito,
l’autorizzazione per la vendita di quotidiani
e periodici è diversa e autonoma rispetto
all’autorizzazione per l’esercizio
di un’attività di bar.
Certo è che le due attività possono essere
svolte dal medesimo soggetto, non essendovi
alcuna preclusione normativa, ma vi
sono due iter diversi a seconda che, il soggetto
possieda già la licenza bar e voglia ottenere
quella per la vendita di quotidiani e
periodici (sarà possibile solo nella forma
di punto vendita non esclusivo), rispetto
al caso inverso in cui, sia in possesso di
autorizzazione come punto vendita esclusivo
(come nel caso esposto dal lettore) e
voglia ottenere quella per l’attività di bar.
L’art. 2 punto c) del D.Lgs. 170/01 prevede, infatti, che i bar possano essere autorizzati
all’esercizio di un punto vendita
non esclusivo; mentre, se il soggetto è già
titolare di autorizzazione come punto
vendita esclusivo, l’art. 2 comma 3 della
DCR Lombardia 549/2002 prevede che
“L’attività di vendita e di diffusione della stampa
quotidiana e periodica in forma esclusiva
deve essere effettuata con modalità ed in locali
separati rispetto ad eventuali altre attività
commerciali e di servizi ad essa contigui.”
Quindi, il titolare di un punto vendita
esclusivo, che intende richiedere una licenza
bar, dovrà presentare la domanda
al Comune oppure acquistarla da privati
(facendo però attenzione di essere in
possesso di tutti i requisiti per ottenere
poi il subentro) ed esercitare le due attività
in locali separati così come separata
dovrà essere la contabilità e diverso il regime
fiscale applicato.
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Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
UN MESSAGGIO CHE DESTA SOSPETTI
A volte il distributore ci avvisa con il
seguente messaggio sotto la bolla
“non telefonate in agenzia per variazioni
o rifornimenti per la pubblicazione.…..
dato che ci sono stati tagli dall’editore”.
Il distributore può opporsi alla
mia richiesta di visionare le forniture
degli editori per confrontare quanto
detto sulla bolla?
In caso ci fosse qualche anomalia che
testimonia la non veridicità, chiamo la
Polizia o lo denuncio? Grazie.
U.L. - Napoli
Di regola non credo ci sia nulla di male
nel contattare – magari attraverso il proprio
rappresentante sindacale – un distributore
locale per rendersi conto del numero
di copie di una data pubblicazione
inviate dall’editore. Ciò, nell’ottica di
una leale e corretta collaborazione tra le
parti del rapporto, si verifica abbastanza
spesso in diverse piazze, con risultati
soddisfacenti.
Se ciò è vero ritengo, però, che non si possa
imporre al distributore locale di visionare
le forniture degli editori: si tratta, infatti,
di documenti che attengono ai rapporti interni
tra editore e distributore, per cui non
si può pretendere siano resi pubblici.
Tanto premesso resta, però, fermo il generale
obbligo di predisporre adeguati
piani di vendita, al fine di perseguire, nel
rispetto dell’autonomia di ogni singola
impresa editoriale o di distribuzione, gli
obiettivi di ottimizzazione nella vendita
dei giornali quotidiani e periodici e di rispetto
delle esigenze diffusionali dei singoli
punti vendita.
Al riguardo, è bene richiamare quanto
prevede l’Accordo Nazionale che, all’art.
10, attribuisce agli editori e ai distributori
nazionali il compito di determinare
“autonomamente la fornitura da inviare in sede
locale per soddisfare le esigenze diffusionali
dei singoli punti vendita, compatibilmente
con le esigenze di economicità dell’azienda
stessa, utilizzando oltre i dati del fornito anche
quelli di resa ove possibile comunicati dall’impresa
di distribuzione locale”; e, sempre al
medesimo articolo, prevede che l’attività
di distribuzione locale debba svolgersi
“assicurando la migliore diffusione dei prodotti,
anche attraverso autonomi interventi
durante il periodo della vendita del prodotto
stesso, in modo da massimizzare le vendite e
contenere il numero delle copie invendute e
ottimizzare i punti di vendita esauriti, coerentemente
con le indicazioni editoriali di commercializzazione,
tenuto conto anche dei dati
storici e statistici del singolo punto vendita”. |