Risponde Astrid Dalla Rovere consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

UN PROGETTO INTERESSANTE
Un edicolante di Milano si trova nella situazione di dover spostare il suo chiosco, in ragione dei prossimi lavori stradali che verranno compiuti nella zona ove attualmente si trova la sua edicola. Desidera quindi investire nel rifacimento dell’attuale chiosco, allargandolo e cogliendo l’occasione anche di ampliare la propria attività. A tal fine ci chiede alcune informazioni in merito alla possibilità di ottenere una licenza bar.

Lettera firmata

Gentile lettore, come lei stesso ha intuito, l’autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici è diversa e autonoma rispetto all’autorizzazione per l’esercizio di un’attività di bar. Certo è che le due attività possono essere svolte dal medesimo soggetto, non essendovi alcuna preclusione normativa, ma vi sono due iter diversi a seconda che, il soggetto possieda già la licenza bar e voglia ottenere quella per la vendita di quotidiani e periodici (sarà possibile solo nella forma di punto vendita non esclusivo), rispetto al caso inverso in cui, sia in possesso di autorizzazione come punto vendita esclusivo (come nel caso esposto dal lettore) e voglia ottenere quella per l’attività di bar. L’art. 2 punto c) del D.Lgs. 170/01 prevede, infatti, che i bar possano essere autorizzati all’esercizio di un punto vendita non esclusivo; mentre, se il soggetto è già titolare di autorizzazione come punto vendita esclusivo, l’art. 2 comma 3 della DCR Lombardia 549/2002 prevede che “L’attività di vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigui.”
Quindi, il titolare di un punto vendita esclusivo, che intende richiedere una licenza bar, dovrà presentare la domanda al Comune oppure acquistarla da privati (facendo però attenzione di essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere poi il subentro) ed esercitare le due attività in locali separati così come separata dovrà essere la contabilità e diverso il regime fiscale applicato.


Risponde Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

UN MESSAGGIO CHE DESTA SOSPETTI
A volte il distributore ci avvisa con il seguente messaggio sotto la bolla “non telefonate in agenzia per variazioni o rifornimenti per la pubblicazione.….. dato che ci sono stati tagli dall’editore”. Il distributore può opporsi alla mia richiesta di visionare le forniture degli editori per confrontare quanto detto sulla bolla? In caso ci fosse qualche anomalia che testimonia la non veridicità, chiamo la Polizia o lo denuncio? Grazie.

U.L. - Napoli

Di regola non credo ci sia nulla di male nel contattare – magari attraverso il proprio rappresentante sindacale – un distributore locale per rendersi conto del numero di copie di una data pubblicazione inviate dall’editore. Ciò, nell’ottica di una leale e corretta collaborazione tra le parti del rapporto, si verifica abbastanza spesso in diverse piazze, con risultati soddisfacenti.
Se ciò è vero ritengo, però, che non si possa imporre al distributore locale di visionare le forniture degli editori: si tratta, infatti, di documenti che attengono ai rapporti interni tra editore e distributore, per cui non si può pretendere siano resi pubblici.
Tanto premesso resta, però, fermo il generale obbligo di predisporre adeguati piani di vendita, al fine di perseguire, nel rispetto dell’autonomia di ogni singola impresa editoriale o di distribuzione, gli obiettivi di ottimizzazione nella vendita dei giornali quotidiani e periodici e di rispetto delle esigenze diffusionali dei singoli punti vendita.
Al riguardo, è bene richiamare quanto prevede l’Accordo Nazionale che, all’art. 10, attribuisce agli editori e ai distributori nazionali il compito di determinare “autonomamente la fornitura da inviare in sede locale per soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti vendita, compatibilmente con le esigenze di economicità dell’azienda stessa, utilizzando oltre i dati del fornito anche quelli di resa ove possibile comunicati dall’impresa di distribuzione locale”; e, sempre al medesimo articolo, prevede che l’attività di distribuzione locale debba svolgersi “assicurando la migliore diffusione dei prodotti, anche attraverso autonomi interventi durante il periodo della vendita del prodotto stesso, in modo da massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute e ottimizzare i punti di vendita esauriti, coerentemente con le indicazioni editoriali di commercializzazione, tenuto conto anche dei dati storici e statistici del singolo punto vendita”.

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