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Risponde
Irene Romoli consulente legale
per le strutture SNAG
di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria,
Emilia, Toscana |
DOPO TRENT’ANNI
SI SCOPRE
CHE IL SUOLO,
INVECE CHE PUBBLICO,
È PRIVATO
Ho rilevato, ormai più di dieci anni
fa, un chiosco quasi storico che
credevo fosse ubicato su suolo di proprietà
comunale e, quindi, su suolo
pubblico. Infatti, sull’atto di compravendita,
effettuato presso il notaio e
regolarmente registrato, risulta il trasferimento
della concessione del suolo
pubblico. Successivamente, il Comune
ha effettuato le volture, a mio
nome, delle concessioni e, anche su
queste, il Comune risulta come proprietario
del suolo. Infine, come anche
da indicazioni di Azienda Edicola,
mi sono premurato di accatastare il
chiosco e, naturalmente, anche sul
certificato rilasciato dal catasto, il Comune
risulta titolare del suolo.
E ora il colpo di scena: trascorsi appunto
dieci anni (e aggiungo io, dopo
più di vent’anni trascorsi con il precedente
edicolante!), il Comune mi invia
una raccomandata dove mi comunica,
come se niente fosse, che “l’Amministrazione
comunale sta predisponendo
il provvedimento di modifica
della concessione di occupazione di
suolo pubblico in quanto su detto
provvedimento è stato erroneamente
concesso suolo pubblico anziché suolo
privato gravato di servitù di pubblico
passaggio essendo la proprietà
di…” e inoltre mi comunica la revoca della concessione per l’occupazione
per due vetrine espositive in quanto
la proprietà non acconsente al mantenimento
delle stesse.
Finita? Manco per idea!
Si fa subito vivo il nuovo proprietario
il quale mi richiede un affitto per il
suolo su cui poggia il mio chiosco,
quantificato in 600 euro mensili (per
setti metri quadri di suolo calpestabile,
in quanto il chiosco è di mia proprietà)
e mi intima di rimuovere le
vetrine espositive (…).
Ora permettetemi alcune domande:
- Può il Comune, dopo tutto questo
tempo, “svegliarsi” e parlare di annullamento
di autorizzazione? Al
momento dell’acquisto sono dunque
stato “tratto in inganno” perché
se l’avessi saputo, avrei anche potuto
non concludere.
- Devo sottostare alla doppia imposizione
del pagamento della COSAP
e dell’affitto del suolo al proprietario
che risulta, a dir poco, esoso?
Mi sento come un naufrago in una
barca alla deriva in cui non faccio a
tempo a riparare una falla che se ne
apre un’altra e quindi, confido in voi
per una vostra cortese risposta, prima
di adottare una soluzione drastica cui
non voglio neppure pensare.
P.G. - Firenze
Gentile Lettore, il suo caso coinvolge
numerosi istituti giuridici, e non appare
semplice esporre una soluzione in
poche parole.
Innanzitutto, stabiliamo dei punti fermi: positiva è la notizia che il suolo su
cui poggia il chiosco è stato definito
“pubblico” nell’atto di compravendita,
redatto avanti a un notaio e regolarmente
trascritto (se non interpreto male
il termine “registrato”). Positiva è inoltre la notizia circa la definizione
del suolo come “pubblico”
che il medesimo Comune ha scritto
nelle volture delle concessioni: il Comune
appare dunque convinto, almeno
in passato, di essere proprietario
del suolo e destinatario della COSAP,
peraltro da lei regolarmente pagata.
In linea di principio si deve dire che la
regolare trascrizione degli atti, come
per esempio la compravendita, ha come
effetto giuridico l’opponibilità a terzi
soggetti dell’efficacia degli atti stessi.
Altra positiva valutazione delle circostanze
esposte è quella relativa alla
buona fede del suo comportamento,
prolungatasi per oltre dieci anni, nella
consapevolezza della pubblicità del
suolo pubblico e nell’assenza di contestazioni
da parte del Comune che, anzi,
ha contribuito alla formazione di tale
buona fede non solo accettando la
COSAP, ma anche procedendo alle
volture della concessione.
Effettivamente, dunque, lei mi pare
tratto in inganno dal Comune; pertanto il comportamento della Pubblica
Amministrazione è sicuramente censurabile
e oggetto di possibile ricorso
all’Autorità Giudiziaria, in relazione all’annullamento dell’autorizzazione,
così come al pagamento della COSAP,
sia per il futuro che per il passato.
Per quanto riguarda i rapporti con il
privato proprietario, anche in questo
caso deve valere la sua buona fede,
gentile lettore, alimentata dal silenzio
del medesimo per oltre dieci anni.
È probabile che si siano verificate circostanze
a lei sconosciute, per le quali
il suolo in questione sia stato conteso
tra il Comune e l’attuale privato proprietario,
e che adesso lei si trovi vittima
di tale contenzioso, perdurato dieci
anni e risoltosi a favore del privato.
In ogni caso, la prima cosa da fare è sicuramente
quella di contattare il Comune
e il privato proprietario chiedendo
un incontro “a tre” per chiarire la situazione:
nell’ipotesi di esito negativo, sarà
indispensabile rintracciare il notaio che
ha curato la compravendita, illustrargli
la situazione ed eventualmente affidarsi
a un legale laddove si configuri l’opportunità
di un’azione giudiziaria.
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Risponde Dario
De Vitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise |
PROBABILE APERTURA
DI UN’ALTRA EDICOLA
Ho un’edicola/cartoleria nel paese
dove vivo che conta circa 5.800 abitanti. Ho saputo, da poco, dell’imminente
apertura di un’altra edicola sempre
nello stesso paese. Sulla vostra rivista
ho letto che, relativamente alla
regolamentazione per l’apertura di
nuove rivendite di giornali, è necessario
fare riferimento alla normativa regionale.
Sul sito della Regione Abruzzo,
ho trovato come riferimento la L. R.
101 del 18/12/1990 in cui, all’art. 2, si afferma
che i Comuni devono predisporre
appositi piani di localizzazione dei
punti vendita. Così mi sono recata in
Comune e mi hanno detto che non è
stato redatto alcun piano.
Come devo comportarmi? A chi devo
rivolgermi per avere chiarimenti?
Ringrazio per la collaborazione e spero
in una vostra immediata risposta.
M.B. - Fossacesia (CH)
Gentile Lettore,
in relazione al quesito formulato, al fine
di rispondere con una certa precisione,
sarebbero necessari alcuni chiarimenti:
a) il nuovo punto vendita è esclusivo
(e cioè è una rivendita che vende
esclusivamente quotidiani e periodici)
o non esclusivo (es. bar, cartoleria,
libreria, ecc.. che vende anche
quotidiani ovvero periodici)?
b) Si trova in una frazione o circoscrizione
del comune diversa da quella
in cui è localizzato il suo punto vendita?
c) Il piano di localizzazione non è mai
stato redatto o ne esiste uno, per così
dire, vecchio?
Supponiamo che il nuovo punto vendita
sia un esclusivo (edicola).
La normativa regionale da lei citata è
in un certo senso “superata” dal successivo
decreto legislativo n. 170 del
2001, che ha regolato a livello nazionale
il sistema di diffusione della stampa,
e anche dalla riforma del titolo V della
Costituzione, che ha demandato alle
Regioni la disciplina del settore commercio.
Peraltro osservo che la materia
dovrebbe essere disciplinata da una
nuova normativa regionale che è in
corso di approvazione da parte della
regione Abruzzo.
L’art. 3, commi 1, 2 e 6, del 170 prevede
che:
“1. Il sistema di vendita della stampa
quotidiana e periodica si articola, su
tutto il territorio nazionale, in punti
vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta
al rilascio di autorizzazione da parte
dei comuni, anche a carattere stagionale,
con le eccezioni di cui all’articolo 3.
Per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione
è rilasciata nel rispetto dei
piani comunali di localizzazione di cui
all’articolo 6.
6. Il rilascio dell’autorizzazione, anche a
carattere stagionale, per i punti di vendita
esclusivi e per quelli non esclusivi
deve avvenire in ragione della densità
della popolazione, delle caratteristiche
urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità
delle vendite di quotidiani e periodici
negli ultimi due anni, delle condizioni
di accesso, nonché dell’esistenza
di altri punti vendita non esclusivi.”
Il successivo art. 6, comma 3, prevede
che:
“3. In assenza del piano, di cui al comma
1, qualora nel territorio del comune
o di una frazione di comune non esistano
punti di vendita, l’autorizzazione
alla vendita può essere rilasciata anche
a esercizi diversi da quelli menzionati
nel presente decreto.
Dalle norme sopra richiamate discende
che il Comune non dovrebbe rilasciare
un’autorizzazione per punto vendita
esclusivo in assenza del piano di localizzazione
fatta eccezione per le ipotesi
di cui al terzo comma dell’art. 6 e cioè
fatta eccezione per il caso in cui nel territorio
del comune o di una frazione di
comune non esistano punti di vendita”.
In ogni caso il Comune rilascerà l’autorizzazione
dopo aver eseguito una adeguata
istruttoria tenuto conto della densità
della popolazione, delle caratteristiche
urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità
delle vendite di quotidiani e periodici
negli ultimi due anni, delle condizioni
di accesso, nonché dell’esistenza di
altri punti vendita non esclusivi.
È ovvio che una autorizzazione che risultasse
rilasciata in violazione del decreto
170 sarebbe illegittima per violazione
di legge e, quindi, annullabile ricorrendo
al TAR competente; l’autorizzazione
potrebbe, poi, essere invalidata
per difetto di istruttoria o difetto di
motivazione laddove il Comune non
avesse svolto alcuna istruttoria sulla
densità o sulle caratteristiche del territorio
o sull’andamento delle vendite,
ecc. o non avesse motivato adeguatamente
sul punto.
In termini pratici le consiglio di formulare
un’istanza di accesso al Comune
per prendere visione ed estrarre copia
dell’autorizzazione del suo collega e di
tutti gli atti istruttori del procedimento
e di contattare un legale specializzato in
materia per valutare l’opportunità di fare
ricorso al TAR Abruzzo. Per ulteriori
informazioni non esiti a contattarci.
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Risponde
Astrid Dalla Rovere consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
CHIUSURA
DOMENICALE
G.C. di Carate Brianza gestisce
un’edicola da qualche anno con
chiusura domenicale ogni quindici
giorni e chiede se ha la facoltà di
chiudere tutte le domeniche garantendo
in zona un servizio di copertura
per la vendita di quotidiani e periodici
per il giorno di chiusura.
L’art. 3 dell’Accordo Nazionale prevede
che “le chiusure domenicali possono essere
esercitate con cadenza quattordicinale” e
ciò significa che lei ha il diritto di tenere
chiusa la sua edicola il giorno della domenica
ogni 14 giorni come sta già facendo.
Il fatto che lei possa garantire la
copertura domenicale non è sufficiente
per derogare a tale norma e, pur comprendendo
il suo desiderio di godere
del riposo domenicale, spiace doverle
rispondere che ciò, nel rispetto dell’Accordo
Nazionale, non è possibile.
COME REGOLARSI
IN CASO DI MALATTIA
Un edicolante di Cremona, che insieme
ad altri due soci gestisce
due chioschi-edicola, lamenta la difficoltà
di mantenere l’apertura per entrambi
gli esercizi per le 12 ore giornaliere
previste e chiede se, in caso di
malattia di uno dei soci, sia possibile
chiudere un punto vendita.
Come lei stesso scrive, l’art. 3 dell’Accordo
Nazionale prevede che “l’orario
di funzionamento dei punti vendita esclusivi
non deve essere inferiore alle 12 ore
giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno
sino alle ore 13 della domenica”
È chiaro che, in caso di malattia di un
socio, è possibile, comunicandolo immediatamente
al distributore locale,
non aprire il punto vendita esponendo
anche il cartello giustificativo.
Si tratta a questo punto di vedere di
quanti giorni è la malattia del socio e
quindi, se è solo di qualche giorno o di
una settimana è sufficiente inviare il
certificato medico alla Commissione
provinciale di competenza (Commissione
agibilità rete di vendita) avendo
cura altresì di inviarlo anche al distributore
locale che viene così avvertito;
se invece si tratta di una malattia che
potrebbe protrarsi anche per alcuni
mesi, allora sarà opportuno chiedere,
presso l’Ufficio edicole del Comune, la
sospensione della licenza di sei mesi
potendo poi riaprire il punto vendita
non appena il socio si sarà rimesso. In
merito si ricordi che, decorso un anno
dalla richiesta di sospensione, senza
che la licenza sia stata riattivata, il Comune
procederà, previa comunicazione,
a emettere un provvedimento di
decadenza della licenza.
IL DISTRIBUTORE
IMPONE
Un edicolante di Marostica lamenta
il fatto che, all’inizio del periodo
estivo, il distributore locale gli invia
moltissime riviste di enigmistica
creandogli notevoli disagi sia per l’esposizione
che per la resa. Ci chiede
se ciò sia legittimo e se eventualmente sia possibile trovare un accordo
con il distributore per limitare il
rifornimento di alcune tipologie di
periodici.
La legge prevede il principio della parità
di trattamento e che, quindi, nell’attività
di vendita di quotidiani e periodici,
i punti di vendita debbano assicurare
uguale trattamento a tutte le
testate.
Ciò significa che l’edicolante non ha la
possibilità di decidere quale prodotto
editoriale mettere in vendita e tantomeno
può accordarsi con il distributore
locale in tal senso perché, altrimenti, verrebbe violata la norma di legge sopra
richiamata.
Ciò che invece è possibile fare è di cercare,
con il distributore locale, un accordo
sul quantitativo di prodotto che
viene consegnato al suo punto vendita
e chiedere, quindi, un’adeguata fornitura
di quello alto-vendente e una minima
(anche di una sola copia) di ciò
che il cliente non acquista.
In tal modo verrebbe garantito il rispetto
del principio normativo e limitato,
in parte, il disagio nel dover
esporre tutto quanto le viene consegnato
e per la resa di quanto rimasto
invenduto.
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Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
IL DISTRIBUTORE
VUOLE 500 EURO
PER IL TRASPORTO
Siamo una tabaccheria nel trapanese.
Da un paio di anni siamo in
possesso di una licenza per la vendita
“non esclusiva” di quotidiani e riviste
ma non abbiamo mai iniziato
l’attività di vendita in quanto, una
delle ditte distributrici, avvalendosi
del fatto che si tratta di licenza “non
esclusiva”, ci ha chiesto di “partecipare
alle spese di trasporto” per un
importo di circa 500 euro mensili.
Vorremmo sapere se la richiesta è lecita.
È inoltre importante sottolineare che
la nostra è una zona completamente
scoperta dato che le edicole più vicine
distano almeno 500 metri. Siamo sicuri
di una vostra risposta e per questo
vi ringraziamo.
Ditta I. - Trapani
L’Accordo Nazionale sulla vendita dei
giornali quotidiani e periodici, all’art.
10, vieta al distributore locale di pretendere
qualsiasi compenso per l’attività
di trasporto, salvo che sussistano
consuetudini dettate da particolari e
oggettive difficoltà di accesso al punto
vendita.
L’Accordo Nazionale, però, come noto,
non è applicabile ai punti vendita non
esclusivi, per i quali dunque non vale
il divieto di richiedere dei costi di trasporto.
Trovandoci quindi al di fuori dell’Accordo,
i rapporti tra la vostra rivendita
e il distributore vanno regolati esclusivamente
dai principi civilistici che prevedono,
quale principio generale, la libertà
di determinare liberamente il
contenuto del contratto (nel vostro caso,
un rapporto di fornitura) da stipulare.
La richiesta del distributore locale,
dunque, di per sé non può essere considerata
illecita.
IL DISTRIBUTORE HA
SOSPESO LE FORNITURE
Nella risposta alla mia lettera pubblicata
su Azienda Edicola n.
1/2009 a pag.61/62 l’avvocato Di Biase
voleva capire bene cosa fosse successo
all’edicola di mia madre, ossia il
motivo per cui l’agenzia di distribuzione
della zona aveva sospeso le forniture.
Ecco spiegato: la titolare trattenne 180
euro su un totale di 1.080 euro per un
accumulo di mancanze non accreditate:
differenza resa, rese non ritirate,
ecc. Ma se la titolare avesse anche ceduto
non sarebbe finita lì. Perché la
vera causa è l’aver sempre denunciato
e fatto pubblicare su Azienda Edicola
gli errori del distributore. Aggiungo
inoltre che, per la sospensione delle
forniture, l’edicolante non fu avvisata
in tempo utile. Ci sono gli estremi per
far riattivare la rivendita e chiedere
un risarcimento? Grazie.
A.T. - Caserta
Per avviare utilmente un’azione volta
a far riattivare la rivendita, e a ottenere
il risarcimento dei danni, bisognerebbe
avere la prova che il comportamento
che ha dato origine alla sospensione
(mi riferisco alla trattenuta di 180 euro
operata dal rivenditore) fosse legittimo
e, quindi, che il distributore locale ha
sospeso illegittimamente la rivendita.
In altre parole, il rivenditore deve essere
in grado di potere dimostrare, per
esempio, di aver effettivamente restituito
quei giornali che invece il distributore
non ha contabilizzato, o che
non gli siano stati consegnati quei
giornali che il distributore dice di aver
consegnato, ecc…
Tirando le somme, per chiedere al giudice
la riattivazione e il risarcimento
del danno bisogna dare la prova dell’illegittimità
della richiesta di pagamento
di 1.080 euro.
Per quel che riguarda la normativa derivante
dall’Accordo Nazionale, la
questione è diversa, in quanto l’art. 10
– in applicazione dei generali principi civilistici di buona fede e correttezza
nell’esecuzione dei rapporti contrattuali
(come tali valevoli anche davanti
a un giudice) – prevede che il distributore
locale deve informare “in tempo
utile i rivenditori soggetti a eventuale sospensione
delle forniture delle pubblicazioni,
motivandone le ragioni”.
Da tale previsione si ricava che il distributore
locale, in caso di sospensione
- anche se nel merito legittima - è
comunque tenuto:
a) a informare preventivamente il rivenditore,
entro un congruo lasso di
tempo;
b) a motivare espressamente le ragioni
della sospensione.
La violazione di tali obblighi può essere
denunciata mediante un ricorso davanti
all’Organo di Conciliazione e Garanzia.
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