Risponde Irene Romoli consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta, Piemonte Liguria, Emilia, Toscana

DOPO TRENT’ANNI SI SCOPRE CHE IL SUOLO, INVECE CHE PUBBLICO, È PRIVATO

Ho rilevato, ormai più di dieci anni fa, un chiosco quasi storico che credevo fosse ubicato su suolo di proprietà comunale e, quindi, su suolo pubblico. Infatti, sull’atto di compravendita, effettuato presso il notaio e regolarmente registrato, risulta il trasferimento della concessione del suolo pubblico. Successivamente, il Comune ha effettuato le volture, a mio nome, delle concessioni e, anche su queste, il Comune risulta come proprietario del suolo. Infine, come anche da indicazioni di Azienda Edicola, mi sono premurato di accatastare il chiosco e, naturalmente, anche sul certificato rilasciato dal catasto, il Comune risulta titolare del suolo.
E ora il colpo di scena: trascorsi appunto dieci anni (e aggiungo io, dopo più di vent’anni trascorsi con il precedente edicolante!), il Comune mi invia una raccomandata dove mi comunica, come se niente fosse, che “l’Amministrazione comunale sta predisponendo il provvedimento di modifica della concessione di occupazione di suolo pubblico in quanto su detto provvedimento è stato erroneamente concesso suolo pubblico anziché suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio essendo la proprietà di…” e inoltre mi comunica la revoca della concessione per l’occupazione per due vetrine espositive in quanto la proprietà non acconsente al mantenimento delle stesse.
Finita? Manco per idea!
Si fa subito vivo il nuovo proprietario il quale mi richiede un affitto per il suolo su cui poggia il mio chiosco, quantificato in 600 euro mensili (per setti metri quadri di suolo calpestabile, in quanto il chiosco è di mia proprietà) e mi intima di rimuovere le vetrine espositive (…).
Ora permettetemi alcune domande:

  • Può il Comune, dopo tutto questo tempo, “svegliarsi” e parlare di annullamento di autorizzazione? Al momento dell’acquisto sono dunque stato “tratto in inganno” perché se l’avessi saputo, avrei anche potuto non concludere.
  • Devo sottostare alla doppia imposizione del pagamento della COSAP e dell’affitto del suolo al proprietario che risulta, a dir poco, esoso? Mi sento come un naufrago in una barca alla deriva in cui non faccio a tempo a riparare una falla che se ne apre un’altra e quindi, confido in voi per una vostra cortese risposta, prima di adottare una soluzione drastica cui non voglio neppure pensare.

P.G. - Firenze

Gentile Lettore, il suo caso coinvolge numerosi istituti giuridici, e non appare semplice esporre una soluzione in poche parole.
Innanzitutto, stabiliamo dei punti fermi: positiva è la notizia che il suolo su cui poggia il chiosco è stato definito “pubblico” nell’atto di compravendita, redatto avanti a un notaio e regolarmente trascritto (se non interpreto male il termine “registrato”). Positiva è inoltre la notizia circa la definizione del suolo come “pubblico” che il medesimo Comune ha scritto nelle volture delle concessioni: il Comune appare dunque convinto, almeno in passato, di essere proprietario del suolo e destinatario della COSAP, peraltro da lei regolarmente pagata.
In linea di principio si deve dire che la regolare trascrizione degli atti, come per esempio la compravendita, ha come effetto giuridico l’opponibilità a terzi soggetti dell’efficacia degli atti stessi.
Altra positiva valutazione delle circostanze esposte è quella relativa alla buona fede del suo comportamento, prolungatasi per oltre dieci anni, nella consapevolezza della pubblicità del suolo pubblico e nell’assenza di contestazioni da parte del Comune che, anzi, ha contribuito alla formazione di tale buona fede non solo accettando la COSAP, ma anche procedendo alle volture della concessione.
Effettivamente, dunque, lei mi pare tratto in inganno dal Comune; pertanto il comportamento della Pubblica Amministrazione è sicuramente censurabile e oggetto di possibile ricorso all’Autorità Giudiziaria, in relazione all’annullamento dell’autorizzazione, così come al pagamento della COSAP, sia per il futuro che per il passato.
Per quanto riguarda i rapporti con il privato proprietario, anche in questo caso deve valere la sua buona fede, gentile lettore, alimentata dal silenzio del medesimo per oltre dieci anni. È probabile che si siano verificate circostanze a lei sconosciute, per le quali il suolo in questione sia stato conteso tra il Comune e l’attuale privato proprietario, e che adesso lei si trovi vittima di tale contenzioso, perdurato dieci anni e risoltosi a favore del privato. In ogni caso, la prima cosa da fare è sicuramente quella di contattare il Comune e il privato proprietario chiedendo un incontro “a tre” per chiarire la situazione: nell’ipotesi di esito negativo, sarà indispensabile rintracciare il notaio che ha curato la compravendita, illustrargli la situazione ed eventualmente affidarsi a un legale laddove si configuri l’opportunità di un’azione giudiziaria.



Risponde Dario
De Vitofranceschi

consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise

PROBABILE APERTURA DI UN’ALTRA EDICOLA
Ho un’edicola/cartoleria nel paese dove vivo che conta circa 5.800 abitanti. Ho saputo, da poco, dell’imminente apertura di un’altra edicola sempre nello stesso paese. Sulla vostra rivista ho letto che, relativamente alla regolamentazione per l’apertura di nuove rivendite di giornali, è necessario fare riferimento alla normativa regionale. Sul sito della Regione Abruzzo, ho trovato come riferimento la L. R. 101 del 18/12/1990 in cui, all’art. 2, si afferma che i Comuni devono predisporre appositi piani di localizzazione dei punti vendita. Così mi sono recata in Comune e mi hanno detto che non è stato redatto alcun piano. Come devo comportarmi? A chi devo rivolgermi per avere chiarimenti? Ringrazio per la collaborazione e spero in una vostra immediata risposta.

M.B. - Fossacesia (CH)

Gentile Lettore,
in relazione al quesito formulato, al fine di rispondere con una certa precisione, sarebbero necessari alcuni chiarimenti:
a) il nuovo punto vendita è esclusivo (e cioè è una rivendita che vende esclusivamente quotidiani e periodici) o non esclusivo (es. bar, cartoleria, libreria, ecc.. che vende anche quotidiani ovvero periodici)?
b) Si trova in una frazione o circoscrizione del comune diversa da quella in cui è localizzato il suo punto vendita?
c) Il piano di localizzazione non è mai stato redatto o ne esiste uno, per così dire, vecchio?

Supponiamo che il nuovo punto vendita sia un esclusivo (edicola).
La normativa regionale da lei citata è in un certo senso “superata” dal successivo decreto legislativo n. 170 del 2001, che ha regolato a livello nazionale il sistema di diffusione della stampa, e anche dalla riforma del titolo V della Costituzione, che ha demandato alle Regioni la disciplina del settore commercio. Peraltro osservo che la materia dovrebbe essere disciplinata da una nuova normativa regionale che è in corso di approvazione da parte della regione Abruzzo.

L’art. 3, commi 1, 2 e 6, del 170 prevede che:
“1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all’articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all’articolo 6.
6. Il rilascio dell’autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi.”

Il successivo art. 6, comma 3, prevede che:
“3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l’autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche a esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.
Dalle norme sopra richiamate discende che il Comune non dovrebbe rilasciare un’autorizzazione per punto vendita esclusivo in assenza del piano di localizzazione fatta eccezione per le ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 6 e cioè fatta eccezione per il caso in cui nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita”.

In ogni caso il Comune rilascerà l’autorizzazione dopo aver eseguito una adeguata istruttoria tenuto conto della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
È ovvio che una autorizzazione che risultasse rilasciata in violazione del decreto 170 sarebbe illegittima per violazione di legge e, quindi, annullabile ricorrendo al TAR competente; l’autorizzazione potrebbe, poi, essere invalidata per difetto di istruttoria o difetto di motivazione laddove il Comune non avesse svolto alcuna istruttoria sulla densità o sulle caratteristiche del territorio o sull’andamento delle vendite, ecc. o non avesse motivato adeguatamente sul punto.
In termini pratici le consiglio di formulare un’istanza di accesso al Comune per prendere visione ed estrarre copia dell’autorizzazione del suo collega e di tutti gli atti istruttori del procedimento e di contattare un legale specializzato in materia per valutare l’opportunità di fare ricorso al TAR Abruzzo. Per ulteriori informazioni non esiti a contattarci.


Risponde Astrid Dalla Rovere consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

CHIUSURA DOMENICALE
G.C. di Carate Brianza gestisce un’edicola da qualche anno con chiusura domenicale ogni quindici giorni e chiede se ha la facoltà di chiudere tutte le domeniche garantendo in zona un servizio di copertura per la vendita di quotidiani e periodici per il giorno di chiusura.

L’art. 3 dell’Accordo Nazionale prevede che “le chiusure domenicali possono essere esercitate con cadenza quattordicinale” e ciò significa che lei ha il diritto di tenere chiusa la sua edicola il giorno della domenica ogni 14 giorni come sta già facendo. Il fatto che lei possa garantire la copertura domenicale non è sufficiente per derogare a tale norma e, pur comprendendo il suo desiderio di godere del riposo domenicale, spiace doverle rispondere che ciò, nel rispetto dell’Accordo Nazionale, non è possibile.

COME REGOLARSI IN CASO DI MALATTIA
Un edicolante di Cremona, che insieme ad altri due soci gestisce due chioschi-edicola, lamenta la difficoltà di mantenere l’apertura per entrambi gli esercizi per le 12 ore giornaliere previste e chiede se, in caso di malattia di uno dei soci, sia possibile chiudere un punto vendita.

Come lei stesso scrive, l’art. 3 dell’Accordo Nazionale prevede che “l’orario di funzionamento dei punti vendita esclusivi non deve essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno sino alle ore 13 della domenica”
È chiaro che, in caso di malattia di un socio, è possibile, comunicandolo immediatamente al distributore locale, non aprire il punto vendita esponendo anche il cartello giustificativo.
Si tratta a questo punto di vedere di quanti giorni è la malattia del socio e quindi, se è solo di qualche giorno o di una settimana è sufficiente inviare il certificato medico alla Commissione provinciale di competenza (Commissione agibilità rete di vendita) avendo cura altresì di inviarlo anche al distributore locale che viene così avvertito; se invece si tratta di una malattia che potrebbe protrarsi anche per alcuni mesi, allora sarà opportuno chiedere, presso l’Ufficio edicole del Comune, la sospensione della licenza di sei mesi potendo poi riaprire il punto vendita non appena il socio si sarà rimesso. In merito si ricordi che, decorso un anno dalla richiesta di sospensione, senza che la licenza sia stata riattivata, il Comune procederà, previa comunicazione, a emettere un provvedimento di decadenza della licenza.

IL DISTRIBUTORE IMPONE
Un edicolante di Marostica lamenta il fatto che, all’inizio del periodo estivo, il distributore locale gli invia moltissime riviste di enigmistica creandogli notevoli disagi sia per l’esposizione che per la resa. Ci chiede se ciò sia legittimo e se eventualmente sia possibile trovare un accordo con il distributore per limitare il rifornimento di alcune tipologie di periodici.

La legge prevede il principio della parità di trattamento e che, quindi, nell’attività di vendita di quotidiani e periodici, i punti di vendita debbano assicurare uguale trattamento a tutte le testate.
Ciò significa che l’edicolante non ha la possibilità di decidere quale prodotto editoriale mettere in vendita e tantomeno può accordarsi con il distributore locale in tal senso perché, altrimenti, verrebbe violata la norma di legge sopra richiamata.
Ciò che invece è possibile fare è di cercare, con il distributore locale, un accordo sul quantitativo di prodotto che viene consegnato al suo punto vendita e chiedere, quindi, un’adeguata fornitura di quello alto-vendente e una minima (anche di una sola copia) di ciò che il cliente non acquista.
In tal modo verrebbe garantito il rispetto del principio normativo e limitato, in parte, il disagio nel dover esporre tutto quanto le viene consegnato e per la resa di quanto rimasto invenduto.


Risponde Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

IL DISTRIBUTORE VUOLE 500 EURO PER IL TRASPORTO
Siamo una tabaccheria nel trapanese. Da un paio di anni siamo in possesso di una licenza per la vendita “non esclusiva” di quotidiani e riviste ma non abbiamo mai iniziato l’attività di vendita in quanto, una delle ditte distributrici, avvalendosi del fatto che si tratta di licenza “non esclusiva”, ci ha chiesto di “partecipare alle spese di trasporto” per un importo di circa 500 euro mensili. Vorremmo sapere se la richiesta è lecita. È inoltre importante sottolineare che la nostra è una zona completamente scoperta dato che le edicole più vicine distano almeno 500 metri. Siamo sicuri di una vostra risposta e per questo vi ringraziamo.

Ditta I. - Trapani

L’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, all’art. 10, vieta al distributore locale di pretendere qualsiasi compenso per l’attività di trasporto, salvo che sussistano consuetudini dettate da particolari e oggettive difficoltà di accesso al punto vendita.
L’Accordo Nazionale, però, come noto, non è applicabile ai punti vendita non esclusivi, per i quali dunque non vale il divieto di richiedere dei costi di trasporto.
Trovandoci quindi al di fuori dell’Accordo, i rapporti tra la vostra rivendita e il distributore vanno regolati esclusivamente dai principi civilistici che prevedono, quale principio generale, la libertà di determinare liberamente il contenuto del contratto (nel vostro caso, un rapporto di fornitura) da stipulare.
La richiesta del distributore locale, dunque, di per sé non può essere considerata illecita.

IL DISTRIBUTORE HA SOSPESO LE FORNITURE
Nella risposta alla mia lettera pubblicata su Azienda Edicola n. 1/2009 a pag.61/62 l’avvocato Di Biase voleva capire bene cosa fosse successo all’edicola di mia madre, ossia il motivo per cui l’agenzia di distribuzione della zona aveva sospeso le forniture. Ecco spiegato: la titolare trattenne 180 euro su un totale di 1.080 euro per un accumulo di mancanze non accreditate: differenza resa, rese non ritirate, ecc. Ma se la titolare avesse anche ceduto non sarebbe finita lì. Perché la vera causa è l’aver sempre denunciato e fatto pubblicare su Azienda Edicola gli errori del distributore. Aggiungo inoltre che, per la sospensione delle forniture, l’edicolante non fu avvisata in tempo utile. Ci sono gli estremi per far riattivare la rivendita e chiedere un risarcimento? Grazie.

A.T. - Caserta

Per avviare utilmente un’azione volta a far riattivare la rivendita, e a ottenere il risarcimento dei danni, bisognerebbe avere la prova che il comportamento che ha dato origine alla sospensione (mi riferisco alla trattenuta di 180 euro operata dal rivenditore) fosse legittimo e, quindi, che il distributore locale ha sospeso illegittimamente la rivendita. In altre parole, il rivenditore deve essere in grado di potere dimostrare, per esempio, di aver effettivamente restituito quei giornali che invece il distributore non ha contabilizzato, o che non gli siano stati consegnati quei giornali che il distributore dice di aver consegnato, ecc…
Tirando le somme, per chiedere al giudice la riattivazione e il risarcimento del danno bisogna dare la prova dell’illegittimità della richiesta di pagamento di 1.080 euro.
Per quel che riguarda la normativa derivante dall’Accordo Nazionale, la questione è diversa, in quanto l’art. 10 – in applicazione dei generali principi civilistici di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei rapporti contrattuali (come tali valevoli anche davanti a un giudice) – prevede che il distributore locale deve informare “in tempo utile i rivenditori soggetti a eventuale sospensione delle forniture delle pubblicazioni, motivandone le ragioni”.
Da tale previsione si ricava che il distributore locale, in caso di sospensione - anche se nel merito legittima - è comunque tenuto:
a) a informare preventivamente il rivenditore, entro un congruo lasso di tempo;
b) a motivare espressamente le ragioni della sospensione.
La violazione di tali obblighi può essere denunciata mediante un ricorso davanti all’Organo di Conciliazione e Garanzia.

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