2Multe colossali
Un segnale in favore degli edicolanti arriva da importanti decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

A cura dell’Avv. Astrid Dalla Rovere

L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito detta brevemente Authority) con il provvedimento n. 20090, pubblicato in data 15.07.09, ha deliberato che, la pratica commerciale posta in essere dalla società RCS Libri Spa (in seguito detta brevemente RCS), e consistente nel diffondere un’iniziativa editoriale di collezionabile Juke Box Collection omettendo di indicare la durata e il numero complessivo delle pubblicazioni, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ne ha vietata l’ulteriore diffusione, condannando la RCS al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 80.000 euro.

Il tutto è partito dalla lamentela di un collezionista
L’Authority è stata investita della questione a seguito di una segnalazione, pervenuta tramite call center, da parte di un consumatore che lamentava il fatto di avere iniziato una collezione e che, né sull’opuscolo allegato alla prima uscita, né tantomeno sul sito internet veniva precisato quale fosse il numero complessivo di uscite di cui si componeva l’intera collezione.
Solo in occasione dell’uscita del numero 33, il consumatore è venuto a conoscenza che la collezione sarebbe stata soppressa e ciò nonostante al numero 31 fosse stata presentata l’uscita dei fascicoli fino al numero 39.
In seguito a ulteriori accertamenti si è potuto verificare che quanto sopra era accaduto per altri collezionabili editi dalla stessa RCS e precisamente per le seguenti iniziative editoriali:
- La Grande Enciclopedia dei tarocchi,
- Beauty
- Santi e Beati
- Quattroruote Collection
- Crest Militari - Boccali di Birra
- Carte da gioco
- Targhe Americane
- Supereroi Marvel.
L’Authority, sulla scorta di questa segnalazione, ha deciso di avviare un procedimento nei confronti di RCS poiché la sua condotta poteva configurare una violazione della normativa del Codice del Consumo in virtù del fatto anche che, il non avere indicato il piano complessivo dell’opera collezionabile e il prezzo di ciascuna delle uscite previste, rendeva impossibile, per il consumatore, conoscere in anticipo quale sarebbe stato il costo complessivo dell’opera.
Dall’istruttoria compiuta è emerso quanto segue:

>> il piano dell’opera prevedeva inizialmente che la collezione fosse costituita da un numero massimo di 50 uscite e che si sarebbe conclusa a maggio 2008 con una durata complessiva di 15 mesi;

>> la sospensione si era resa necessaria a causa della chiusura improvvisa e non prevedibile, della fabbrica produttrice con sede in Cina, senza che la RCS avesse avuto la possibilità di trovare un’altra azienda produttrice sostitutiva in tempi e con costi ragionevoli;

>> infine, la RCS contestava la mancanza di chiarezza del piano dell’opera precisando che i consumatori avrebbero avuto la possibilità di avere una chiara percezione dell’ampiezza della collezione in termini di numero di uscite, nonché di periodicità semplicemente accedendo al sito internet dell’editore e di lì alla pagina dedicata alla singola collezione.

È opportuno richiamare che, a conclusione della memoria difensiva la RCS sosteneva che “non può costituire un indice di scorrettezza, la decisione di RCS Libri di introdurre eventuali variazioni al piano dell’opera originariamente previsto, la quale in realtà è dettata dalla necessità di garantire sempre la chiarezza e completezza informativa sulle caratteristiche delle collezioni offerte al pubblico. L’Editore ritiene che tale facoltà rientri tra i principi dell’autonomia privata e negoziale riconosciuti nell’ordinamento italiano.”

Poiché la pubblicità delle collezioni oggetto di segnalazione è avvenuto oltre che via internet anche per via televisiva, l’Authority, prima di emanare la sua decisione, ha chiesto il parere anche all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni la quale ha ritenuto che: “in particolare, l’indeterminatezza del numero complessivo delle uscite unitamente all’assenza di precise indicazioni sul prezzo delle singole uscite successive alla prima, impedisce al consumatore di calcolare il costo complessivo da sostenere per completare l’opera di collezionabile (…) la pratica commerciale posta in essere dalla RCS Libri Spa viola pertanto il disposto di cui agli art. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo”.

Il perché della condanna
Veniamo ora ai principi enunciati dall’Authority che supportano la decisione come riportata all’inizio dell’articolo e la conseguente condanna della RCS al pagamento della sanzione di 80.000 euro.
Il principio di base statuito nel Codice del Consumo è che: il consumatore medio deve ricevere adeguate informazioni sul numero complessivo delle uscite necessarie per completare un’opera di collezionabile e sul prezzo complessivo delle stesse affinché possa assumere una determinazione commerciale consapevole. La predetta informazione è rilevante dato che il valore intrinseco di una collezione dipende dalla sua completezza e dal numero complessivo di pezzi di cui è composta (art. 22, comma 4 del Codice del Consumatore).
Da tale principio deriva che, nel caso trattato, il consumatore, prima di iniziare la collezione, non ha avuto la possibilità, né per via cartacea, né tramite internet e tantomeno con la pubblicità televisiva, di avere informazioni in merito al piano completo dell’opera, ma solo una stima di massima che, comunque, l’Editore si riservava espressamente di modificare a suo piacimento sembrando quasi che non avesse programmato, al momento del lancio della nuova collezione, il numero complessivo di uscite.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta.”

Nel caso in oggetto, l’Authority ha ravvisato la mancanza di diligenza professionale della RCS nel fatto di avere omesso di dare al consumatore informazioni rilevanti e falsando così la sua capacità di valutazione sull’opportunità di acquistare o meno il prodotto e concludendo con il stabilire il seguente principio importantissimo per il commercio:

>> l’Editore pone in essere una pratica commerciale scorretta e sanzionabile laddove la carenza di chiare indicazioni circa alcuni elementi principali della collezione, quali la durata ed il numero complessivo della stessa, risulti idonea ad indurre in errore il consumatore medio inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e, pertanto, a falsarne in misura apprezzabile il comportamento economico.

L’importanza dei risvolti che la predetta statuizione può avere per tutti i soggetti coinvolti nella vendita dei proa dotti collezionabili (ma non solo) è di tutta evidenza e lo è, a maggior ragione, se si considera che, in numerose piazze italiane proprio in questi mesi, gli edicolanti, che sono i diretti interlocutori dei consumatori, si sono trovati a dover raccogliere le lamentele di questi ultimi che di punto in bianco hanno dovuto interrompere l’iniziata collezione.
Ora, invece, è stato scritto chiaramente che è pratica commerciale scorretta l’assenza di una preventiva pianificazione di un’opera collezionabile e di un’adeguata informativa sul numero di uscite e sui prezzi delle singole uscite dell’intera opera, oltreché la mancanza della garanzia per il consumatore di concludere la collezione.

Nel 2008, un’altra condanna
Segnalo, inoltre, che questa è la seconda decisione dell’Authority che, in una situazione analoga, sempre su segnalazione di due consumatori e del Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori di Trento ha riguardato le iniziative periodiche edite dalla DeAgostini Editore Spa e precisamente:
– Le Ferrari Gran Turismo
– Disegnare, scrivere, raccontare il fumetto
– Star Observer
– Costruisci il motore della Ferrari Enzo
– Costruisci e pilota la Lamborghini Gallardo della Polizia di Stato
– Costruisci il camion dei vigili del fuoco di New York
e che ha avuto come esito l’accertata violazione da parte della DeAgostini dei medesimi articoli del Codice del Consumo precedentemente citati e la condanna dell’editore al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 280.000 euro (Provvedimento dell’Authority N. 19226 del 03.12.2008).

Conclusione
A questo punto mi permetto una semplice riflessione conclusiva: i principi contenuti nel Codice del Consumatore e quindi la necessità che, nella prassi commerciale, vi sia un comportamento improntato alla correttezza e trasparenza prevalgono sempre sul diritto di autonomia negoziale e imprenditoriale, perché il diritto del consumatore di essere correttamente informato deve, in ogni caso, essere pienamente garantito e, ove ciò non accada, l’Editore rischia una pesante condanna.
Con questa consapevolezza, e ben conoscendo le problematiche che spesso coinvolgono gli edicolanti, è di conforto sapere che l’Authority è pronta e disponibile a controllare e garantire e, ove occorre, a sanzionare i soggetti che non rispettano i principi di correttezza nella prassi commerciale e ciò, anche nel campo editoriale.


CODICE DEL CONSUMO - Appendice Legislativa

Art. 20 - Divieto delle pratiche commerciali scorrette

  1. - Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
  2. - Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
  3. - Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
  4. - In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
    a- ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
    b- aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
  5. - Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette (1) .

Art. 21 - Azioni ingannevoli

  1. - È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
    a- l’esistenza o la natura del prodotto;
    b- le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
    c- la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
    d - il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e- la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
    f- la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
    g- i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.
  2. - È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: pro
    a - una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;
    b- il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.
  3. - È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
  4. - È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza (1).

Art. 22 - Omissioni ingannevoli

  1. - È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea a indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
  2. - Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
  3. - Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
  4. - Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:
    a- le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
    b- l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;
    c- il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilita’ di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
    d- le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e- l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
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