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2Multe colossali
Un segnale in favore degli edicolanti
arriva da importanti decisioni dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
A cura dell’Avv. Astrid Dalla Rovere
L’autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (in seguito
detta brevemente Authority) con
il provvedimento n. 20090, pubblicato
in data 15.07.09, ha deliberato che, la
pratica commerciale posta in essere
dalla società RCS Libri Spa (in seguito
detta brevemente RCS), e consistente
nel diffondere un’iniziativa editoriale
di collezionabile Juke Box Collection omettendo di indicare la durata e il numero
complessivo delle pubblicazioni,
costituisce una pratica commerciale
scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22
del Codice del Consumo e ne ha vietata
l’ulteriore diffusione, condannando
la RCS al pagamento di una sanzione
pecuniaria pari a 80.000 euro.
Il tutto è partito dalla
lamentela di un collezionista
L’Authority è stata investita della questione
a seguito di una segnalazione,
pervenuta tramite call center, da parte
di un consumatore che lamentava il
fatto di avere iniziato una collezione e
che, né sull’opuscolo allegato alla prima
uscita, né tantomeno sul sito internet
veniva precisato quale fosse il numero
complessivo di uscite di cui si
componeva l’intera collezione.
Solo in occasione dell’uscita del numero
33, il consumatore è venuto a conoscenza
che la collezione sarebbe stata
soppressa e ciò nonostante al numero
31 fosse stata presentata l’uscita dei fascicoli
fino al numero 39.
In seguito a ulteriori accertamenti si è
potuto verificare che quanto sopra era
accaduto per altri collezionabili editi
dalla stessa RCS e precisamente per le
seguenti iniziative editoriali:
- La Grande Enciclopedia dei tarocchi,
- Beauty
- Santi e Beati
- Quattroruote Collection
- Crest Militari
- Boccali di Birra
- Carte da gioco
- Targhe Americane
- Supereroi Marvel.
L’Authority, sulla scorta di questa segnalazione,
ha deciso di avviare un
procedimento nei confronti di RCS
poiché la sua condotta poteva configurare
una violazione della normativa
del Codice del Consumo in virtù del
fatto anche che, il non avere indicato il
piano complessivo dell’opera collezionabile
e il prezzo di ciascuna delle
uscite previste, rendeva impossibile,
per il consumatore, conoscere in anticipo
quale sarebbe stato il costo complessivo
dell’opera.
Dall’istruttoria compiuta è emerso
quanto segue:
>> il piano dell’opera prevedeva inizialmente
che la collezione fosse costituita
da un numero massimo di
50 uscite e che si sarebbe conclusa a
maggio 2008 con una durata complessiva
di 15 mesi;
>> la sospensione si era resa necessaria
a causa della chiusura improvvisa e
non prevedibile, della fabbrica produttrice
con sede in Cina, senza che
la RCS avesse avuto la possibilità di
trovare un’altra azienda produttrice
sostitutiva in tempi e con costi ragionevoli;
>> infine, la RCS contestava la mancanza
di chiarezza del piano dell’opera
precisando che i consumatori avrebbero
avuto la possibilità di avere
una chiara percezione dell’ampiezza
della collezione in termini di numero
di uscite, nonché di periodicità
semplicemente accedendo al sito internet
dell’editore e di lì alla pagina dedicata alla singola collezione.
È opportuno richiamare che, a conclusione
della memoria difensiva la RCS
sosteneva che “non può costituire un indice
di scorrettezza, la decisione di RCS Libri
di introdurre eventuali variazioni al
piano dell’opera originariamente previsto,
la quale in realtà è dettata dalla necessità
di garantire sempre la chiarezza e completezza
informativa sulle caratteristiche delle
collezioni offerte al pubblico. L’Editore ritiene
che tale facoltà rientri tra i principi
dell’autonomia privata e negoziale riconosciuti
nell’ordinamento italiano.”
Poiché la pubblicità delle collezioni oggetto
di segnalazione è avvenuto oltre
che via internet anche per via televisiva,
l’Authority, prima di emanare la
sua decisione, ha chiesto il parere anche
all’Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni la quale ha ritenuto
che: “in particolare, l’indeterminatezza del
numero complessivo delle uscite unitamente
all’assenza di precise indicazioni sul
prezzo delle singole uscite successive alla
prima, impedisce al consumatore di calcolare
il costo complessivo da sostenere per
completare l’opera di collezionabile (…) la
pratica commerciale posta in essere dalla
RCS Libri Spa viola pertanto il disposto di
cui agli art. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo”.
Il perché della condanna
Veniamo ora ai principi enunciati
dall’Authority che supportano la decisione
come riportata all’inizio dell’articolo
e la conseguente condanna della
RCS al pagamento della sanzione di
80.000 euro.
Il principio di base statuito nel Codice
del Consumo è che: il consumatore
medio deve ricevere adeguate informazioni
sul numero complessivo delle
uscite necessarie per completare
un’opera di collezionabile e sul prezzo
complessivo delle stesse affinché
possa assumere una determinazione
commerciale consapevole. La predetta
informazione è rilevante dato che il
valore intrinseco di una collezione dipende
dalla sua completezza e dal numero complessivo di pezzi di cui è
composta (art. 22, comma 4 del Codice
del Consumatore).
Da tale principio deriva che, nel caso
trattato, il consumatore, prima di iniziare
la collezione, non ha avuto la
possibilità, né per via cartacea, né tramite
internet e tantomeno con la pubblicità
televisiva, di avere informazioni
in merito al piano completo dell’opera,
ma solo una stima di massima che, comunque,
l’Editore si riservava espressamente
di modificare a suo piacimento
sembrando quasi che non avesse
programmato, al momento del lancio
della nuova collezione, il numero complessivo
di uscite.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice
del Consumo una pratica commerciale
è scorretta “se è contraria alla diligenza
professionale ed è falsa o idonea a
falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico, in relazione al prodotto,
del consumatore medio che essa raggiunge
od al quale è diretta.”
Nel caso in oggetto, l’Authority ha
ravvisato la mancanza di diligenza
professionale della RCS nel fatto di
avere omesso di dare al consumatore
informazioni rilevanti e falsando così
la sua capacità di valutazione sull’opportunità
di acquistare o meno il prodotto
e concludendo con il stabilire il
seguente principio importantissimo
per il commercio:
>> l’Editore pone in essere una pratica
commerciale scorretta e sanzionabile
laddove la carenza di chiare
indicazioni circa alcuni elementi
principali della collezione, quali la
durata ed il numero complessivo
della stessa, risulti idonea ad indurre
in errore il consumatore medio
inducendolo ad assumere una
decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso e,
pertanto, a falsarne in misura apprezzabile
il comportamento economico.
L’importanza dei risvolti che la predetta
statuizione può avere per tutti i soggetti
coinvolti nella vendita dei proa dotti collezionabili (ma non solo) è di
tutta evidenza e lo è, a maggior ragione,
se si considera che, in numerose
piazze italiane proprio in questi mesi,
gli edicolanti, che sono i diretti interlocutori
dei consumatori, si sono trovati
a dover raccogliere le lamentele di
questi ultimi che di punto in bianco
hanno dovuto interrompere l’iniziata
collezione.
Ora, invece, è stato scritto chiaramente
che è pratica commerciale scorretta
l’assenza di una preventiva pianificazione
di un’opera collezionabile e di
un’adeguata informativa sul numero
di uscite e sui prezzi delle singole uscite
dell’intera opera, oltreché la mancanza
della garanzia per il consumatore
di concludere la collezione.
Nel 2008, un’altra condanna
Segnalo, inoltre, che questa è la seconda
decisione dell’Authority che, in una
situazione analoga, sempre su segnalazione
di due consumatori e del Centro
di Ricerca e Tutela dei Consumatori di
Trento ha riguardato le iniziative periodiche
edite dalla DeAgostini Editore
Spa e precisamente:
– Le Ferrari Gran Turismo
– Disegnare, scrivere, raccontare il fumetto
– Star Observer
– Costruisci il motore della Ferrari Enzo
– Costruisci e pilota la Lamborghini Gallardo
della Polizia di Stato
– Costruisci il camion dei vigili del fuoco
di New York
e che ha avuto come esito l’accertata
violazione da parte della DeAgostini
dei medesimi articoli del Codice del
Consumo precedentemente citati e la
condanna dell’editore al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 280.000 euro (Provvedimento
dell’Authority N. 19226 del 03.12.2008).
Conclusione
A questo punto mi permetto una semplice
riflessione conclusiva: i principi
contenuti nel Codice del Consumatore
e quindi la necessità che, nella prassi
commerciale, vi sia un comportamento
improntato alla correttezza e trasparenza
prevalgono sempre sul diritto di
autonomia negoziale e imprenditoriale,
perché il diritto del consumatore di
essere correttamente informato deve,
in ogni caso, essere pienamente garantito
e, ove ciò non accada, l’Editore rischia
una pesante condanna.
Con questa consapevolezza, e ben conoscendo
le problematiche che spesso
coinvolgono gli edicolanti, è di conforto
sapere che l’Authority è pronta e disponibile
a controllare e garantire e,
ove occorre, a sanzionare i soggetti che
non rispettano i principi di correttezza
nella prassi commerciale e ciò, anche
nel campo editoriale.
CODICE DEL CONSUMO - Appendice Legislativa
Art. 20 - Divieto delle pratiche commerciali scorrette
- - Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
- - Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa
o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio
di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
- - Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono
idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di
consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto
cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità,
in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica
del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima
consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere
prese alla lettera.
- - In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a- ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b- aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
- - Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli
e aggressive, considerate in ogni caso scorrette (1) .
Art. 21 - Azioni ingannevoli
- - È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti
al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad
uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere
una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a- l’esistenza o la natura del prodotto;
b- le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione,
la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento
dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,
l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o
i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali
di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c- la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura
del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o
all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d - il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio
quanto al prezzo;
e- la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f- la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il patrimonio,
le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di
proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g- i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo
130 del presente Codice.
- - È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre
il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: pro
a
- una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione
con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente,
ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;
b- il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta
che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile,
e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.
- - È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di
porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo
da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
- - È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di
raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza
(1).
Art. 22 - Omissioni ingannevoli
- - È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto
conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione
impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno
in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce
o e’ idonea a indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
- - Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un
professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo
le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto
comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino
già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a
indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
- - Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni
in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni,
si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista
per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
- - Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le
informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:
a- le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e
al prodotto stesso;
b- l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale
e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista
per conto del quale egli agisce;
c- il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilita’
di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se
del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali
spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore;
d- le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse
siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e- l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni
commerciali che comportino tale diritto.
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