A
cura di Domenico Moschella |
CALCOLO DELL’AGGIO
Sono un commercialista e, spesso, anche
parlando fra colleghi non ci troviamo
d’accordo per l’aggio da calcolare
sui giornali. A me risulta ancora in essere
il 23,11% quale ricarico sul valore
di acquisto. Gradirei avere chiarimenti.
S.P. - Fondi (LA)
ACCERTAMENTO FISCALE
PER L’ANNO 2006
L’Agenzia delle Entrate calcola, anziché
il 23,11%, il 24,62% di aggio defiscalizzato.
Potreste confermarlo sul
giornale per dimostrare al funzionario
l’aggio defiscalizzato per l’anno 2006?
L. M. - Cameri (NO)
La percentuale di sconto da calcolare sui
saldi degli E/C dei distributori è pari al
23,11%. Detta percentuale, entrata in vigore
dall’1/03/2002, a seguito delle modifiche
fiscali introdotte dalla legge 448/01
(modifica al regime speciale ai fini IVA della
forfetizzazione della resa), si ricava calcolando
l’aggio del 19% sul 98,80% del
prezzo di copertina defiscalizzato, giusto
quanto stabilito prima dall’art. 9 dell’Accordo
Nazionale del 1994 ripreso dall’art.8
del nuovo Accordo Nazionale entrato in
vigore l’1/01/2006.
La predetta percentuale di sconto aggiornata,
(prima dell’1/03/2002 era del 22,88% da calcolarsi sul 98% del prezzo di
copertina) era stata confermata, come base
di riferimento, nella circolare ministeriale
n. 295/E del 30/12/1998, nonostante l’esistenza
di altre percentuali di sconto per
una serie di casi e prodotti specifici che
non hanno volumi consistenti.
Per chiarezza si fa il seguente esempio:
| Prezzo vendita quotidiano |
€ 1,000 |
| Prezzo di vendita defiscalizzato
(pari al 98,80%
del prezzo di copertina) |
€ 0,988 |
| Sconto del 19% su € 0,988 pari a |
€ 0,187 |
| |
|
| Costo del quotidiano al rivenditore |
€ 0,813 |
| Aggio del 23,11% su € 0,813 |
€ 0,187 |
| Prezzo di vendita del quotidiano |
€ 1,000 |
SOSTITUZIONE
Sono titolare di un’edicola che gestisco
con la collaborazione, in modo continuativo,
di mio fratello. Vorrei sapere:
se durante il turno lavorativo in edicola
(7 ore per ciascuno dei due) ci dobbiamo
momentaneamente assentare
per esigenze personali o familiari non
rimandabili, possiamo farci sostituire
per poco tempo da nostro padre pensionato,
che non percepirebbe alcun
compenso, senza incorrere in sanzioni
amministrative?
Inoltre vi chiedo se è obbligatorio o no
frequentare i corsi di formazione per la
sicurezza nei luoghi di lavoro come da
documentazione nel D.L. 81/2008.
R.R. - Udine
Se l’aiuto di familiari è realmente occasionale,
con riferimento a situazioni contingenti
dimostrabili in caso di verifiche, non
ci sono problemi nell’utilizzarlo. Se invece
il familiare sostituisce continuamente uno
dei due titolari, anche se per due o tre ore
al giorno, scatta l’obbligo di aprire sia la
posizione contributiva all’Inps che la posizione
contro gli infortuni all’Inail.
Per quanto riguarda la sicurezza, i titolari
dell’impresa sono obbligati a seguire i corsi
per le seguenti qualifiche:
- RSPP (Responsabile servizio prevenzione
e protezione);
- Addetto al servizio antincendio;
- Addetto primo soccorso.
|