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Risponde Irene Romoli consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta, Piemonte Liguria, Emilia, Toscana

VENDITA DI "GRATTA E VINCI"
Insieme a mia moglie siamo titolari di un’edicola e da quasi 4 anni vendiamo i “Gratta e Vinci” con regolare licenza della Lottomatica. Pochi giorni fa abbiamo però saputo che una tabaccheria che si trova nel nostro quartiere, tramite la FIT , ha denunciato il fatto che anche noi vendiamo i “Gratta e Vinci” e che non ci troviamo a “distanza” regolamentare. Da un controllo fatto dalla FIT, la distanza fra noi e loro è di circa 250 metri; c’è tuttavia un’altra tabaccheria che invece ne dista da noi circa 190. Sembra che nel 2006 sia uscita una legge che vieta una distanza inferiore ai 200 metri tra due punti vendita di lotterie istantanee.
I quesiti che vi proponiamo sono:

  • Esiste effettivamente una legge in proposito?
  • Possono costringerci a interrompere la vendita dei “Gratta e Vinci”?
  • Se tale legge esiste ed è entrata in vigore dopo la concessione della licenza, possono comunque agire contro di noi?
  • Potranno non rinnovarci il diritto alla vendita quando a giugno 2010, ci saranno le nuove concessioni?

Questo chiarimento è, comunque, molto importante in quanto coinvolge non solo noi ma anche tanti altri edicolanti che, qui a Livorno, si lamentano perché non riescono a ottenere la licenza per la vendita del “Gratta e Vinci”. Ringrazio e resto in attesa di una vostra risposta. Con i miei migliori saluti.

P. P. - Livorno

Gentile Lettore,
quello che dice è in parte vero: la vendita dei biglietti del “Gratta e Vinci” è riservata ai punti vendita autorizzati, di cui possono far parte le ricevitorie del lotto, i tabaccai, le aree di servizio autostradali, i bar, le edicole e altre categorie dietro concessione delle aziende titolari degli stessi. Dunque la vendita delle lotterie nazionali, comprese quelle istantanee del “Gratta e Vinci”, non sono esclusiva dei tabaccai.
D’altra parte, con effetto dal 1° gennaio 2006, è previsto che vengano stabiliti, con decreto dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, condizioni e termini per le autorizzazioni a ricevitorie non abbinate a una rivendita di generi di monopolio che, per effetto di nuove attivazioni, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda (art. 3, comma 42-bis, D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248).
Pertanto, vengono tutelate le ricevitorie più anziane e, comunque, vengono stabiliti limiti di distanza nelle ipotesi di eccessiva concentrazione dell’offerta rispetto alla domanda.
La Legge in questione, dunque, è quella sopra indicata, che trova effetto dal 1° gennaio 2006.
Poiché trattasi di Legge dello Stato, la sua violazione comporta ovviamente una conseguenza punitiva, vale a dire la cessazione dell’attività non autorizzata. Nell’ipotesi dunque che la concessione che la riguarda sia successiva al 2006, è possibile cha la rivendita/ricevitoria sua diretta concorrente proponga un ricorso al Giudice competente per annullarne gli effetti.
Trattandosi di attività di esclusiva competenza della Lottomatica (che fa capo all’anzidetta Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), occorrerà vedere quale sarà il suo atteggiamento nel 2010, in occasione delle nuove concessioni: ma laddove vi sia contrarietà alla normativa in vigore, è possibile e anzi molto probabile che le concessioni non siano rinnovate.



Risponde Dario
De Vitofranceschi

consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise
SPOSTAMENTO DI UN CHIOSCO
Ho rilevato da poco un’edicola e trovo strano che il Comune mi abbia dato l’autorizzazione in questa zona povera di abitanti e dove esistono già altre due rivendite di giornali. I fornitori mi stanno creando un po’ di problemi proprio perché si sono battuti per bloccare l’apertura di questo chiosco. Naturalmente ho avuto queste informazioni solo dopo aver acquistato l’attività, quindi a cose già concluse. Vorrei dunque sapere se:
  • posso spostare il chiosco in un’altra zona;
  • se devo pagare per effettuare questo spostamento;
  • se la zona la deve decidere il Comune;
  • se c’è un tempo che deve passare per lo spostamento di un’edicola.

Posso eventualmente appellarmi al fatto che in questa zona il mio guadagno non mi consente di pagare le bolle di uno dei due fornitori che chiede il saldo totale su tutta la merce (anche di quella non venduta)?
In due settimane di apertura ho già pagato due bolle di € 1.400,00 e non posso bloccare momentaneamente il rifornimento perché il fornitore me lo impedisce. Grazie e cordiali
saluti.

L. C. - Roma

Per rispondere alla sua domanda occorre in primo luogo tracciare la distinzione tra trasferimento di sede e ottimizzazione prevista dal piano edicole del comune di Roma. Certamente il piano edicole consente la possibilità di spostare un punto vendita. Nello specifico il predetto regolamento comunale prevede:

ART. 21 TRASFERIMENTI DI SEDE
Per “trasferimento di sede” si intende il trasferimento dell’attività da un ambito territoriale ad un altro anche se all’interno dello stesso Municipio.
L’Amministrazione procede, almeno una volta all’anno, all’emanazione di un avviso pubblico per i trasferimenti, anche contestualmente all’emanazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni. Nel primo avviso, ai trasferimenti sarà riservato un numero non superiore al 20% delle localizzazioni previste. I trasferimenti sono autorizzati dal Dipartimento VIII secondo le modalità ed i criteri previsti dall’avviso pubblico.
In caso di trasferimento di punti vendita esclusivi e non esclusivi, l’autorizzazione è concessa nei limiti delle disponibilità previste dal presente Piano e nel rispetto delle distanze minime.

ART. 22 OTTIMIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA
Lo spostamento dell’attività all’interno dello stesso ambito territoriale, purché all’interno dello stesso Municipio, è definito “ottimizzazione”. Essa avviene sulla base dei criteri predeterminati con la collaborazione della Commissione Consultiva, di cui al successivo art. 29. Le domande di ottimizzazione in un raggio di 100 metri dalla localizzazione originaria, sempre che riguardino il territorio del Municipio di appartenenza sono di competenza del Municipio, con successiva comunicazione al competente Ufficio dipartimentale. Le domande di ottimizzazione in un raggio superiore ai 100 metri, comprese quelle intermunicipali, sono di competenza del Dipartimento VIII.
È sempre possibile il trasferimento o l’ottimizzazione da area pubblica a locale ad uso commerciale e viceversa nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano.

Dalla disciplina sopra citata consegue che, se vuole chiedere un trasferimento, non potrà che partecipare a un bando e quindi deve informarsi se ne sono previsti nei prossimi mesi.
Viceversa, se è sufficiente uno spostamento all’interno dello stesso ambito territoriale, può presentare una domanda al Municipio (entro i cento metri) ovvero al competente Dipartimento.
Il luogo di nuova localizzazione è deciso dal Comune, comunque può suggerire una rosa di potenziali nuove localizzazioni.
La circostanza che l’edicola sia “in sofferenza” è un elemento che merita considerazione, tuttavia le ottimizzazioni o i trasferimenti vengono disposti per migliorare la rete sotto un profilo di copertura territoriale e, quindi, dovrebbe cercare delle localizzazioni che a oggi risultino non servite o servite in maniera non ottimale e chiedere lo spostamento in quelle zone.
Le consiglio di rivolgersi alla struttura provinciale SNAG (www.snagroma.org
- email: snagroma@alice.it) che potrà fornire tutte le informazioni in merito alle procedure da seguire.
Come fare rispettare i turni domenicali

Vorrei sapere se un edicolante può decidere da solo di non rispettare i turni domenicali tenendo aperto il suo punto vendita anche quando non sarebbe di turno arrecando notevoli danni a chi rispetta i turni domenicali. Il distributore locale può intervenire per farli rispettare? Grazie.
G. B. - Fermo - (AP)

Le chiusure domenicali e annuali delle edicole sono regolamentate dall’Art. 3 dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici.
Le chiusure domenicali cui si riferisce, possono essere esercitate con cadenza quattordicinale, assicurando l’apertura di almeno il 50 % delle rivendite esclusive esistenti nel Comune.
È bene ricordare che la chiusura domenicale è sempre un “riposo facoltativo” del quale l’edicolante “può” fruire nei limiti di cui all’art. 3 citato (cadenza quattordicinale e limite 50%).
Con riferimento al caso che evidenzia bisogna, quindi, verificare con quali modalità sono stati fissati i cosiddetti turni domenicali (accordo tra edicolanti su piazza, commissione provinciale, ecc.).
Laddove fosse esistente un accordo vincolante per il suo collega, certamente l’apertura dell’edicola in violazione dello stesso sarebbe un inadempimento sanzionabile. Nel caso poi questo accordo abbia visto anche la partecipazione del distributore locale, un suo intervento sarebbe auspicabile.


Risponde Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

QUALI REGOLAMENTI PER L'ATTIVITA'
Se dovessi vendere la mia attività, una volta stipulato l’atto notarile, al nuovo acquirente il Comune esegue la voltura dell’attuale licenza oppure gliene rilascia una nuova con tutta la trafila di documenti e scartoffie varie? Vi ringrazio per la risposta e chiedo se potete citare i vari articoli di legge che regolamentano l’eventuale voltura.

T. V. - Monasterace Marina (RC)

La riforma del settore commercio (operata con d.lgs. n.114 del 31 marzo 1998) ha liberalizzato le autorizzazioni amministrative, non rendendo più necessario il provvedimento autorizzatorio per la maggior parte delle attività.
È però rimasto per alcuni settori, tra cui quello delle rivendite di quotidiani e periodici, l’obbligo di autorizzazione amministrativa in ordine alle quali sorge, in seguito a cessione e conferimento d’azienda, l’onere di volturare il provvedimento, ovvero di trasferire la titolarità del medesimo.
L’amministrazione (nel caso: il Comune) è quindi tenuta a emettere un provvedimento amministrativo di volturazione dell’autorizzazione a favore dell’acquirente (cessionario o conferitario).
Ciò in quanto gli atti autorizzativi sono personali e non possono essere concessi a terzi, salvo i casi espressamente previsti dalle norme.
Il provvedimento amministrativo di volturazione viene rilasciato all’acquirente a seguito di presentazione di un’apposita domanda di voltura, contenente la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 7, co. 2 del decreto legislativo n. 114/’98.
Alla domanda vanno allegati:
– il contratto di cessione d’azienda registrato (atto pubblico o scrittura privata autenticata);
– l’originale della licenza del cedente;
– l’atto costitutivo della società da cui risulta il conferimento del potere legale al rappresentante (nel caso in cui il subentrante sia una persona giuridica).
Nel caso in cui la voltura avvenga mortis causa, nella domanda, da presentare entro un anno dal decesso del titolare, occorre allegare la dichiarazione sostitutiva da cui risultino gli eredi e l’autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 320 del codice civile qualora gli eredi siano minori.
Quale tutela
per una gestione

Volevo sapere come mi posso tutelare legalmente e fiscalmente, dando in gestione la mia attività.

M. D. B. - Petrosino (TP)

L’atto di affitto d’azienda o gestione d’azienda deve essere stipulato tramite un notaio, il quale provvederà successivamente a depositarlo presso il registro delle imprese. Per cui la prima cosa da fare è prendere contatto con un notaio di fiducia al fine di concordare con lo stesso la stesura del testo contrattuale.
Quanto al contenuto del contratto va detto che, in linea di massima, le parti possono liberamente determinare il contenuto dello stesso, in particolare stabilendo la durata del rapporto e il canone.
In merito a quest’ultimo, lo stesso dovrebbe essere stabilito concordemente sulla base di quello che è il reddito dell’azienda data in affitto, tenendo presente che le spese di gestione (telefono, luce, manutenzione ordinaria, tassa suolo pubblico, ecc.) sono a carico dell’affittuario; mentre restano quale onere del proprietario le spese di straordinaria amministrazione (riparazione straordinaria del chiosco).
È altresì consigliabile che venga prevista, al momento della stipula del contratto, una “cauzione” (o altra forma di garanzia).
Successivamente è necessario dare comunicazione al distributore locale di questo rapporto di affitto, affinché possa essere modificata l’intestazione (dal proprietario al nuovo “gestore”) degli estratti conto e degli altri documenti scambiati tra rivenditore e distributore. Per la parte fiscale veda la risposta del commercialista a pag. 84.

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