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cura di Domenico Moschella |
COMPENSAZIONE IVA 2010
Fra le modifiche introdotte ci preme ricordare le nuove regole sulla compensazione IVA che entreranno in vigore il prossimo 1° GENNAIO 2010. Con l’articolo 10 del D.L. n. 78/09 (convertito nella L. n.102/09), vengono introdotte nuove misure che renderanno più complicato l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia del credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale, che dei crediti IVA evidenziati nelle denunce trimestrali (modelli TR).
Ciò significa che la compensazione dei crediti IVA trimestrali riferiti al 2009 (modelli TR presentati in tale anno) può ancora essere effettuata secondo le regole a oggi note (e cioè utilizzo a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento).
Le novità, che i soggetti interessati dovranno applicare possono essere così riassunte:
Dichiarazione preventiva: dal 2010, la compensazione di crediti IVA annuali o trimestrali per un importo annuo superiore ad € 10.000 sarà ammessa unicamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o della denuncia trimestrale (modello TR) dalla quale il credito emerge. Esempio:
- Il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2010 (anno 2009) che dovrà essere presentata nel mese di marzo 2010, potrà essere utilizzato in compensazione dal 16 aprile 2010;
- Il credito risultante dal modello TR relativo al primo trimestre 2010 presentato nel mese di aprile 2010 potrà essere utilizzato dal 16 maggio 2010.
Dichiarazioni con obbligo di apposizione del visto di conformità: dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA (annuali o trimestrali) per oltre € 15.000 annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione sulla dichiarazione IVA del “visto di conformità”. Questo strumento previsto dall’art. 2, co. 2, del D.M. n. 164/99, potrà essere rilasciato, tra gli altri, da dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli esperti delle CCIAA, ecc, e consiste in una verifica di regolarità formale della dichiarazione IVA da presentare. Il visto non è richiesto, invece, per le richieste di rimborso dei crediti.
Possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma ed esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA: per accelerare i tempi di utilizzo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, è prevista la possibilità di “anticipare” la presentazione della dichiarazione in via autonoma e non più unitamente alla dichiarazione unificata (Modello Unico). Se la presentazione della dichiarazione annuale avviene entro il mese di febbraio, il contribuente sarà esonerato dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (in proposito, il limite di volume d’affari entro il quale le persone fisiche sono esonerate dall’obbligo di presentare la Comunicazione passa – a seguito di arrotondamento per difetto – dai 50 milioni delle vecchie lire a € 25.000).
Cambiano le modalità per la richiesta a rimborso del credito annuale IVA: le modalità e i termini per l’esecuzione dei rimborsi saranno stabilite in un Provvedimento di futura emanazione. Fino all’emanazione delle nuove norme restano in vigore le regole esistenti.
Procedure di compensazione: viene previsto, per coloro che intendono compensare crediti annuali o infrannuali per importi superiori a € 10.000, l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Inasprimento delle sanzioni per compensazione di crediti inesistenti: dopo la stretta operata prima con il D.L. n. 185/08 (sanzione dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato) e poi con il D.L. n. 5/09 (sanzione stabilita al 200% per utilizzi indebiti superiori ad € 50.000 annui), l’art.10 del D.L. n. 78/09 stabilisce anche che tali sanzioni non possono godere della definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97, consistente nella riduzione ad un quarto delle sanzioni accertate se pagate entro 60 gg.
Questa disposizione trova già applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto legge.
Risposte alle vostre domande
QUALE TUTELA PER UNA GESTIONE
Volevo sapere come mi posso tutelare legalmente e fiscalmente dando in gestione la mia attività. Molte grazie.
M. D. B. - Petrosino (TP)
Per la parte legale avrà già letto la risposta a pag. 81. L’affitto d’azienda va formalizzato mediante atto notarile nel quale vengono riportate le condizioni contrattuali che hanno convenuto le parti contraenti. Fiscalmente l’affittanza dell’unica azienda fa perdere il requisito di imprenditore al titolare, obbligandolo a chiudere la propria posizione previdenziale e dichiarare l’affitto percepito fra i redditi diversi. Il gerente, invece, dovrà aprire una propria posizione fiscale gestendo autonomamente gli acquisti e le vendite nell’ambito dell’attività.
Per tutelarsi, è consigliabile richiedere al gerente una cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali, unitamente all’inserimento nel contratto di clausole risolutive in caso di inadempienze da parte del gerente
DOMANDE RIGUARDANTI IL MACERO
Vorrei avere qualche chiarimento in merito al macero: alcuni clienti mi hanno consegnato merce vecchia di 5/6 anni e in più c’è anche la mia che risale a qualche anno fa. Posso inserire questa merce nel macero che effettuerò a fine anno o dovrò attenermi alla merce accumulata nel solo anno 2009? E poi: la somma da inserire nei costi di gestione è la somma netta sostenuta per l’acquisto della merce defiscalizzata al 38,8% o solo una percentuale di essa? La percentuale per il calcolo dei corrispettivi è ancora del 23,11% o è cambiata? Grazie.
S. R. - Avellino
La merce da macero deve essere compatibile con gli acquisti effettuati nell’esercizio 2008/2009 considerando gli acquisti a cavallo fra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, trattandosi di merce non resa al distributore al momento del richiamo. Il costo deducibile è rappresentato dal valore addebitato sull’E/C dal distributore. La percentuale di calcolo per l’aggio spettante è sempre del 23,11%.
CHIARIMENTI SU UNA LICENZA
Sono in procinto di acquistare una licenza a carattere stagionale a oggi sospesa sino al 2011 causa inattività per un anno. Questa attività si svolgeva in uno dei tre locali, siti nel comune rivierasco, a essa collegati (uno commerciale e due depositi) senza specificazione alcuna del locale collegato alla licenza. Tali locali sono di proprietà del comune dove l’attività deve essere esercitata. Acquistando tale licenza verrebbe lasciato anche uno spazio demaniale per posizionare una struttura mobile per la vendita di giocattoli e creme solari. Ciò premesso, vi domando:
- posso modificare l’ubicazione dell’attività in uno dei tre locali oppure in una struttura fissa nella zona demaniale? Se sì, quali caratteristiche deve avere il locale e/o la struttura fissa?Posso centrare l’attività solo sui prodotti più redditizi, come creme solari e giocattoli e limitare al minimo oppure escludere del tutto la vendita di giornali e riviste?
- Può essere venduta la licenza, successivamente, mantenendo la locazione sugli immobili? Ossia scollegando la licenza dell’immobile originario?
Vi ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per farvi i complimenti per il servizio svolto.
M. S. - Genova
La licenza in quanto documento amministrativo non è vendibile, si può cedere l’azienda unitamente all’autorizzazione comunale posseduta; pertanto il titolare dell’attività stagionale munita della licenza per la vendita di giornali e periodici, vende a lei l’attività ubicata in una determinata localizzazione. Sarà lei, in qualità di nuovo titolare, a chiedere al Comune lo spostamento della sua attività o nell’ambito dei tre locali occupati o in altra zona, ma sarà il Comune ad autorizzare lo spostamento in base al piano comunale e alle distanze con altre rivendite esistenti. Essendo titolare di partita IVA, unitamente alla vendita di prodotti editoriali, può vendere altri prodotti soggetti a IVA quali giocattoli, creme solari o altro. Se, successivamente, volesse cedere il ramo d’azienda relativo al settore edicola, senza lasciare i locali occupati, deve individuare una nuova ubicazione dove per i motivi sopra indicati, il comune possa accettare lo svolgimento dell’attività.
PER GESTIRE CORRETTAMENTE UN'EDICOLA
Lavoro come dipendente per un’edicola che gestisco da tre anni. Di recente ho notato delle discrepanze nella contabilità, forse dovute al sistema INFORIV. Data la mia meticolosità nel lavoro e la mia onestà, anche se non sono il proprietario, ritengo sia doveroso acquisire sempre maggiori informazioni per la gestione di un’edicola e, quindi, desidero procurarmi tutta la modulistica necessaria per il suo funzionamento: schemi e tabelle varie, modello di bilancio d’esercizio, schema dell’estratto conto (di cui non conosco il tipo), prospetto per le differenze fra rese accertate e fornite, modulistica per comunicazioni legali e avvisi, istruzioni sul corretto comportamento da tenere all’atto del pagamento dell’estratto conto.
È possibile trovare in un libro o in un sito web quanto da me richiesto? Convinto di un vostro pronto suggerimento, vi invio i miei più cordiali saluti.
G. T. - Scario (SA)
Lo spazio a disposizione non mi consente di evidenziare tutti gli aspetti operativi riguardanti la gestione di un’edicola, però le posso fornire delle indicazioni e le seguenti precisazioni:
1) Legga la dispensa del Sole 24Ore che la redazione provvederà a farle pervenire in cui è evidenziata una serie di utili informazioni necessarie all’edicolante per la gestione della sua attività.
2) Riguardo la modulistica, non deve ricercarla in giro perché è quella utilizzata dal suo distributore locale. Sia l’estratto conto che le bolle di consegna e reso, sono quelli utilizzati dal distributore per la consegna giornaliera all’edicola dei giornali e l’addebito settimanale degli importi da pagare, mediante la presentazione dello stesso presso la banca con la quale si intrattiene un rapporto di c/c.
Per eventuali altre comunicazioni non ci sono moduli specifici: lei può tranquillamente usare fax o mail per esporre le sue necessità.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, la normativa di riferimento ai fini delle imposte dirette è data dall’art. 18 del DPR 600/72 e successive modifiche, mentre ai fini IVA è data dall’art 74 del DPR 633/72 e successive modifiche. |