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Risponde
Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino
e Friuli Venezia Giulia

IL DISTRIBUTORE CHIEDE SOLDI EXTRA PER UN GIORNO DI RITARDO NELLA RESA
L.S. di una cittadina in provincia di Milano ci scrive per sapere se è lecito che il distributore locale chieda soldi al rivenditore per la lavorazione della resa, che è stata consegnata con un giorno di ritardo. Chiede altresì se è ipotizzabile il reato di appropriazione indebita precisando che il distributore lo ha minacciato di sospendergli la fornitura di prodotto editoriale, se non paga il costo aggiuntivo richiesto.

Gentile lettore,
fra i compiti del rivenditore, l’art. 10 punto 5) dell’Accordo Nazionale annovera espressamente che deve restituire il prodotto rimasto invenduto esclusivamente a seguito del documento di richiamo resa predisposto dal distributore e che, in caso di “residui di copie eventualmente dimenticate e non restituite per errore al momento del loro richiamo in resa, queste saranno accettate eccezionalmente e, nel caso in cui non siano intervenuti più richiami resa, solo con il numero successivo”.
Da ciò deriva che è importante per il distributore locale che vengano rispettati i tempi di richiamo in resa del prodotto, proprio per organizzare la sua lavorazione e, ove ciò non accada, è altamente probabile che debba sostenere dei costi aggiuntivi. Ritengo quindi, anche alla luce della normativa sopra richiamata, che ove il ritardo nella resa si verificasse in casi sporadici e particolari, il distributore locale sia tenuto ad accettarle senza richiedere al rivenditore “soldi extra”.
In merito al reato di appropriazione indebita, le preciso che non rientra nella fattispecie in esame dato che si configura quando: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.” (art. 646 codice penale) Eventualmente, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, si potrebbe profilare il caso di un ingiustificato arricchimento: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.” (art. 2041 codice civile) Pur tuttavia, non ritengo che nel caso in esame trovi fondamento nemmeno questa seconda categoria, dal momento che la richiesta di costi aggiuntivi troverebbe la sua legittima giustificazione nel ritardo della resa e, quindi, la richiesta sarebbe priva di una causa. Infine, in ordine alla minaccia di sospensione da parte del distributore, ritengo, invece, che sia senz’altro illegittima, trovando una ragione non nel mancato pagamento dell’estratto conto, bensì nell’eventuale mancato pagamento di una spesa diversa dalla fornitura di quotidiani e periodici, seppure da questa derivata. Ciò che in conclusione posso suggerirle, è di richiedere una maggiore collaborazione al suo distributore locale al fine di evitare che si verifichino le circostanze che poi possono portare a un ritardo ritardo nelle rese, e di avvalersi anche del nuovo sistema informativo TROVARESA realizzato dallo SNAG e presentato anche sul numero scorso di Azienda Edicola (e, su questo, a pag. 75).



Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

QUALE REGOLAMENTO PER VENDITA ED ESPOSIZIONE DI RIVISTE PORNO?
Vorrei sapere il regolamento per la vendita e l’esposizione delle riviste porno.

Lettera firmata

Preliminarmente bisogna di che di recente è stata precisata la nozione di “materiale pornografico”, seppur con riferimento alla normativa fiscale a questo applicabile. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37090 del 13 marzo 2009, infatti, “per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti”. Tutto ciò premesso, della vendita del materiale pornografico se ne occupa l'art. 5, comma 1, lett. d) del D. lgs. n. 170/2001, che sancisce il generale divieto di “esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico”. Sul punto, la Circolare del Ministero delle Attività produttive n. 3538/C del 20/12/2001 precisa ulteriormente come tale divieto “discenda direttamente dalla tipologia del prodotto tipografico a prescindere dal contenuto più o meno osceno della copertina”. Per quanto riguarda, in ultimo, la normativa fiscale, si rinvia a quanto esposto a pag. 62 e seguenti del n. 1/10 di Azienda Edicola.


Risponde
Irene Romoli
consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta, Piemonte Liguria, Emilia, Toscana

CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Gestisco un chiosco edicola e gradirei un parere in merito al canone per l’occupazione del suolo pubblico. A seguito del passaggio da TOSAP a COSAP, il Comune di Cattolica ha quadruplicato le tariffe per alcune categorie fra cui i chioschi edicola. Ha, poi, provveduto a rimisurare i metri quadri occupati tassando, con la stessa tariffa e coefficiente di valutazione del chiosco, anche la sporgenza del tetto e della grondaia seppure non appoggiate al suolo. Il regolamento COSAP, all’art. 25 stabilisce che “L’importo corrispondente al canone è dovuto in relazione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico”, mentre all’art. 24 lett. o) stabilisce l’inapplicabilità del canone per le occupazioni del soprassuolo realizzate con balconi, restringendo di fatto le fattispecie di esenzione stabilite dal 2° comma dell’art. 38, D Lgs n. 507/1993. Nel mio caso, la sporgenza rispetto al chiosco del tetto e della grondaia non sottraggono il suolo sottostante all’uso pubblico, anzi, per l’ubicazione di aiuole, cabine telefoniche e parcheggi, l’area laterale costituisce l’unico punto di passaggio per accedere alla piazza retrostante, mentre sul retro del chiosco l’area viene solitamente usata come posteggio per biciclette e motorini. È del tutto evidente quindi che:

  1. Il suolo sottostante la sporgenza del tetto e della grondaia non risulta sottratto all’uso indiscriminato da parte della collettività.
  2. Io non traggo alcun beneficio economico dall’area per la quale il Comune chiede il pagamento dell’ulteriore canone.

Chiedo, quindi, un parere sulla legittimità delle pretese del Comune ed eventualmente se la materia può essere sottoposta a giudizio del garante del contribuente. Grazie.

V. A. – Cattolica (RN)

Gentile Lettore,
la tassa denominata COSAP (canone per l’occupazione di suolo pubblico), trova fondamento impositivo nell’occupazione “privata” che comporti la sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità (art. 38 D. Lgs. n. 507/1993). È nota anche la questione relativa al Comune di Cattolica, così come del resto appare a dir poco “fastidiosa” l’imposizione del pagamento anche laddove si tratti di una semplice pensilina che, di fatto, non sottrae al passaggio dei pedoni o dei mezzi di trasporto alcuno spazio. Leggendo attentamente l’art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, al comma secondo viene precisato che sono soggette alla tassa anche le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande e infissi di carattere stabile. Nel 2003 la Cassazione si è espressa su questa specifica questione precisando, innanzitutto, che non è soggetta alla tassa l’ipotesi dell’area costituita da un edificio chiuso o recintato, non aperto al pubblico passaggio. La tassa però, secondo la Cassazione, è applicabile alle ipotesi di occupazione di qualsiasi natura di spazi e aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile del comune (Cass. n. 19254/2003). Per dirla in parole povere, l’aria compresa sotto il tetto e la grondaia è da considerarsi patrimonio pubblico, e come tale soggetto alla tassa, e ciò a prescindere dal fatto che vi sia un’effettiva sottrazione di spazio alla viabilità. A tale proposito, consideri che sono soggette a tassazione anche le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie (Circolare 20.1.2009 Ministero Economia e Finanze). L’unica strada percorribile appare dunque quella giudiziaria, con un eventuale ricorso per far valere l’illegittimità dell’imposizione anche per i tetti e le grondaie, relativamente ai quali si potrebbe argomentare circa la non completezza dell’elencazione fornita dal legislatore all’art. 38.

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