|
 |
|
|

Risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino
e Friuli Venezia Giulia |
IL DISTRIBUTORE
CHIEDE SOLDI EXTRA
PER UN GIORNO DI
RITARDO NELLA RESA
L.S. di una cittadina in provincia di
Milano ci scrive per sapere se è lecito
che il distributore locale chieda
soldi al rivenditore per la lavorazione
della resa, che è stata consegnata con
un giorno di ritardo.
Chiede altresì se è ipotizzabile il reato
di appropriazione indebita precisando
che il distributore lo ha minacciato
di sospendergli la fornitura di
prodotto editoriale, se non paga il costo
aggiuntivo richiesto.
Gentile lettore,
fra i compiti del rivenditore, l’art. 10
punto 5) dell’Accordo Nazionale annovera
espressamente che deve restituire il
prodotto rimasto invenduto esclusivamente
a seguito del documento di richiamo
resa predisposto dal distributore
e che, in caso di “residui di copie eventualmente
dimenticate e non restituite per
errore al momento del loro richiamo in resa,
queste saranno accettate eccezionalmente e,
nel caso in cui non siano intervenuti più richiami resa, solo con il numero successivo”.
Da ciò deriva che è importante per il
distributore locale che vengano rispettati
i tempi di richiamo in resa del prodotto,
proprio per organizzare la sua
lavorazione e, ove ciò non accada, è altamente
probabile che debba sostenere
dei costi aggiuntivi.
Ritengo quindi, anche alla luce della
normativa sopra richiamata, che ove il
ritardo nella resa si verificasse in casi
sporadici e particolari, il distributore
locale sia tenuto ad accettarle senza richiedere
al rivenditore “soldi extra”.
In merito al reato di appropriazione indebita,
le preciso che non rientra nella
fattispecie in esame dato che si configura
quando: “Chiunque, per procurare a
sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria
il denaro o la cosa mobile altrui di cui
abbia a qualsiasi titolo il possesso, è punito,
a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino
a 1.032 euro.” (art. 646 codice penale)
Eventualmente, in presenza dei presupposti
richiesti dalla legge, si potrebbe
profilare il caso di un ingiustificato
arricchimento: “Chi, senza una giusta
causa, si è arricchito a danno di un'altra
persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento,
a indennizzare quest'ultima della
correlativa diminuzione patrimoniale.” (art. 2041 codice civile)
Pur tuttavia, non ritengo che nel caso
in esame trovi fondamento nemmeno
questa seconda categoria, dal momento
che la richiesta di costi aggiuntivi
troverebbe la sua legittima giustificazione
nel ritardo della resa e, quindi, la
richiesta sarebbe priva di una causa.
Infine, in ordine alla minaccia di sospensione
da parte del distributore, ritengo,
invece, che sia senz’altro illegittima,
trovando una ragione non nel
mancato pagamento dell’estratto conto,
bensì nell’eventuale mancato pagamento
di una spesa diversa dalla fornitura
di quotidiani e periodici, seppure
da questa derivata.
Ciò che in conclusione posso suggerirle, è di richiedere una maggiore collaborazione
al suo distributore locale al
fine di evitare che si verifichino le circostanze
che poi possono portare a un ritardo ritardo
nelle rese, e di avvalersi anche del
nuovo sistema informativo TROVARESA
realizzato dallo SNAG e presentato
anche sul numero scorso di Azienda
Edicola (e, su questo, a pag. 75). |

Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
QUALE REGOLAMENTO
PER VENDITA
ED ESPOSIZIONE
DI RIVISTE PORNO?
Vorrei sapere il regolamento per la
vendita e l’esposizione delle riviste
porno.
Lettera firmata
Preliminarmente bisogna di che di recente è stata precisata la nozione di “materiale pornografico”, seppur con
riferimento alla normativa fiscale a
questo applicabile.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 37090 del 13 marzo
2009, infatti, “per materiale pornografico
si intendono i giornali quotidiani o periodici,
con i relativi supporti integrativi, e
ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica,
audiovisiva o multimediale, anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti
immagini o scene contenenti atti sessuali
espliciti e non simulati tra adulti consenzienti”.
Tutto ciò premesso, della vendita del
materiale pornografico se ne occupa
l'art. 5, comma 1, lett. d) del D. lgs. n.
170/2001, che sancisce il generale divieto
di “esposizione al pubblico di giornali,
riviste e materiale pornografico”.
Sul punto, la Circolare del Ministero
delle Attività produttive n. 3538/C del
20/12/2001 precisa ulteriormente come
tale divieto “discenda direttamente
dalla tipologia del prodotto tipografico a
prescindere dal contenuto più o meno osceno
della copertina”.
Per quanto riguarda, in ultimo, la normativa
fiscale, si rinvia a quanto esposto
a pag. 62 e seguenti del n. 1/10 di
Azienda Edicola.
|
Risponde
Irene Romoli
consulente legale
per le strutture SNAG
di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria,
Emilia, Toscana |
CANONE PER
OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO
Gestisco un chiosco edicola e gradirei
un parere in merito al canone
per l’occupazione del suolo pubblico.
A seguito del passaggio da TOSAP a COSAP, il Comune di Cattolica
ha quadruplicato le tariffe per alcune
categorie fra cui i chioschi edicola.
Ha, poi, provveduto a rimisurare i
metri quadri occupati tassando, con la
stessa tariffa e coefficiente di valutazione
del chiosco, anche la sporgenza
del tetto e della grondaia seppure non
appoggiate al suolo.
Il regolamento COSAP, all’art. 25 stabilisce
che “L’importo corrispondente
al canone è dovuto in relazione alla
superficie effettivamente sottratta
all’uso pubblico”, mentre all’art. 24
lett. o) stabilisce l’inapplicabilità del
canone per le occupazioni del soprassuolo
realizzate con balconi, restringendo
di fatto le fattispecie di esenzione
stabilite dal 2° comma dell’art.
38, D Lgs n. 507/1993.
Nel mio caso, la sporgenza rispetto al
chiosco del tetto e della grondaia non
sottraggono il suolo sottostante all’uso
pubblico, anzi, per l’ubicazione di
aiuole, cabine telefoniche e parcheggi,
l’area laterale costituisce l’unico
punto di passaggio per accedere alla
piazza retrostante, mentre sul retro
del chiosco l’area viene solitamente
usata come posteggio per biciclette e
motorini. È del tutto evidente quindi
che:
- Il suolo sottostante la sporgenza
del tetto e della grondaia non risulta
sottratto all’uso indiscriminato da
parte della collettività.
- Io non traggo alcun beneficio economico
dall’area per la quale il Comune
chiede il pagamento dell’ulteriore
canone.
Chiedo, quindi, un parere sulla legittimità delle pretese del Comune ed
eventualmente se la materia può essere
sottoposta a giudizio del garante
del contribuente. Grazie.
V. A. – Cattolica (RN)
Gentile Lettore,
la tassa denominata COSAP (canone
per l’occupazione di suolo pubblico),
trova fondamento impositivo nell’occupazione “privata” che comporti la
sottrazione dell’area o dello spazio
pubblico al sistema della viabilità (art. 38 D. Lgs. n. 507/1993). È nota anche la questione relativa al
Comune di Cattolica, così come del resto
appare a dir poco “fastidiosa” l’imposizione
del pagamento anche laddove
si tratti di una semplice pensilina
che, di fatto, non sottrae al passaggio
dei pedoni o dei mezzi di trasporto alcuno
spazio.
Leggendo attentamente l’art. 38 del D.
Lgs. n. 507/1993, al comma secondo
viene precisato che sono soggette alla
tassa anche le occupazioni di spazi soprastanti
il suolo pubblico, con esclusione
di balconi, verande e infissi di
carattere stabile.
Nel 2003 la Cassazione si è espressa su
questa specifica questione precisando,
innanzitutto, che non è soggetta alla
tassa l’ipotesi dell’area costituita da un
edificio chiuso o recintato, non aperto
al pubblico passaggio. La tassa però,
secondo la Cassazione, è applicabile
alle ipotesi di occupazione di qualsiasi
natura di spazi e aree facenti parte del
demanio o del patrimonio indisponibile
del comune (Cass. n. 19254/2003).
Per dirla in parole povere, l’aria compresa
sotto il tetto e la grondaia è da
considerarsi patrimonio pubblico, e come
tale soggetto alla tassa, e ciò a prescindere
dal fatto che vi sia un’effettiva
sottrazione di spazio alla viabilità.
A tale proposito, consideri che sono
soggette a tassazione anche le occupazioni
del sottosuolo e del soprassuolo
stradale con condutture, cavi, impianti
in genere e altri manufatti destinati
all’esercizio e alla manutenzione delle
reti di erogazione di pubblici servizi,
compresi quelli posti sul suolo e collegati
alle reti stesse, nonché con seggiovie
e funivie (Circolare 20.1.2009 Ministero
Economia e Finanze).
L’unica strada percorribile appare
dunque quella giudiziaria, con un
eventuale ricorso per far valere l’illegittimità dell’imposizione anche per i
tetti e le grondaie, relativamente ai
quali si potrebbe argomentare circa la
non completezza dell’elencazione fornita
dal legislatore all’art. 38. |
 |
 |
|
|
|