A
cura di
Carlo Leopardo |
I molti casi che
penalizzano la vendita
Oggi ho fatto una scoperta che mi ha
sbalordito. Era quasi un anno che attendevo
un arretrato RCS uscito poi fuori
catalogo e causa di molti problemi con il
cliente. Vado sul sito del Corriere Store e
scopro che è disponibile con un costo
maggiorato per le spese di spedizione.
Vado anche sul sito della Gazzetta dello
Sport e noto, invece, che la disponibilità immediata delle copie da me prenotateè in attesa di ristampa. Mi chiedo: perché due canali differenti per il servizio edicole
e il servizio clienti? L’ennesima dimostrazione
di quanto noi edicolanti
siamo penalizzati.
C.G. Corato (BA)
Come lei dice, questo è uno dei molti casi
in cui gli editori penalizzano la nostra
(loro) rete di vendita; allo stesso modo la
rete dovrebbe “penalizzare” certe iniziative
fatte dagli editori che danneggiano i rivenditori.
Il problema del difficile, se non impossibile
rifornimento di determinati prodotti
editoriali, è ben noto al nostro sindacato
che, dal mese di luglio dello scorso anno
in molte zone d’Italia, ha messo in atto
azioni sindacali a tutela della rete di vendita
(veda anche il mio articolo, a corredo
di questa rubrica, nel numero scorso).
Sul numero 5/2009 di Azienda Edicola,
abbiamo anche allegato un volantino giallo
(AVVISO ALLA CLIENTELA) per comunicare
che la mancanza di determinate
pubblicazioni nelle rivendite di giornali
non è dovuta alla scarsa professionalità degli edicolanti, bensì a strategie ben definite
dagli editori, i quali determinano in
base alle proprie esigenze, i quantitativi
da inviare. Spero e mi auguro che tale manifestino
sia ben esposto nel suo punto
vendita.
Il distributore
non rispetta gli accordi
Il distributore, come da accordo scritto,
mi addebita un importo giornaliero
per il trasporto dei giornali. La nostra
attività principale è il panificio ed
essendo chiusi sia la domenica che le
festività, abbiamo stabilito di non
conteggiare in fattura l’importo relativo
al trasporto dei giorni in cui siamo
chiusi: importo che, invece, ci viene
addebitato almeno 2 volte al mese. In
caso di neve o loro impedimento la
consegna dei giornali non avviene e
l’edicola rimane senza quotidiani, ma
il “non trasporto” di quel giorno viene
ugualmente conteggiato nella fattura.
Ho già, più volte, fatto presente
queste irregolarità senza alcun risultato.
Cosa fare per far conteggiare il
giusto? Inoltre vorrei sapere come ottenere
di ritorno la cauzione che mi
hanno richiesto per l’apertura avvenuta
in settembre. Grazie.
Panif. P. – Mongardino (Asti)
Tra il distributore locale e una rivendita
esclusiva di giornali quotidiani e periodici
non è necessario stipulare alcun accordo
scritto, in quanto la normativa esistenteè disciplinata dall’Accordo Nazionale
- (art.10: Processo di distribuzione della
stampa - compiti del distributore locale - sulla
vendita di giornali quotidiani e periodici).
Il distributore locale deve provvedere al trasporto dei prodotti e al ritiro delle copie
invendute ai punti di vendita organizzando
in via del tutto autonoma i servizi di
trasporto franco punto vendita esclusivo
(senza costi aggiuntivi). Per quanto riguarda
la cauzione, lo stesso Accordo Nazionale,
tra i compiti del rivenditore mette
anche quello di prestare al distributore locale
idonee garanzie che tengano conto delle
caratteristiche eventualmente sopravvenute
di solvibilità del punto vendita, e siano
rapportate alla valenza temporale di verifica
dell’avvenuto pagamento dei prodotti
editoriali e alle modalità dello stesso.
In questo caso, non ci sono norme scritte, ma
ritengo che una volta consolidato regolarmente
il rapporto commerciale, dopo circa un anno,
la “cauzione” possa esserle resa.
Per ampliamento edicola
Ho un’edicola stagionale da 5 anni in
provincia di Roma e il comune mi ha
autorizzato ad ampliare il mio chiosco
da 7 a 20 mq per una spesa di € 100.000.
Ho fatto un’indagine di mercato e la
mia città in 10 anni ha avuto un incremento
demografico di circa 17.000
abitanti. In virtù del decreto legislativo
170/01 e della I.R. del 14 gennaio
2005 n. 4, posso chiedere in mancanza
di un piano commerciale, da anni annunciato
ma mai effettuato dal comune,
la licenza annuale? E se sì come?
Ringrazio anticipatamente.
S.T. – Anzio (RM)
Gentile lettore, la Legge Regionale faceva
obbligo a tutti i Comuni del Lazio di adottare
un piano di localizzazione entro un
anno dall’entrata in vigore della stessa. In
questo senso credo che una istanza (magari
sottoscritta da molti cittadini – utenti -
consumatori) e circostanziata in relazione
ai dati statistici e demografici rappresenterebbe una legittima iniziativa volta a stimolare
l’azione del Comune.
In ragione di quanto sopra esposto potrebbe
essere sensato proporre al Comune un’istanza
per il rilascio di autorizzazione in
mancanza del piano (ben motivata e con
specifici riferimenti ai dati statistici e demografici)
e, in caso di provvedimento di
diniego, valutare un ricorso al TAR.
La categoria delle autorizzazioni annuali
non è contemplata dalla normativa in vigore:
le autorizzazioni possono essere a
tempo indeterminato o temporanee fino a
un massimo di 4 mesi (cosiddette autorizzazioni“stagionali” e cioè limitate a un
particolare periodo dell’anno – es. in corrispondenza
di particolari flussi turistici).
Le consiglio di contattare Lino Maesano (Presidente Provinciale SNAG di Roma– Tel. 06/40.78.032) che potrà esserle più utile, data la sua particolare conoscenza
del territorio. |