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A cura di
Carlo Leopardo

I molti casi che penalizzano la vendita
Oggi ho fatto una scoperta che mi ha sbalordito. Era quasi un anno che attendevo un arretrato RCS uscito poi fuori
catalogo e causa di molti problemi con il cliente. Vado sul sito del Corriere Store e scopro che è disponibile con un costo maggiorato per le spese di spedizione. Vado anche sul sito della Gazzetta dello Sport e noto, invece, che la disponibilità immediata delle copie da me prenotateè in attesa di ristampa. Mi chiedo: perché due canali differenti per il servizio edicole e il servizio clienti? L’ennesima dimostrazione di quanto noi edicolanti siamo penalizzati.

C.G. Corato (BA)

Come lei dice, questo è uno dei molti casi in cui gli editori penalizzano la nostra (loro) rete di vendita; allo stesso modo la rete dovrebbe “penalizzare” certe iniziative fatte dagli editori che danneggiano i rivenditori. Il problema del difficile, se non impossibile rifornimento di determinati prodotti editoriali, è ben noto al nostro sindacato che, dal mese di luglio dello scorso anno in molte zone d’Italia, ha messo in atto azioni sindacali a tutela della rete di vendita (veda anche il mio articolo, a corredo di questa rubrica, nel numero scorso). Sul numero 5/2009 di Azienda Edicola, abbiamo anche allegato un volantino giallo (AVVISO ALLA CLIENTELA) per comunicare che la mancanza di determinate pubblicazioni nelle rivendite di giornali non è dovuta alla scarsa professionalità degli edicolanti, bensì a strategie ben definite dagli editori, i quali determinano in base alle proprie esigenze, i quantitativi da inviare. Spero e mi auguro che tale manifestino sia ben esposto nel suo punto vendita.


Il distributore non rispetta gli accordi
Il distributore, come da accordo scritto, mi addebita un importo giornaliero per il trasporto dei giornali. La nostra attività principale è il panificio ed essendo chiusi sia la domenica che le festività, abbiamo stabilito di non conteggiare in fattura l’importo relativo al trasporto dei giorni in cui siamo chiusi: importo che, invece, ci viene addebitato almeno 2 volte al mese. In caso di neve o loro impedimento la consegna dei giornali non avviene e l’edicola rimane senza quotidiani, ma il “non trasporto” di quel giorno viene ugualmente conteggiato nella fattura. Ho già, più volte, fatto presente queste irregolarità senza alcun risultato.
Cosa fare per far conteggiare il giusto? Inoltre vorrei sapere come ottenere di ritorno la cauzione che mi hanno richiesto per l’apertura avvenuta in settembre. Grazie.

Panif. P. – Mongardino (Asti)

Tra il distributore locale e una rivendita esclusiva di giornali quotidiani e periodici non è necessario stipulare alcun accordo scritto, in quanto la normativa esistenteè disciplinata dall’Accordo Nazionale - (art.10: Processo di distribuzione della stampa - compiti del distributore locale - sulla vendita di giornali quotidiani e periodici). Il distributore locale deve provvedere al trasporto dei prodotti e al ritiro delle copie invendute ai punti di vendita organizzando in via del tutto autonoma i servizi di trasporto franco punto vendita esclusivo (senza costi aggiuntivi). Per quanto riguarda la cauzione, lo stesso Accordo Nazionale, tra i compiti del rivenditore mette anche quello di prestare al distributore locale idonee garanzie che tengano conto delle caratteristiche eventualmente sopravvenute di solvibilità del punto vendita, e siano rapportate alla valenza temporale di verifica dell’avvenuto pagamento dei prodotti editoriali e alle modalità dello stesso. In questo caso, non ci sono norme scritte, ma ritengo che una volta consolidato regolarmente il rapporto commerciale, dopo circa un anno, la “cauzione” possa esserle resa.


Per ampliamento edicola
Ho un’edicola stagionale da 5 anni in provincia di Roma e il comune mi ha autorizzato ad ampliare il mio chiosco da 7 a 20 mq per una spesa di € 100.000. Ho fatto un’indagine di mercato e la mia città in 10 anni ha avuto un incremento demografico di circa 17.000 abitanti. In virtù del decreto legislativo 170/01 e della I.R. del 14 gennaio 2005 n. 4, posso chiedere in mancanza di un piano commerciale, da anni annunciato ma mai effettuato dal comune, la licenza annuale? E se sì come? Ringrazio anticipatamente.

S.T. – Anzio (RM)

Gentile lettore, la Legge Regionale faceva obbligo a tutti i Comuni del Lazio di adottare un piano di localizzazione entro un anno dall’entrata in vigore della stessa. In questo senso credo che una istanza (magari sottoscritta da molti cittadini – utenti - consumatori) e circostanziata in relazione ai dati statistici e demografici rappresenterebbe una legittima iniziativa volta a stimolare l’azione del Comune. In ragione di quanto sopra esposto potrebbe essere sensato proporre al Comune un’istanza per il rilascio di autorizzazione in mancanza del piano (ben motivata e con specifici riferimenti ai dati statistici e demografici) e, in caso di provvedimento di diniego, valutare un ricorso al TAR. La categoria delle autorizzazioni annuali non è contemplata dalla normativa in vigore: le autorizzazioni possono essere a tempo indeterminato o temporanee fino a un massimo di 4 mesi (cosiddette autorizzazioni“stagionali” e cioè limitate a un particolare periodo dell’anno – es. in corrispondenza di particolari flussi turistici).

Le consiglio di contattare Lino Maesano (Presidente Provinciale SNAG di Roma– Tel. 06/40.78.032) che potrà esserle più utile, data la sua particolare conoscenza del territorio.

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